Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16020 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 02/08/2016), n.16020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17167 – 2013 proposto da:

L.S. SAS (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Sig. L.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato

NICOLETTA MERCATI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MICHELE ROCCHETTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FINTEMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2013 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

17/01/2013 R.G.N. 2457/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco;

udito l’Avvocato NICOLETTA MERCATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2011 la società L.S. s.a.s. chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Como un decreto ingiuntivo nei confronti della società Fintema s.r.l., avente ad oggetto il pagamento di premi assicurativi.

La Fintema propose opposizione al decreto, eccependo (per quanto qui ancora rileva) che il premio non era dovuto, per essersi il contratto di assicurazione sciolto (rectius, non rinnovato) il 31.12.2010, in virtù di disdetta dell’assicurato.

2. Il Giudice di Pace di Como con sentenza n. 277 del 2012 accolse l’opposizione e revocò il decreto.

Il Tribunale di Como, adito dalla soccombente, con sentenza 17.1.2013 n. 96 rigettò il gravame.

Ritenne il Trib. che il contratto, prevedendo che la disdetta dovesse essere “data” 60 gg. prima della scadenza contrattuale, aveva adottato una forma lessicale ambigua; che di conseguenza il testo si doveva interpretare contro il predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.; che pertanto quella formula andava intesa nel senso che la disdetta era efficace dal momento della spedizione, e non da quello della ricezione.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla L.S. s.a.s., con ricorso fondato su due motivi.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

1.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il secondo motivo di ricorso.

Esso infatti invoca l’efficacia del giudicato esterno, la quale se sussistente renderebbe superfluo l’esame di qualsiasi questione concernente l’interpretazione del contratto.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2909 c.c.. Deduce, al riguardo, che l’assicurata Fintema s.r.l. era stata convenuta dalla L.S. s.a.s. in un separato giudizio, al fine di sentirne pronunciare la condanna al pagamento di ulteriori premi assicurativi, dovuti in virtù della medesima polizza oggetto del presente giudizio, e scaduti dopo il maturare di quello qui in discussione.

Questo secondo giudizio – prosegue la ricorrente – si è concluso con la sentenza del Giudice di Pace di Como 9.8.2012 n. 794, ormai passata in giudicato. Con tale sentenza era stata accertata la perdurante vigenza del contratto, sicchè la relativa questione non poteva essere ridiscussa nel presente giudizio.

2.2. Il motivo è fondato.

Va, al riguardo, in primo luogo rilevato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio se risulti dagli atti.

Se dedotto per la prima volta in sede di legittimità, il giudicato esterno sarà rilevabile solo in due casi:

(a) o quando risulti da atti che siano stati ritualmente acquisiti nel corso del giudizio di merito (Sez. 1^, Sentenza n. 1760 del 27/01/2006, Rv. 589743);

(b) ovvero quando la sentenza dalla quale scaturisce il vincolo di giudicato sia divenuta definitiva dopo l’esaurimento dei gradi di merito.

In tal caso, infatti, non opera la preclusione di cui all’art. 372 c.p.c., (che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi), atteso che altrimenti l’eventuale contrasto tra le due pronunzie potrebbe sostanziare i presupposti di un vizio revocatorio, causando un inconveniente incompatibile con il principio di rango costituzionale di economicità dei giudizi (Sez. 5^, Sentenza n. 360 del 11/01/2006, Rv. 588712).

2.3. Nel caso di specie ricorre l’ipotesi sub (b): la sentenza impugnata è stata infatti depositata il 17.1.2013, mentre quella da cui si assume derivare il vincolo di giudicato esterno è divenuta definitiva il 17.4.2013, come risulta dal documento allegato sul) 3 al fascicolo della ricorrente.

2.4. Detto dell’ammissibilità del motivo di ricorso che invoca l’esistenza d’un giudicato esterno, nel merito si rileva che con sentenza 8.8.2012 n. 794 il Giudice di pace di Como ha condannato la società Fintema s.r.l. a pagare alla L. s.a.s. la somma di euro 1.107 a titolo di premi assicurativi rimasti inevasi, dovuti in virtù del contratto assicurativo denominato “Polizza Industria 2000” n. (OMISSIS), e scaduti il 31.8.2012. Presupposto d’una simile condanna fu dunque l’esistenza e la validità del contratto assicurativo alla data del 31.8.2012. Tale accertamento è incompatibile con quello contenuto nella sentenza qui impugnata, la quale:

(a) aveva ad oggetto premi dovuti in virtù della polizza n. (OMISSIS) (la stessa oggetto dell’altro giudizio);

(b) ha ritenuto quel contratto sciolto alla data dal 31.12.2010.

2.5. Il ricorso va dunque accolto, e non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Fintema s.r.l..

Il primo motivo di ricorso resta assorbito.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico della soccombente Fintema s.r.l., ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da Fintema s.r.l. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 521 del 2011 emesso dal Giudice di pace di Como;

(-) condanna Fintema s.r.l. alla rifusione in favore di L.S. s.a.s. delle spese dei due gradi di merito, che si liquidano nella somma di Euro 1.200 per il primo grado ed Euro 1.300 per il grado di appello, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie;

(-) condanna Fintema s.r.l. alla rifusione in favore di L.S. s.a.s. delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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