Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16016 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. III, 07/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 07/07/2010), n.16016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli Avvocati VIRGINTINO EMANUELE e MARTUCCI GIUSEPPE,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIGRE’

37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE FELICE DOMENICO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AMBRA ASSICURAZIONI LCA S.P.A. (OMISSIS), SAPA ASSICURAZTONI

S.P.A., RAS S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 4934-2006 proposto da:

AMBRA ASSICURAZIONI IN LCA S.P.A., in persona del Commissario

Liquidatore; pro tempore Rag. C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato PISENTI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GHIAIA NOYA GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.G., RAS S.P.A., SAPA ASSICURAZIONI S.P.A.,

D.G.;

– intimati –

sul ricorso 10979-2006 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VIRGINTINO EMMANUELE e MARTUCCI ZECCA GIUSEPPE giusta delega

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

L.G., SAPA ASSICURAZIONI S.P.A., RAS S.P.A., AMBRA

ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A;

– intimati –

avverso la sentenza n. 959/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 20/07/2005, depositata il 10/10/2003

R.G.N. 1104/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 da Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARTUCCI ZECCA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAFFARELLI (per delega dell’Avv. DE FELICE

DOMENICO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento del

terzo, per il ricorso principale; inammissibili i ricorsi “AMBRA” e

” D.” incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 luglio – 10 ottobre 2005 la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale del 25-7 luglio 2002, dichiarava la estinzione del giudizio di primo grado per mancata riassunzione dello stesso a seguito della interruzione disposta in data 30 giugno 1993 per la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della spa Ambra assicurazioni.

Hanno osservato i giudici di appello che l’attore D. G. non aveva provveduto alla rituale notifica dell’atto di riassunzione nel termine indicato.

Infatti, il ricorso in riassunzione era stato depositato in data 29 dicembre 1993. Il termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso scadeva il 3 marzo 1994 (60 giorni prima della udienza). Con istanza 9 marzo 1994 l’attore aveva chiesto nuova udienza.

Il Giudice istruttore aveva accolto la istanza e fissato nuova udienza al 29 giugno 1994.

A questa udienza si era costituita la convenuta società eccependo la irritualità della riassunzione.

La Corte territoriale aveva accolto tale eccezione, sul rilievo che il termine di sei mesi per la riassunzione del processo interrotto ha natura perentoria e che, nel caso di specie, la richiesta di nuovo termine doveva considerarsi come proposta dopo la scadenza del termine semestrale perentorio. Donde la dichiarazione del giudizio di primo grado.

Avverso tale decisione il D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli originari convenuti, L. G. e spa Ambra Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, la quale propone ricorso incidentale condizionato, cui resiste il D. con controricorso, proponendo anche egli – a sua volta – ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La disposizione di cui all’art. 307 c.p.c., prevede che la estinzione del giudizio possa essere dichiarata solo se eccepita dalla parte interessata “prima di ogni altra sua difesa”.

Nel caso di specie, la società Ambra, costituendosi in giudizio a seguito della riassunzione, aveva formulalo numerose richieste ed eccezioni, del tutto diversa da quella di tardività della riassunzione, che stimolavano la attività istruttoria del giudice di primo grado.

Solo dopo queste richieste ed eccezioni, ed in netto contrasto con le stesse, aveva eccepito la tardività della riassunzione, chiedendo la dichiarazione di estinzione.

Il motivo è inammissibile.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui anche quando sia denunziato un “error in procedendo” la parte ha l’onere, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, poichè il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nella indicazione delle circostanze rilevanti per la violazione della decisività della questione.

Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente un vizio integrante un “error in procedendo” (ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1), il ricorrente ha l’onere di indicare la sede processuale del giudizio di merito in cui tale violazione si sarebbe verificata.

Nel caso di specie, il ricorrente si limita a riportare in ricorso le conclusioni dell’atto di appello, e della comparsa di costituzione e risposta, ma non anche la parte in cui la eccezione è stata sollevata, così precludendo a questa Corte il controllo di legittimità a lei deputato.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 303 e 305 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il giudice di appello era incorso in errore affermando che il termine semestrale per la riassunzione doveva considerarsi già decorso nonostante il D. avesse provveduto tempestivamente al deposito del ricorso nel quale chiedeva la riassunzione.

Il motivo è fondato.

Con sentenza n. 14854 del 28 giugno 2006, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo il quale, una volta verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto – destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius” – il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè una volata eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”.

Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone solo al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, terzo comma (nello stesso senso v. Cass. s.u. nn. 27183 del 28 dicembre 2007, Cass. 6325 del 16 marzo 2010, Cfr. anche Cass. 1 luglio 2005 n. 14085).

Poichè la sentenza impugnata non si è chiaramente attenuta a tale principio, la stessa deve essere cassata.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 303 e 305 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Nel caso di specie non doveva essere rispettato alcun termine per la comparizione e di conseguenza non vi era alcun termine di legge da rispettare. Considerata la inesistenza di un termine di legge per la notifica del ricorso, nel caso di specie non poteva ritenersi non eseguita la riassunzione.

Il motivo è assorbito, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Il ricorso incidentale della società Ambra assicurazioni è inammissibile, in quanto lo stesso riguarda il merito e dunque questioni che non sono state trattate in alcun modo dalla sentenza impugnata.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Parimenti inammissibile è il ricorso incidentale proposto dal ricorrente principale D., che aveva già consumato il suo potere di impugnazione con il ricorso principale.

La parte che abbia già proposto ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza impugnata, nel rapporto con un determinato avversario, non può’ successivamente presentare un nuovo ricorso, con riguardo ad altre pronunce sul medesimo rapporto ovvero fondato su nuovi motivi, non presenti nel primo, atteso che l’ordinamento non consente la reiterazione od il frazionamento dell’iniziativa impugnatoria in atti separati, alla stregua del principio generale della cosiddetta consumazione dell’impugnazione, senza che il relativo divieto trovi deroga nelle disposizioni di cui all’art. 334 cod. proc. civ., le quali operano soltanto in favore della parte che, prima dell’esercizio del potere impugnatorio dell’altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.

Il motivo che riguarda le spese è assorbito, per effetto dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

Lo stesso provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Ambra assicurazioni s.p.a. e quello proposto da D..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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