Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16019 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19568/2014 proposto da:

AGRICOLA BUCOLICA BIOTEC DI M.C. E C. SS, in persona del

socio amministratore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 11002/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

a) Agricola Bucolica Biotec di M.C. & C. società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede la revocazione dell’ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale questa Corte, accogliendo il ricorso iscritto al n. 6624/2012 e proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per il riesame della vicenda alla luce del principio di diritto affermato, oltre a regolare le spese.

In particolare, la ricorrente chiede la revocazione della suddetta ordinanza, deducendo:

1) errore di fatto per avere la Corte supposto un fatto (diversità della motivazione delle due decisioni di merito) la cui verità era incontrastabilmente esclusa e che, ove rettamente percepito, avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c.;

2) errore per avere la Corte supposto un fatto (sussistenza delle condizioni per decidere in Camera di consiglio) all’evidenza insussistente tanto che la relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., concludeva per la manifesta infondatezza del ricorso ed il Collegio, con l’ordinanza della quale si chiede la revocazione, l’aveva rigettata;

3) errata percezione dei fatti e degli atti di causa laddove, da un canto, la Corte aveva dato atto di deduzioni svolte dall’Agenzia per la prima volta nel giudizio di legittimità (ovvero la circostanza che la società affittuaria era priva di almeno un socio in possesso della qualifica di “imprenditore agricolo professionale”) e, dall’altro tale requisito (la qualifica di imprenditore agricolo professionale) non era previsto dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, comma 3;

b) la ricorrente, inoltre, qualora non si dovessero ravvisare i presupposti per la chiesta revocazione, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale:

a) in ordine ai primi due motivi, degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., in relazione all’art. 348 ter c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., nella parte in cui non prevedono la proponibilità del ricorso per revocazione nel caso in cui la Corte Suprema di Cassazione, nonostante l’identità delle decisioni di primo grado e secondo grado, non proceda alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, e nel caso in cui, non sussistendo le condizioni per la trattazione in Camera di consiglio, la Corte non rinvia alla pubblica udienza, palese essendo il contrasto con l’art. 24 Cost., sul diritto di difesa, e art. 111 Cost., sul giusto processo, e con il principio di ragionevolezza; b) in ordine al terzo motivo, degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., il quale ultimo impone che “la giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge” e che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità” e al principio di ragionevolezza non essendo ragionevole che per errore del giudice un cittadino venga ad essere colpito da un gravoso onere fiscale;

c) l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza e che, a seguito di proposta art. 380 bis c.p.c.e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

– che con riferimento alla revocazione di sentenze di questa Corte che abbiano disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito, quale quella oggetto di ricorso, coesistono due diversi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte;

– che, infatti, a fronte di orientamento più risalente (Cass. 20 ottobre 2003 n. 15560; Cass. 7 novembre 2001 n. 13790) il quale, per l’evidente non decisività dell’errore (intesa come recuperabilità della questione non preclusa dal carattere di giudizio chiuso proprio di quello di rinvio), riteneva inammissibile il ricorso per revocazione delle sentenze di cassazione con rinvio ma solo a condizione che l’errore revocatorio denunciato avesse portato all’omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che avrebbero potuto costituire oggetto di nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha escluso senza eccezioni o condizioni l’ammissibilità della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c., delle sentenze di cassazione con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio previsto dagli artt. 393 c.p.c. e segg., anche in forza del principio costituzionalizzato del giusto processo (Cass. 25 luglio 2011 n. 16184 richiamata da Cass., Sez. 6-3 ordinanza n. 20393 del 12.10.2015);

– che, attesa la particolare rilevanza della questione in materia, quale quella di ammissibilità del ricorso in revocazione delle sentenze di questa Corte, oggetto di precipuo esame, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, della Sesta Sezione Civile, il Collegio ritiene di dover rimettere gli atti al Presidente Titolare della Sesta Sezione Civile affinchè valuti l’opportunità di assegnare la questione all’esame del Collegio composto in conformità dei punti 41.2 tabelle triennio 2014/2016 e 44.2 tabelle triennio 2017/2019.

PQM

 

Rinvia a nuovo ruolo rimettendo gli atti al Sig. Presidente titolare della Sesta Sezione Civile per l’eventuale assegnazione al Collegio composto in conformità dei punti 41.2 tabelle triennio 2014/2016 e 44.2 tabelle triennio 2017/2019.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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