Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16019 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5225-2019 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI

GALLICANI, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

FASTWEB SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1196/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avvocato Francesco Ghiraldi, con atto di citazione dell’11 marzo 2013, aveva agito nei confronti di Fastweb S.p.A. Telefonia, per sentirla condannare al pagamento del “compenso spettante per l’asservimento” dell’immobile di sua proprietà a causa dei lavori eseguiti per la posa in opera della fibra ottica e per il collegamento degli impianti di telefonia;

il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 194 del 2014, rilevava che l’indennità avrebbe dovuto essere richiesta alla Corte d’Appello e dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;

avverso l’impugnazione della decisione proposta dal professionista si costituiva Fastweb chiedendo il rigetto del gravame e spiegando appello incidentale;

la Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 6 luglio 2018, riteneva infondato l’appello principale ed inammissibile, in quanto tardivo, quello incidentale;

Francesco Ghiraldi avverso tale sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, affidandosi a due motivi che illustra con memoria. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 111 Cost. e degli artt. 112,113,114,115, 167 e 215 c.p.c., dell’art. 11 preleggi c.c. e degli artt. 853,855,1032 e 1218c.c., dell’art. 1224c.c., comma 2 e degli artt. 2058,2692,2933 c.c. e del RD dell’11 dicembre 1933, n. 1175, art. 123, della L. n. 2248 del 1865, art. 4, allegato E), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 232, degli artt. 90 e 91, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sarebbe riconosciuta la facoltà del proprietario del fondo di adire il giudice ordinario per i comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritativi. L’autorizzazione del proprietario non sarebbe necessaria nel caso di reti di comunicazione realizzate con cavi senza appoggio. Al contrario, dalla relazione di Fastweb emergerebbe che l’infrastruttura telefonica era ancorata al muro;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La Corte d’Appello, pur in presenza di un appello incidentale inammissibile, anzichè condannare l’appellante incidentale alle spese, sanzionava l’appellante principale con il pagamento, in ragione del 50%, delle spese di lite;

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3 (Cass. 28 settembre 2016, n. 1/9/06; Cass. 2 agosto 2016, n. 16103; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926), attesa l’insufficiente esposizione dei fatti, che non chiariscono il titolo della domanda (risarcitorio, indennitario o entrambi e se vi sia stato accordo o meno sull’esecuzione dei lavori e costituzione di una servitù), nulla si deduce sulla posizione processuale tenuta dalla convenuta, in primo e secondo grado, e sulle ragioni della decisione di primo grado, che sono sinteticamente riportate come diverse da quelle descritte dalla Corte d’Appello (una sorta di declaratoria di incompetenza verticale, secondo il ricorrente; un rigetto fondato sul TU n. 259 del 2003, secondo la Corte d’Appello). Non vi è riferimento al contenuto dei motivi di appello principale e all’esistenza stessa di quello incidentale;

l’esposizione dei fatti che emerge dal ricorso è la seguente: l’odierno ricorrente “evocava in giudizio Fastweb s.p.a. premettendo che precedentemente Fastweb, come si evince dalla relazione tecnica Fastweb, composta da cinque pagine, chiedeva all’attore: la realizzazione di una nuova infrastruttura telefonica principalmente ancorata al muro”… l’attore “chiedeva quindi il compenso spettante… per l’asservimento”. “Le opere indicate nella relazione tecnica venivano realizzate da Fastweb… per cui prendeva l’avvio l’atto di citazione in epigrafe meglio indicato con richiesta di Euro 21.000 ai sensi degli artt. 1058,1064,1069 e 1079 c.c., pag. 9 atto di citazione, giustificando la richiesta anche come da comparsa conclusionale 28 marzo 2014, additando l’attore, ex aliis Cassazione nn. 8097-2000, 50562000, 10631-1999, 3996-1999, 943-1986…”. “chiedendo quindi l’indennizzo di asservimento spettante al proprio immobile o anche secondo giustizia”. “Fastweb ancorava saldamente gravi sui muri del fabbricato attoreo… senza alcun provvedimento ablativo, impositivo di servitù…”. Il ricorrente aggiunge che “il Tribunale di Cremona rilevava che le indennità avrebbe dovuto essere richiesta, anzichè al Tribunale, alla competente Corte d’Appello… dichiarata cessata la materia del contendere, spese compensate”. Precisava che tale decisione veniva impugnata davanti alla Corte territoriale e “con i motivi primo e secondo richiedeva sempre l’indennità di asservimento…”. La Corte d’appello “rigettava l’impugnazione principale perorata dall’avvocato Ghiraldi, dichiarando inammissibile l’appello incidentale di Fastweb S.p.A., condannava alle spese l’avvocato Ghiraldi, nulla per l’invocato indennizzo, pur essendo la Corte territoriale competente per la determinazione della domanda svolta -cassazione sezioni unite 6962-1994- ex lege”;

alla luce di quanto precede va, pertanto, ribadito che il ricorso, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

in effetti, il tenore dell’esposizione del fatto risulta omettere: a) l’indicazione dei fatti costituivi della domanda, l’esistenza di un danno già pagato da Fastweb e le modalità dell’accordo per la apposizione della fibra e delle linee telefoniche; b) le ragioni della citazione, che sono indicate in modo assolutamente generico; c) le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado e la posizione della convenuta; d) le ragioni della decisione di primo grado e alla motivazione fondata, invece, sulla qualificazione del fatto in termini di servitù personale non indennizzabile; e) quelle della sentenza impugnata (a sua vota fondata su tre autonome argomentazioni e non su quanto riportato dal ricorrente). Lo scrutinio dei motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

è appena il caso di aggiungere che il primo motivo è inammissibile ex art. 100 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata si fonda su tre autonome argomentazioni, ciascuna idonea a rigettare la pretesa. Di queste il ricorrente certamente non ha censurato la terza motivazione laddove la Corte territoriale afferma che l’attore avrebbe azionato una pretesa contrattuale deducendo l’esistenza di un accordo con Fastweb teso ad ottenere un indennizzo. Ma le risultanze processuali escludono tale accordo, contestato anche dalla società appellata;

peraltro, anche la prima argomentazione, quella fondata su una valutazione in fatto sull’esiguità dell’intervento della azienda di telecomunicazioni, non è censurata correttamente poichè il ricorrente richiede alla Corte di rivalutare il materiale probatorio al fine di verificare la consistenza o meno delle opere eseguite da Fastweb e, conseguentemente, il rispetto dei canoni previsti dall’art. 91 cit.. Si tratta di valutazioni in fatto che non possono essere operata in questa sede e che, inoltre, sono anche dedotte in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento al contenuto, all’allegazione e all’ubicazione dei documenti tecnici richiamati nel motivo;

il secondo motivo è, altresì, inammissibile, perchè non si confronta con la specifica motivazione della Corte territoriale che ha giustificato la parziale compensazione delle spese, nella misura del 50% “in considerazione del maggior valore della domanda formulata, ma non accolta” dall’appellante principale rispetto a quella oggetto dell’appello incidentale ritenuto tardivo e relativo soltanto al profilo della compensazione delle spese di primo grado;

da ultimo, non rileva la circostanza dedotta solo in memoria, in ordine alla pretesa nullità della sentenza di appello perchè redatte da un giudice ausiliario, atteso che la censura avrebbe dovuto formare oggetto del ricorso per cassazione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività processuale in questa sede. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e nulla per le spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA