Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16020 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8166-2019 proposto da:

DITTA C.D.N., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI

38, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARIA MATTIOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO LA PACE;

– ricorrente –

contro

ASSICOMO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMEDEO CRIVELLUCCI

19, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FABIANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANNAMARIA D’ORAZIO, MARIA CHIARA DE FIDELIBUS;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI, GENERALI ITALIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1997/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 9 marzo 2011, Allianz Assicurazioni S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. deducevano di avere stipulato con la società Unicredit S.p.A., già Locat S.p.A., proprietaria di un escavatore concesso in locazione finanziaria alla S.r.l. Geobulding, un contratto di assicurazione in favore della ditta utilizzatrice. Aggiungevano che il 24 aprile 2009, la Srl Geobulding segnalava che il giorno precedente l’escavatore, oggetto di locazione, aveva subito danni durante il trasporto eseguito dal vettore, ditta C.d.N., poichè l’autocarro sul quale era trasportato aveva urtato la parte superiore di un cavalcavia ubicato in Pescara. Gli assicuratori lamentavano che l’escavatore sarebbe stato caricato con il braccio meccanico non completamente abbassato. Provvedevano, comunque, alla liquidazione del danno e, previa surroga nei diritti della proprietaria dell’escavatore, Unicredit Leasing, deducevano la responsabilità del vettore C.d.N., richiedendo al Tribunale di Chieti, a titolo di risarcimento del danno o, in via subordinata, in via di regresso, la somma corrisposta secondo le percentuali riferibili ai due assicuratori (70% in favore di Allianz e 25% a Generali);

si costituiva la ditta di autotrasporti contestando la domanda e chiedendo di chiamare il proprio assicuratore del veicolo, Assimoco Ass.ni, che si costituiva;

il Tribunale di Chieti, con sentenza del 21 marzo 2013, accoglieva la domanda principale e condannava il vettore a corrispondere agli assicuratori le somme richieste, condannando, altresì, Assimoco a manlevare il vettore ed al pagamento delle spese sostenute dalla ditta convenuta;

avverso tale decisione proponeva appello Assimoco, con atto di citazione del 4 novembre 2013, lamentando il rigetto dell’eccezione di prescrizione e della dedotta inoperatività della garanzia assicurativa. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 24 ottobre 2018, rigettava il primo motivo di impugnazione, accogliendo il secondo, relativo alla violazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, affermando che in presenza di una clausola che escludeva l’operatività della polizza nel caso di responsabilità dell’assicurato per colpa grave, spettava a quest’ultimo dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, anche avente ad oggetto fatti negativi. Nel caso di specie il vettore non avrebbe provato tale profilo;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la ditta C.d.N. sulla base di due motivi che illustra con memoria e resiste con controricorso Assimoco che deposita, fuori termine, memorie sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la circostanza pacifica secondo cui l’autocarro che trasportava l’escavatore era condotto da C.V., dipendente del vettore C.d.N.. Tale circostanza renderebbe operante l’art. 1900 c.c., comma 2, che prevede l’obbligo dell’assicuratore per il sinistro che sia cagionato, da dolo o colpa grave, delle persone “del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere”. Poichè il vettore deve rispondere delle attività dei propri dipendenti, non sarebbe sufficiente la clausola di esclusione contenuta in contratto, ma una specifica clausola, da approvare per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c. in deroga all’art. 1900 c.c.;

con il secondo motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1900 c.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c..

La parte ricorrente avrebbe assolto al proprio onere probatorio mentre l’assicuratore, che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una valida clausola contrattuale derogatoria alla previsione dell’art. 1900 c.c., da approvarsi specificamente, non avrebbe dimostrato tale limitazione della responsabilità negoziale;

i due motivi possono essere trattati unitariamente, perchè strettamente connessi e sono inammissibili in quanto muovono da un fatto costitutivo della responsabilità dell’assicuratore che non risulta allegato con la chiamata in causa in primo grado dell’assicuratore, secondo quanto si evince da pag. 5 del ricorso, dove si trascrive la parte della comparsa di risposta reputata rilevante. In base alla trascrizione della comparsa, vengono menzionati solo i fatti dolosi e non vi è deduzione del fatto della guida del camion da parte del dipendente C.V., quale condotta integrante la fattispecie di cui all’art. 1900 c.c., comma 2.

tale circostanza fattuale costituisce una questione nuova, di cui la sentenza di appello non si occupa, che parte ricorrente avrebbe dovuto provare di avere sottoposto ai giudici di merito, allegando gli scritti difensivi nei quali la questione sarebbe stata trattata o provvedendo alla trascrizione dei passaggi salienti o all’individuazione, all’interno del fascicolo di legittimità, di tali documenti, tempestivamente prodotti;

a prescindere da ciò non ricorre l’ipotesi prevista all’art. 360 c.p.c., n. 5, di omessa valutazione di un fatto storico decisivo, in quanto la censura si sostanzia nella contestazione giuridica e non fattuale, della tesi della prevalenza della clausola negoziale di esclusione della garanzia per colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari, rispetto all’art. 1900 c.c., comma 2, che vincola l’assicuratore anche nel caso di dolo o colpa grave dell’assicurato o dei suoi ausiliari;

nella seconda parte del motivo, ove si affronta il tema della derogabilità dell’art. 1900 c.c., comma 2 e nel secondo motivo, le censure non si confrontano con la sentenza, che ha rilevato che l’esistenza della specifica clausola che escludeva la responsabilità dell’assicuratore, nel caso di specie non era stata contestata dall’odierno ricorrente;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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