Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1602 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1602 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 22272-2016 proposto da:
VI CCHLATINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSA/IONE, rappresentato e difeso dall’avvocato \NTONELLA
SAPORITO;

– ricorrente contro
TELECONI

SPA 00471850016, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TONINLASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato GARLO D’ERRICO,
rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CRISTINA CAROT.A,
G RNIANA BODO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 525/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
emessa il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCA1ASI.

Ric. 2016 n. 22272 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

RG. 22272 del 2016 Vecchiatini contro Telecom Italia spa.

Il Collegio preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso
infondato perché si traduce nella richiesta di una nuova e diversa

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che, Roberto Vecchiatini con ricorso del 23 settembre 2016 ha
chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza an. 525 del
2016, con la quale il Tribunale di Bologna confermava la sentenza
n. 3288 del 2010, con la quale il giudice di Pace di Bologna aveva
negato la natura di gratuità della cessione di due Monitor TV da
parte della Telecom Italia spa., consegnati nell’ottobre del 2007 e
successivamente oggetto di fatturazione. Secondo il Tribunale di
Bologna, non vi erano elementi per affermare che fosse stato
validamente concluso un contratto a titolo gratuito. Il documento
fax a suo tempo richiesto ed inviato al Vecchiatini e, dal quale
questi pretende di desumere la gratuità della cessione non solo non
conterrebbe, né data, né ora di invio, né sottoscrizione del
mandante e proviene da soggetto terzo, ma sarebbe persino
costituito da un modello evidentemente funzionale a contratti di
vendita come è chiaro dalla stessa intestazione “richiesta di
acquisto personal computer e prodotti seppure barrata sulla parola
acquisto. Nè i aggiunge il tribunale,la mancanza di indicazione di
prezzo sarebbe rilevante: la libertà di forme consente di ritenere
che detto elemento potesse essere oggetto di informazione
verbale. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per un
motivo. Telecom Italia spa ha resistito con controricorso. In

valutazione dei dati processuali.

RG. 22272 del 2016 Vecchiatini contro Telecom Italia spa.

prossimità dell’udienza camerale le parti hanno depositato memorie
ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso Vecchiatini lamenta la violazione o
falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 360 n. 3
cod. proc. civ. 2697 e 2729 cod. civ. Errata applicazione del

principio dell’onere della prova ed errata applicazione del tema
della presunzione in assenza di qualsiasi riscontro fattuale, se non
in senso negativo. Secondo il ricorrente, il Tribunale, nell’escludere
che il contratto oggetto del giudizio non fosse a titolo gratuito, non
avrebbe tenuto conto di diversi elementi che, se valutati
correttamente, avrebbe comportato una decisione diversa. In
particolare, secondo il ricorrente il Tribunale il Tribunale non
avrebbe valutato correttamente: a) la comunicazione trasmessa al
Vecchiatini con la quale la Telecom si rendeva disponibile ad
eliminare le conseguenze di un improprio contratto commerciale i
non considerando che con tale comunicazione la Telecom non
disconosceva che il sig. Vecchiatini fosse stato contattato da una
società incaricata dalla Telecom Italia spa, la quale aveva inteso
convincere lo stesso che la Telecom voleva omaggiarlo di due
monitor TV per il suo essere cliente fedele; b) il fax a suo tempo
inviato da Speedy Service S.r.l., riconosciuto dal Giudice e dalla
stessa controparte che non era stato manomesso nel quale il
termine acquisto era stato barrato, non tenendo conto che quella
barratura aveva un suo significato e che il fatto che il fax
provenisse da un terzo non era rilevante / considerato che la
Telecom faceva recapitare qualche tempo dopo proprio i due
monitor TV. c) A sua volta il Tribunale non avrebbe tenuto conto
che nel giudizio di opposizione la fattura non poteva essere un

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(

RG. 22272 del 2016 Vecchiatini contro Telecom Italia spa.

documento dimostrativo della sussistenza di un contratto che,
invece, andava dimostrato.
1.1. = Il motivo è infondato perché, nonostante si dichiara di voler
denunciare dei vizi di legge, la censura si traduce nella richiesta di
una nuova e diversa interpretazione delle circostanze di causa a se

caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale non presenta
vizi logici o giuridici.
Il ricorrente non ha tenuto conto che, com’è noto, i limiti
istituzionali del giudizio di cassazione sono segnati dal suo oggetto,
costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non
direttamente dalla materia controversa nella sua interezza, e
trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione
della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione
immediata di questa. Va, altresì, precisato, che, pur se per effetto
dell’evoluzione legislativa succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i
limiti istituzionali del giudizio di cassazione siano stati
profondamente rimaneggiati, tanto da rendere, oramai, obsoleta
l’idea della Cassazione come giudice della sentenza, tuttavia, la
funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di
legittimità in attuazione dell’art. 65 Ord. giud. si esercita,
comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della
decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima
direzione, il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione
consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza
giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di
merito (15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre riguardo alla
seconda si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di
controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del
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favorevole, non proponibile nel giudizio di cassazione, se, come nel

RG. 22272 del 2016 Vecchiatini contro Telecom Italia spa.

merito, con la precisazione che, ad esso e solo ad esso, spetta, in
via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a

(22386/14;22146/14; 20322/05). Comune ad entrambe queste
impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del
giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata, in cui le
censure che si muovono al pronunciamento di merito devono
necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di
motivi, secondo cui la Corte di cassazione non è mai giudice del
fatto in senso sostanziale, secondo la rappresentazione che le parti
ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio
processuale. Si afferma, così, che il controllo che la Corte esercita
in funzione della legalità della decisione non consente di
riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa,
così come a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte
di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali
contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa
una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da
parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti
dal giudice di merito.

E questo perché, come abitualmente si

afferma, il controllo affidato alla Corte “non equivale alla revisione
del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il
giudice del merito ad una determinata soluzione della questione
esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione
del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità”. (vedi soprattutto Cass.
SSUU 8053 del 2014).
4

dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi

RG. 22272 del 2016 Vecchiatini contro Telecom Italia spa.

Ora, con riguardo alle doglianze che la parte solleva relativamente
alla sentenza impugnata, esse si sostanziano nel richiedere al
giudice di legittimità la rinnovazione di un giudizio di fatto,
intendendo per vero sottoporre le risultanze probatorie ad una
nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione

proprie concrete convinzioni.
1.2.= A parte questa considerazione va aggiunto che il Tribunale ha
pienamente rispettato i principi in materia di onere della prova
tenuto conto che l’onere della prova in ordine alla gratuità della
cessione spettava al Vecchiatini í dato che lo stesso aveva posto a
fondamento della propria pretesa la natura di atto di liberalità, di
donazione effettuata dalla Telecom, e che in mancanza di una
puntuale dimostrazione in tal senso non poteva non trovare
applicazione il principio generale del nostro sistema normativo
secondo il quale il trasferimento di ricchezza deve trovare
giustificazione e deve presumersi a titolo oneroso (sufficiente al
riguardo sarebbe il richiamo all’arricchimento senza causa, art.
2014 cod. civ.).
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del
principio di soccombenza, condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il
dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a
parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in
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sfavorevole già effettuata dai primi giudici una più consona alle

RG. 22272 del 2016 Vecchiatini contro Telecom Italia spa.

C. 1.200,00 di cui C. 200 per esborsi, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, ed accessori come per legge, dà atto che, ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono
i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il

Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre
2017
Il Presidente

,C4-X P ,L

ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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