Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16017 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21365-2018 proposto da:

M.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

CAPETO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA DE CASTRO;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE

ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

E DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SATURNINO 5, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentata e difesa

dagli avvocati GAETANO GRANDOLFO, RAFFAELE NICOLI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 2 dicembre 2005, M.M.F. evocava in giudizio Enel Distribuzione S.p.A. deducendo di avere stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e di avere richiesto, nel mese di dicembre 2003, la modifica delle condizioni contrattuali, per passare da una fornitura stagionale a quella annuale. Tale modifica avrebbe avuto effetto immediato, ma non anche operativo, per cui l’energia elettrica non era stata erogata nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2004, provocando ingenti danni all’azienda che si occupava della coltivazione di carciofi;

si costituiva Enel Distribuzione S.p.A. deducendo che la fornitura stagionale scadeva il 31 dicembre 2003 e che i tecnici di Enel avevano eseguito, il giorno prima della scadenza, l’intervento necessario. Chiedeva e otteneva di chiamare in causa la Società Cattolica di Assicurazioni per essere garantita;

si costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto della domanda;

il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1199 del 2013 condannava Enel Distribuzione S.p.A. al pagamento della somma di Euro 113.000 con condanna della convenuta al pagamento delle spese dell’attore e della terza chiamata;

con atto di appello del 19 novembre 2013, Enel Distribuzione S.p.A. chiedeva l’annullamento della decisione. Si costituiva M. per la conferma e l’assicuratore, che aderiva alla richiesta di accoglimento dell’appello di Enel nei confronti di M.. Nell’ipotesi di rigetto del gravame chiedeva dichiararsi non operativa la polizza stipulata con Enel e, comunque, prescritto il diritto di quest’ultima;

la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza dell’8 giugno 2017, accoglieva l’impugnazione, respingendo le domande dell’originario attore con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.M.F. affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. Resistono con controricorso, E-distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) e Cattolica di Assicurazione Cooperativa a.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione di norme ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, sarebbe errata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui Enel, per dimostrare di avere fornito energia elettrica nei mesi di gennaio e febbraio 2004, non avrebbe avuto a disposizione i tipici documenti fiscali, che invece- riguardano la consegna di beni materiali. Al contrario, la convenuta avrebbe potuto esibire i riscontri dei consumi effettuati dall’utente. La Corte non avrebbe considerato che Enel non aveva ottemperato all’ordine del giudice di primo grado di esibire il prospetto dettagliato dei consumi relativi anche ai due mesi in oggetto. Il prospetto depositato, infatti, si arrestava alla data del 30 dicembre 2003, facendo riferimento anche a consumi molto più risalenti (anno 2007). Pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel bimestre in oggetto, non vi sarebbe stata erogazione di energia elettrica. Avendo il creditore allegato la semplice circostanza dell’inadempimento della controparte, quest’ultima avrebbe dovuto fornire la prova contraria;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, Su Enel incombeva l’onere di fornire la prova di avere adempiuto e ciò anche in virtù del principio di vicinanza o riferibilità della prova, che avrebbe consentito agevolmente al soggetto erogatore del servizio di depositare la documentazione relativa ai consumi effettuati dal contatore. La Corte avrebbe violato l’art. 2697 c.c. operando un’inversione dell’onere della prova;

con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c.. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del contegno della parte convenuta, omissivo e negligente, nel non esibire l’attestazione dei consumi e nel non rispondere alla missiva inviata dall’attore in data 13 febbraio 2004 che, contrariamente a quanto evidenziato dal giudice di appello, non costituiva espressione di rassegnazione, per avere atteso 48 giorni dall’interruzione della erogazione. In secondo luogo, la Corte non avrebbe dato adeguato valore alle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente, che confermarono la mancanza di energia elettrica nel periodo in esame, ritenendo – invece – probanti le dichiarazioni dei testi indicati da Enel;

con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errata condanna alle spese del terzo chiamato in causa. La Corte d’Appello condannava l’appellato al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, anche in favore della Società Cattolica di Assicurazione. A riguardo, invece, opererebbe il principio giurisprudenziale secondo cui, se il rapporto di garanzia difetta per ragioni riguardanti la relazione tra assicurato e chiamato, tale circostanza non può incidere sulla posizione dell’attore. Inoltre, Cattolica aveva eccepito la non operatività della garanzia assicurativa, in quanto la stessa decorreva solo dal 30 giugno 2004 e tale eccezione era stata ritenuta meritevole di accoglimento già dal Tribunale di Brindisi;

il primo motivo esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di censura avverso l’omessa considerazione di un elemento istruttorio, traducendosi in una contestazione sulla decisività dei mezzi di prova (dichiarazioni testimoniali) valutati dalla Corte d’Appello. Si risolve, altresì, in una richiesta di riesame del materiale istruttorio ed in una ricostruzione alternativa e più appagante per il ricorrente della fattispecie concreta. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui l’omessa valutazione di un elemento istruttorio non integra il mancato esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha affermato che è stata fornita la prova dell’adempimento. Trattasi di giudizio di fatto che non è stato impugnato con la denuncia di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma con la denuncia di violazione di legge. In realtà, non ricorre l’ipotesi di violazione della regola sul riparto degli oneri probatori, perchè il giudice di merito non ha addossato sulla parte un onere non previsto dalla legge, ma ha più semplicemente ritenuto non assolto l’onere della prova sulla base di un giudizio di fatto da parte dell’appellato. Per il resto, non ricorre la violazione l’art. 2697 c.c. ove il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune (Cass. 21 febbraio 2018 n. 4241 e altre);

il terzo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alla trascrizione o all’allegazione della documentazione effettivamente prodotta da Enel e ritenuta inadeguata dal ricorrente, oltre che con riferimento alla missiva che si assume inviata dall’attore in data 13 febbraio 2004. Comunque, il motivo si traduce in una (inammissibile) censura alla ricostruzione delle risultanze istruttorie per le medesime ragioni già illustrate con riferimento al primo motivo;

il quarto motivo è infondato non ricorrendo l’ipotesi di giudicato sulla mancanza di rapporto di garanzia: la statuizione di primo grado sul punto era stata impugnata da ENEL ed il motivo di appello è rimasto assorbito, essendo stato accolto il motivo principale di impugnazione; il giudice di appello tuttavia, avendo condannato l’appellato alle spese, anche nei confronti del terzo chiamato, evidentemente ha valutato la questione ai fini del regolamento delle spese processuali e tale statuizione avrebbe dovuto al più essere impugnata, non come violazione del giudicato, ma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omessa valutazione della carenza di garanzia assicurativa. In ogni caso, anche riqualificando in tali termini la censura, come motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, sarebbe comunque inammissibile perchè dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che la clausola sul periodo di efficacia della assicurazione non è stata specificatamente indicata, trascritta o allegata;

infine, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., quando – come nel caso di specie – pervengono a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019, Rv. 656294 – 01);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, Cattolica di Assicurazioni e E-Distribuzione. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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