Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16021 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/06/2017), n. 16021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13496/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AUTOARONA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA e
GIUSEPPE RUSSO CORVACE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza di sospensione proposta, del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, dalla ricorrente Autoarona s.p.a..
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento.
PQM
Dispone la sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017