Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16021 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 02/08/2016), n.16021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17202 – 2013 proposto da:

I.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIRANA 10, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CICIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BUBANI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI SPA, in persona dei suoi procuratori speciali Dott.

P.V. e Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/11/2012 R.G.N. 378/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 21.5.2002 I.R. rimase vittima d’un sinistro stradale. Assumendo che fosse stato causato da una macchia d’olio sulla strada, perduto da un mezzo rimasto sconosciuto, per ottenere il risarcimento del danno convenne in giudizio la società Assicurazioni Generali s.p.a. (in seguito, Generali Italia s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.

2. Il Giudice di pace di Afragola con sentenza 9.12.2004 n. 1494 accolse la domanda.

Il Tribunale di Napoli, adito dalla società soccombente, con sentenza 9.11.201.2 n. 330 accolse il gravame e rigettò la domanda, ritenendo inattendibili i testimoni e dunque non provata la dinamica dei fatti.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da I.R. con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito la Generali con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e “di norme di diritto”); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, in sostanza, che il Tribunale avrebbe malamente valutato le prove, in modo “soggettivo e discrezionale”.

1.2. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente pretende da questa Corte un riesame delle prove già esaminate dal giudice di merito: il che non è consentito in questa sede.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna I.R. alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di I.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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