Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16021 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16021 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso RG n. 22135/2011 proposto

DA
SICILCASSA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministra-

tiva

in persona dei Commissari liquidatori Avv. Mario Li-

bertini e Dott. Salvatore Furnari, elettivamene domiciliata
in Roma, Via Po n. 25/b, presso o studio dell’Avv.
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Ricorrente

CONTRO
BAUDO LAURA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Gorizia n. 22, presso Io studio dell’Avv. CRISTIANO TO-

if(3a0

Data pubblicazione: 11/07/2014

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dall’Avv. ACHILLE

SCHi, rappresentata e difesa

GATTUCCIO, con studio in PALERMO, Via Libertà .n. 171
(fax n. 091/6263092-091 346034 e posta elettronica
avv.achilleqattuccio@leoalmail.it ) come da procura a

Controricorrente
avverso la sentenza n. 992/2011 della Corte di Appello di
PALERMO del 20.05.2011/23.07.2011 (RG n. 570/2008).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 4.06.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. PAOLO BOER, per delega dell’Avv. ROBERTO
PESSI, per la ricorrente;
udito l’Avv. ACHILLE GATTUCCIO per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
CARMELO CELENTANO,

che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso..
FATTO E DIRITTO
1.

Con

ricorso,

depositato

il

22.04.2004

ENZO

CANZONERI, chiedeva, ai sensi dell’art. 101 L.F. al Tribunale di Palermo l’insinuazione del proprio credito di €
14.333,69 in privilegio, oltre interessi e rivalutazione, al
passivo della liquidazione coatta amministrativa della
SICILCASSA.
Premetteva che fino al 5 novembre 1992, data del suo collocamento a riposo, era stato dipendente della Sicilcassa,

margine del conroricorso z- aia—

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la quale non aveva provveduto, ai mesi di ottobre 1995,
1996 e 1997, a rideterminare le prestazioni del Fondo Integrativo Pensioni (FIP) a lui spettanti in forza della previsione di cui all’art. 5, lett. B) del relativo regolamento dell’8

La Liquidazione coatta amministrativa l costendosi i eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della domanda per
carenza di interesse ad agire, la prescrizione del credito
azionato ex art. 2948 Cod. Civ.; contestava, in punto di merito,ksfondatezza della domanda e, in ogni caso, la natura
privilegiata del credito preteso.
Il Tribunale di Palermo con sentenza dell’ 8.01.2008, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda.
2. Tale decisione, appellata da LAURA BAUDO- quale erede unico dell’originario ricorrente ENZO CANZONERI- e
stata riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 992 del 2011, che ha ammesso l’appellante al
passivo della LCA in via privilegiata per il credito complessivo importo di € 7.237,76, oltre interessi dalla maturazione
dei singoli ratei e fino alla liquidazione dell’attivo mobiliare.
La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di prescrizione
quinquennale e ritenuta invece sussistente la prescrizione
decennale in relazione alla natura risarcitoria della domanda conseguente ad inadempienza contrattuale della datrice

giugno 1992.

di lavoro, ha accolto la domanda limitatamente agli incrementi, relativi ai, trattamento pensionistico integrativo del
de cuius,

maturati al mese di ottobre del 1995 e al mese

di ottobre del 1996. La stessa Corte ha escluso il tratta-

secondo il Regolamento (art. 2) “la prestazione ci cui alla
lettera

B)

(differenze retributive) viene rideterminata

all’inizio del mese di ottobre di ciascun anno”.
La Sicilcassa in LCA ricorre per cassazione affidandosi a
–Z quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.
L’intimata, indicata in epigrafe nella qualità di erede di ENZO CANZONERI, resiste con controricorso.
3.1- Con il primo motivo

