Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16020 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5612/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 90, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VANDA FURLAN, FRANCO DOMINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7840/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l’Ufficio fiscale di Salerno notificava a G.G. un avviso per la ripresa a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno 2007 sulla base di un accertamento analitico induttivo;

Rilevato che la CTP di Salerno accoglieva il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Campania. Secondo la CTR esisteva un obbligo di contraddittorio preventivo, nel caso di specie non rispettato dall’Ufficio;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e chela parte intimata ha depositato controricorso, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo nonchè memoria con la quale ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, fino al 10.10.2017;

Rilevato che il procedimento va sospeso in forza della disposizione appena richiamata.

PQM

 

Dispone la sospensione del procedimento fino al 10.10.2017.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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