Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16018 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via della

Balduina n. 66, presso lo studio dell’Avv. Spagnuolo Giuseppe, che lo

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

STANDARD INDUSTRIE S.A., con sede in

(OMISSIS) e filiale in (OMISSIS)), Via

(OMISSIS), in persona del suo Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, Sig. S.H.J.;

– intimato –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

STANDARD INDUSTRIE S.A., con sede in

(OMISSIS) e filiale in (OMISSIS), Via

(OMISSIS), in persona del suo Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, Sig. S.H.J., elettivamente

domiciliata in Roma, Via L’Aquila n. 29, presso lo studio dell’Avv.

Salvatore Corapi, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Samà del

foro di Milano per procura a margine del controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

D.R.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1215 della Corte di Appello di

Salerno del 15.10.2008/30.12.2008 nelle causa iscritta al n. 1556

R.G. dell’anno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.06.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 23.10.2007 il Tribunale di Salerno – nel pronunciarsi sulla domanda proposta da D.R.M. contro la Standard Industrie con ricorso depositato il 15.11.2006 ed avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli nel giugno 2006 nonchè sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla società per danni arrecati dal D.R.- dichiarava la nullità della domanda principale per essere stato sottoscritto l’atto introduttivo da difensori non muniti di valida procura; dichiarava altresì l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, perchè tardiva.

2. Tale decisione, impugnata dal D.R., è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1215 del 2008, che ha ribadito la nullità della domanda per essere stato sottoscritto l’atto introduttivo originano da difensori non muniti di valida procura (“Nomino e costituisco mio difensore gli Avv.ti Giuseppe e Domenico Spagnuolo dinanzi alla S.C. di Cassazione con ogni facoltà di legge … Eleggo domicilio a Salerno nel loro studio a Salerno in Corso Garibaldi n. 194. F.to D.R.M.”).

La Corte territoriale ha osservato che l’espresso riferimento nella procura ad altra (e diversa) fase impedisce di ritenere che nella particolare situazione topografica della procura medesima sia idonea, di per sè, a dar luogo alla presunzione di riferibilità della stessa al giudizio cui accede, mancando ogni collegamento logico- giuridico tra la procura ed il ricorso introduttivo.

La Corte ha aggiunto che l’ancora di salvataggio, rappresentata dal principio di conservazione, di cui si parla nella maggior parte delle pronunce di legittimità, può soccorrere solo in presenza di espressomi generiche, mancanti di ogni riferimento al relativo giudizio, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di instare in quel 3 determinato grado o fase o comunque non rechino altri elementi limitativi di sorta.

Ciò premesso, la Corte ha concluso affermando che nel caso di specie la procura non era idonea a raggiungere lo scopo di dare alla controparte e al giudice certezza giuridica della riferibilità dell’attività del difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

4. Il D.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un solo articolato motivo.

La Standard Industrie resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2 a). Con l’unico motivo del ricorso principale il D.R. lamenta violazione di norme di legge, nella parte in cui l’art. 83 c.p.c., richiede la procura alle liti rilasciata dalla parte al difensore tecnico, interpretato secondo i criteri ermeneutica stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’art. 1367 cod. civ. e art. 159 c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione degli effetti promananti dall’atto stesso che la contiene.

Il ricorrente richiama ai riguardo numerosa giurisprudenza di questa Corte, che- partendo dal presupposto che debba ricercarsi la concreta volontà della parte nel rilasciare la procura – indica nel principio di conservazione, di cui è espressione l’art. 159 c.p.c., la regola per risolvere i casi incerti. Sicchè, anche quando nella procura siano usate espressioni non univoche o generiche (e

PQM

per questo motivo

la procura non riveli in modo chiaro la volontà della parte che sia per lei compiuto il tipo di atto già posto in essere), nondimeno alla stessa parte va attribuita la volontà, che consente alla procura di produrre i suoi effetti. In questo senso risulta formulato quesito di diritto a pag. 11 del ricorso.

