Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16020 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/06/2017), n. 16020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5612/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
TRIESTE 90, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO,
rappresentato e difeso dagli avvocati VANDA FURLAN, FRANCO DOMINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 7840/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che l’Ufficio fiscale di Salerno notificava a G.G. un avviso per la ripresa a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno 2007 sulla base di un accertamento analitico induttivo;
Rilevato che la CTP di Salerno accoglieva il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Campania. Secondo la CTR esisteva un obbligo di contraddittorio preventivo, nel caso di specie non rispettato dall’Ufficio;
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e chela parte intimata ha depositato controricorso, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo nonchè memoria con la quale ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, fino al 10.10.2017;
Rilevato che il procedimento va sospeso in forza della disposizione appena richiamata.
PQM
Dispone la sospensione del procedimento fino al 10.10.2017.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017