Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16019 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15677/2015 R.G. proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo M.

Cesaro e Bruno Cantone, con domicilio eletto presso il primo in

Roma, via Calabria n. 56, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 10671/23/14, depositata il 9 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.M., titolare di impresa edile, non andata a buon fine la procedura di accertamento con adesione, impugnava l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2006, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava i maggiori ricavi disconoscendo costi per fatture ritenute fittizie emesse nei confronti della ditta Edil Puma.

La CTP di Caserta rigettava il ricorso. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

D.M. ricorre per cassazione con un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, individuati negli assegni bancari di pagamento delle fatture.

2. Il motivo è infondato.

L’accertamento, come assodato dalla CTR, è stato effettuato in base ad una verifica incrociata con la società con la quale erano state effettuate le operazioni ritenute inesistenti (perchè fatturate da altro fornitore) e per le quali erano state emesse fatture, di contenuto generico, e, dunque, in base ad elementi oggettivi che giustificavano l’accertamento analitico induttivo da parte dell’Ufficio, a fronte del quale era onere della contribuente, non soddisfatto, di fornire la prova contraria dell’effettività delle operazioni stesse.

Va precisato, sul punto, che la CTR non ha omesso di apprezzare la documentazione fornita dalla contribuente ma – con statuizione corretta in diritto – ha semplicemente ritenuto che essa non fosse in grado di assolvere all’onere probatorio incombente sulla parte, trattandosi – come allegato dalla contribuente (pur in carenza di autosufficienza, non avendo riprodotto la citata documentazione) di meri mezzi di pagamento (v. Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 33915 del 19/12/2019, secondo cui tale prova “non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono regolate, come da dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna D.M. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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