Con lo stesso motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sui punto della validità del mandato rilasciato dalla parte al difensore, che ne ha autenticato la sottoscrizione, in calce all’atto processuale, in mancanza di qualsiasi indicazione dell’ufficio giudiziario adito ed in presenza di espressioni equivoche.

Il ricorrente osserva che la motivazione offerta nella decisione impugnata è nel senso che la procura rilasciata dalla parte al suo difensore, in calce all’atto introduttivo della controversia per l’impugnativa del licenziamento, contiene espressioni tali che ne escludono il riferimento al giudizio di merito e non consentono l’applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, perchè non può ricavarsi univocamente a volontà della parte di instare in quel determinato grado o fase del giudizio. Al contrario, afferma il ricorrente, la procura, rilasciata in calce al ricorso diretto S al Tribunale di Salerno, conteneva specifici e chiari elementi, come il riferimento a “presente procedimento” e l’elezione di domicilio in Salerno, Corso Garibaldi 194 e l’autorizzazione al difensore ad esercitare “ogni potere e facoltà di legge”, elementi trascurati dal giudice di appello. Nè poi, secondo la parte ricorrente, è corretta la motivazione, contenuta nella stessa sentenza impugnata, laddove viene escluso l’errore materiale nell’indicazione dell’organo giudiziario (C.S. di Cassazione in luogo del Tribunale di Salerno) e viene affermato che la procura non era idonea a raggiungere lo scopo di dare alla controparte e ai giudice certezza giuridica della riferibilità dell’attività del difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Il ricorrente sostiene, invece, che la procura in questione, contrariamente all’assunto del giudice di appello, era idonea al raggiungimento dello scopo di instaurare un giudizio e di consentire al difensore di agire per la parte che l’aveva nominato e di eleggere domicilio nel luogo della instauranda controversia. In relazione a profilo del vizio di motivazione il ricorrente (pag. 13 del ricorso) indica il fatto controverso.

2. b) Da parte sua la controricorrente eccepisce, in via preliminare,: a) inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. per mancanza di biunivocità tra motivo e quesito di diritto e per articolazione di quesiti plurimi e, in relazione all’eccepito difetto di motivazione, per la non chiara indicazione del fatto controverso; b) inammissibilità del ricorso per inadeguatezza del quesito di diritto con riguardo all’espressione “al di là di imprecisioni o di sovrabbondanza di indicazioni contenute nel testo della procura”; c) inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 per la mancata indicazione degli atti processuali e dei documenti posti a fondamento del ricorso.

La stessa controricorrente eccepisce, in punto di merito, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente, ritenendo corretta l’impugnata sentenza e condividendone le argomentazioni dalla stessa svolte circa la nullità della procura in questione.

Le eccezioni di rito della controricorrente vanno disattese, giacchè il quesito di diritto e l’indicazione del fatto controverso sono chiaramente formulati in relazione al punto centrale e decisivo della validità o meno della procura in questione, che peraltro è stata trascritta e riprodotta nel ricorso, dal che sotto tale aspetto l’esclusione della violazione del principio di autosufficienza.

3. In punto di merito vanno parimenti disattese le eccezioni della controricorrente e si condividono le censure della parte ricorrente.

Questo Collegio non può trascurare la numerosa giurisprudenza (cui il ricorrente fa riferimento) in tema di applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 1367 cod. civ., richiamato per gli atti processuali dall’art. 159 c.p.c., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti (cfr. Cass. n. 14793 del 2008; Cass. n. 21924 del 2006; Cass. n. 15607 del 2006; Cass. n. 11178 del 1995 ed altre conformi decisioni).