la ricorrente lamenta violazione

degli art. 99, 101, 183, comma 5, nonché dell’art. 112 CPC,
sostenendo che il giudice di appello ha erroneamente qualificato la domanda come risarcitoria, correttamente interpretata dal primo giudice come richiesta di adempimento
dell’obbligo di integrazione del trattamento FIP in atto al 30
settembre di ogni anno nascente dal regolamento (in particolare art. 5) e non finalizzata ad ottenere una prestazione
riparatoria, vicaria, trovante ingresso solo quando
l’obbligazione contrattuale o regolamentare sia divenuta
inesigibile.
3.2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione

mento integrativo relativo agli anni successivi, stante che

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dell’art. 2948 c.c., n. 4, sostenendo che la corte di merito avrebbe
dovuto applicare la prescrizione quinquennale di cui alla richiamata
norma, in quanto correttamente il primo giudice- con statuizione non
colpita da pacifico motivo di appello, aveva interpretato la domanda

3.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l’omesso esame di
un punto decisivo della controversia ( in particolare violazione degli
art. 9 e 11 del DLgs n. 503 del 1992, nonché dell’art. 3-comma 19°della legge n. 335 del 1995), lamentando che la corte di merito abbia
omesso di affrontare la questione – riproposta con la comparsa di costituzione in grado di appello – relativa alla sopravvenuta inapplicabilità
della “clausola oro” contenuta nell’art. 5, lett. b) del regolamento F.l P.
per effetto della scomparsa del “pari grado”. Mancherebbe uno dei
due valori il cui raffronto consentiva l’adeguamento del trattamento
pensionistico.
4.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.
9 e 11 del DLgs n. 503 del 1992 ed errata applicazione del principio di
salvezza del diritto quesito in materia di perequazione automatica, richiamando anche sentenza Corte Cost. n. 362 del 2008.. Lamenta
che la corte di merito non abbia tenuto conto di ciò che la clausola oro
di cui all’art. 5 regolamento F.I.P., originariamente legittima, era venuta meno per effetto delle norme innanzi richiamate.
5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “dal rapporto pensionistico di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturi-

come diretta ad ottenere l’integrazione del trattamento pensionistico,

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sce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una
prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di
obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera
prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che,

zione applicabile è quella prevista dall’art. 2948 cod. civ., n. 4, restando del tutto priva di rilievo, a tal fine, la natura retributiva o previdenziale della prestazione medesima, con l’ulteriore conseguenza che
l’applicabilità della suddetta disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto per l’applicazione analogica, alle pensioni di fonte
negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni
erogate dall’I.N.P.S. e, in particolare, del principio, desumibile dal
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate “liquidate” della pensione” (Sez. L, Sentenza
n. 81 del 07/01/2002; Sez. L, Sentenza n. 8484 del 28/05/2003; Sez.
L, Sentenza n. 24127 del 29/12/2004; da ultimo Cass. n. 9771 del
14.06.2012)
A tale consolidato principio si era uniformato il primo giudice del merito, correttamente qualificando la domanda di ammissione al passivo
proposta dal Canzoneri, il quale reclamava il credito in virtù della
clausola oro di cui all’art. 5 del regolamento F.I.P. (come si evince dall’esame della domanda, consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato).
Il giudice di appello da parte sua non è stato rispettoso del riferito
principio, giacché ha qualificato la domanda quale richiesta di ammis-

trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescri-

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sione di un credito per danni, determinando una vera mutatio. Il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non
consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata
su altra “causa petend?’, e dunque di introdurre nel tema controverso

giudice non può esaminare una questione neppure tacitamente proposta, (Sez. 1, Sentenza n. 8519 del 12 aprile 2006; Cfr anche Cass.
n. 9771 del 2012 cit.).
6. In conclusione i primi due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento degli altri motivi. La sentenza
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito, rigettando la domanda di LAURA BAUDO quale erede unico di ENZO
CANZONERI:
Ricorrono giustificate ragioni, date da una giurisprudenza non sempre
uniforme in materia di prescrizione del diritto a pensione, per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di BAUDO LAURA, quale erede di ENZO CANZONERI.
Compensa

le

spese

dell’intero

processo,.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno
2014.

nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in cui il

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