Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16018 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20466/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 47/11/14, depositata il 29 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.L., non andato a buon fine l’accertamento con adesione, impugnava l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2002 emesso dall’Agenzia delle entrate per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, chiedendo la rideterminazione di quanto effettivamente dovuto.

In relazione all’ulteriore documentazione prodotta con il ricorso, l’Agenzia, in via di autotutela, riduceva l’importo della pretesa ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, mentre confermava l’integrità della ripresa Iva.

La CTP di Udine accoglieva il ricorso con riguardo a detta imposta e la sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8, 19, 25, 27, 33 e 55, e del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, per aver la CTR riconosciuto in detrazione l’Iva di cui alle fatture passive allegate dalla contribuente in base alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2012, in C-284/11, senza, tuttavia, considerare che il diritto di detrazione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro il secondo anno da quello in cui è sorto e che la contribuente non aveva istituito i registri obbligatori nè aveva effettuato la registrazione delle fatture.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

2.1. Occorre sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016), principio valido anche per l’ipotesi in cui l’Ufficio, anzichè procedere all’emissione di una cartella, abbia emesso avviso di accertamento.

Dalla sentenza si evince, dunque, che il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla Dir. n. 77/388/CEE, art. 17, anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa.

La sentenza, inoltre, compie un parallelo con Sez. U, n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di Iva, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.

Le Sezioni Unite n. 17757/2016, peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, impongono sull’Iva una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, ossia che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (è infatti richiamato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis; v. anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018; Cass. n. 10710 del 5/06/2020).

3. Nella vicenda in giudizio è pacifico che: a) la contribuente ha omesso la dichiarazione per l’anno 2002; b) la richiesta di riconoscimento dell’Iva è stata sollevata solo in sede giudiziale e, comunque, pur a voler considerare una eventuale deduzione e allegazione già in sede di accertamento con adesione, non prima del 2009.

Ne deriva che, in applicazione dei principi su evidenziati, seppure possa ritenersi privo di effettivo rilievo il rispetto degli adempimenti formali connessi all’istituzione dei registri e alla registrazione delle operazioni, la detrazione risulta esercitata tardivamente, sicchè la contribuente deve ritenersi decaduta.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente con riguardo alla ripresa Iva.

Le spese, atteso l’intervento delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del giudizio, vanno compensate integralmente, per ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso di S.L. con riguardo alla ripresa Iva. Compensa integralmente le spese per ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA