Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16021 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/06/2017),  n. 16021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13496/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOARONA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA

57, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA e

GIUSEPPE RUSSO CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza di sospensione proposta, del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, dalla ricorrente Autoarona s.p.a..

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento.

PQM

 

Dispone la sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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