Orbene di tale principio, pur tenuto presente dal giudice di appello, non è stata fatta corretta applicazione al caso di specie, in quanto le conclusioni- nel senso dell’inidoneità della procura in questione al raggiungimento dello scopo di dare alla controparte e al giudice certezza giuridica della riferibilità dell’attività del difensore al titolare della posizione sostanziale controversa- non sono appaganti, perchè non sorrette da adeguata e coerente motivazione in ordine ai chiari elementi, contenuti nella stessa procura, come la collocazione “topografica” della procura in calce al ricorso di primo grado e il riferimento nella stessa al “presente procedimento”, all’elezione di domicilio in Salerno, Corso Garibaldi 194 e all’autorizzazione al difensore ad esercitare “ogni potere e facoltà di legge”. Tali elementi avrebbero richiesto da parte del giudice di appello una più approfondita ed adeguata motivazione sull’esistenza di un errore materiale in sede di stesura della procura, con riferimento all’indicazione dell’organo giudiziario (Corte di Cassazione in luogo del Tribunale di Salerno), e sulla conseguente conoscibilità di tale errore da parte del giudice e della controparte.

4. La controricorrente Standard Industrie contesta, da parte sua, l’impugnata sentenza con ricorso incidentale, articolato su due motivi, con il primo dei quali denuncia nullità della notifica dell’atto di appello alla società, e per essa all’Avv. Giuseppe Lombardo, presso la Cancelleria del Tribunale di Salerno, e con il secondo lamenta nullità della notifica dell’istanza di anticipo di udienza di discussione alla medesima società, e, per essa, all’anzidetto difensore, presso la Cancelleria dello stesso Tribunale.

La società anzidetta assume in particolare violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 e l’art. 330, comma 1, artt. 137 e 170 c.p.c., dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Al riguardo rileva che, avendo essa società eletto domicilio presso il proprio procuratore – Avv. Giuseppe Lombardo – in Pero (Mi), Via del Maino n. 10, e svolgendosi il giudizio di gravame in Salerno al di fuori della propria circoscrizione di assegnazione senza alcuna elezione di domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82), la notifica dell’atto di appello e dell’istanza di anticipazione dell’udienza di discussione avrebbe dovuto essere effettuata alla parte personalmente ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio di appello, (Corte di Appello di Salerno) e non presso la cancelleria del giudice a quo (Tribunale di Salerno). Conclude sostenendo che la notifica eseguita presso quest’ultima cancelleria è affetta da nullità. Le esposte censure sono prive di pregio e non meritano quindi di essere condivise.

Questa Corte, proprio in relazione alla normativa dettata dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82, ha affermato il principio di diritto secondo cui, il procuratore, esercente il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, deve eleggere domicilio – all’atto di costituirsi in giudizio nel luogo deve ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo;

intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso a cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica al procuratore medesimo idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia ai fini della notifica dell’impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione di domicilio fatto dalla parte stessa nella procura alle liti”.

(Cass. n. 19001 del 2010; Cass. S.U. n. 20845 del 2007; Cass. n. 641 del 1996; Cass. n. 11678 del 1995). Orbene l’esposto orientamento, che si ritiene di condividere, può essere applicato al caso di specie, sicchè d a u n esame congiunto del citato art. 82 e degli artt. 170 e 330 c.p.c. discende che l’elezione di domicilio da parte della società Standard Industrie ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Salerno in relazione al giudizio di primo grado ha assunto rilevanza anche ai fini della notifica dell’atto di appello, che correttamente pertanto è stata effettuata presso la cancelleria del primo giudice e non presso quella del giudice di appello.

5. In conclusione, disatteso il ricorso incidentale, il ricorso principale va accolto e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che procederà alla verifica della validità della procura alle liti, contenente nomina di difensore con erronea indicazione dell’organo giudiziario (S.C. di Cassazione in luogo del Tribunale civile di Salerno), in base ai principi di diritto in precedenza evidenziati e agli elementi risultanti ex actis e, in caso di esito positivo di tale verifica, procederà all’esame in punto di merito della causa. Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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