Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1602 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25625-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

(OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto N. R.G. 52119/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del procedimento per aver il decidente cumulato la domanda di protezione umanitaria assieme alla domanda di protezione internazionale, quantunque la prima “sia soggetta ad ordinaria azione di cognizione”, mentre la seconda è “soggetta al rito speciale camerale”; 2) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, alla Dir. n. 2004/83/CE, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente, pur ritenendo credibile il ricorrente, non ha tenuto in nessun conto che questo “al momento dei fatti era assai giovane”, fermo che la sua narrazione deve “ritenersi precisa (e) circostanziata”, avendo spiegato le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e che in ogni caso occorre valutare se le strutture statuali di quel paese “siano effettivamente in grado di garantire, per un verso, l’incolumità della persona e, per altro verso, di rendergli giustizia”; 3) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e alla Dir. n. 2004/83/CE, non avendo il decidente verificato se alla situazione di violenza diffusa nel paese fosse stato contrapposto “un efficace e concreto intervento da parte dello Stato”; 4) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, alla Dir. n. 2004/83/CE, all’art. 2 Cost., e alla CEDU, art. 8, poichè la valutazione circa la concessione della protezione umanitaria prescinde dall’assenza o meno di prove o principi di prova, va condotta d’ufficio e si deve fondare su di una valutazione comparativa volta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, mentre nella specie “sembrava di poter dedurre” che il decidente si fosse attenuto al medesimo quadro probatorio giudicato sfavorevolmente ai fini delle altre misure; 5) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., alla CEDU, art. 6, all’art. 101 c.p.c., al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27 e 35, avendo il decidente disatteso le anzidette domande sulla base di COI acquisite nella fase amministrativa al di fuori del contraddittorio delle parti, senza cioè “assegnare un termine ex art. 101 c.p.c., perchè il difensore presane conoscenza, potesse svolgere la propria attività difensiva”; 6) della illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 24 Cost., delle norme anzidette nella parte in cui consentono l’utilizzabilità delle riferite COI “senza che il richiedente possa svolgere un’attività difensiva al riguardo”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, pur rimandandosi per ogni più ampia confutazione di merito alle ragioni diffusamente illustrate da Cass., Sez. I, 5/04/2019, n. 9658, è affetto da preliminare preclusiva inammissibilità, dovendo invero rilevarsi, sul presupposto che è stato lo stesso ricorrente ad instaurare il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, la preclusione risultante dall’art. 157 c.p.c., comma 4, non potendo essere eccepita la nullità del procedimento dalla parte che vi abbia dato causa.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto del tutto eccentrico rispetto alla ratio decidendi.

Il Tribunale di Milano non ha escluso la credibilità intrinseca del richiedente e ha considerato plausibile il suo racconto, ma ha negato che la vicenda da lui riferita fosse riconducibile ai presupposti normativi per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto configurante un mero contrasto familiare e personale con lo zio e la sua famiglia, rispetto al quale non mancava di possibilità di protezione.

4. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso affetto dalla medesima ragione di inammissibilità.

Il Tribunale non ha affatto omesso di valutare ex officio la situazione generale del Paese di provenienza, attingendo a fonti informative internazionali (pagg. 5-6), ma su queste basi ha escluso l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, di violenza indiscriminata, di insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, tale da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

Pertanto, sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il ricorrente manifesta semplicemente, oltretutto in termini estremamente generici, il proprio dissenso dalla valutazione di merito espressa dal Tribunale, svolgendo censure palesemente inconferenti in sede di legittimità.

5. Affetto da evidente genericità – e come tale inammissibile perchè declinato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – è pure il quarto motivo di ricorso.

L’illustrazione di esso omette di sviluppare un adeguato confronto con le ragioni della sfavorevole decisione in parte qua che il decidente ha approfonditamente enunciato alle pagg. 6-8 della motivazione e si risolve nella mera perorazione a procedere ad un rinnovato senza delle risultanze sostanziali del processo.

6. Il quinto motivo di ricorso – e di riflesso l’eccezione di illegittimità costituzionale di cui al sesto motivo – sono infondati non ravvisandosi la denunciata violazione del contraddittorio nell’acquisizione d’ufficio delle COI.

Va osservato infatti, più in generale, che esse sono acquisibili liberamente in quanto mutuate da fonti pubbliche accessibili a chiunque, onde è nel contraddittorio che ha luogo avanti al giudice che si sviluppa il confronto tra le parti in ordine all’attendibilità delle informazioni raccolte e alla loro idoneità ad orientare la valutazione circa la situazione interna del paese interessato. E poi vero che le COI a cui abbia attinto la Commissione territoriale si riflettono nella motivazione del provvedimento da essa adottato e, dunque, essendone perciò informato, il ricorrente non può opporre la sua sconoscenza a pretesto della mancata interlocuzione su di esse. E questo non senza inoltre aggiungere che le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere facendo esercizio del suo prudente apprezzamento le fonti del proprio convincimento.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto allo stato, il doppio del contributo godendo il ricorrente del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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