Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16015 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20052-2018 proposto da:

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO

LIVO 179, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO FRANCESCO

SACCOMANNO, che lor appresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 20 aprile 1995, D.B.D. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, l’Anas per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del proprio terreno. Esponeva di essere proprietario di un fondo agricolo vicino al quale insisteva un canale di scolo delle acque, appartenente ad Anas, aggiungendo che, a causa di una grossa quantità di acqua proveniente dalla limitrofa strada statale n. (OMISSIS), tale canale si era interrotto, facendo straripare le acque, provocando l’allagamento del terreno e la distruzione delle colture esistenti. Si costituiva Anas per il tramite dell’Avvocatura dello Stato contestando la pretesa;

il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 70 del 2007 rigettava le domande;

avverso tale decisione D.B.D. proponeva appello con atto di citazione del 26 marzo 2008 e si costituiva Anas eccependo l’improcedibilità del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione;

con sentenza dell’11 aprile 20(OMISSIS), la Corte d’Appello di Reggio Calabria riteneva fondato il gravame sussistendo un’ipotesi di responsabilità dell’appellato ai sensi dell’art. 2051 c.c., per non avere mantenuto il canale di scolo in efficienti condizioni di funzionamento. Conseguentemente condannava Anas al pagamento la somma di Euro 57.000 circa, oltre interessi e spese legali;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Anas S.p.A. affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso D.B.D..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 325,347 e 348 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte d’Appello non avrebbe rilevato la tardività dell’impugnazione proposta da D.B., che avrebbe notificato ad Anas due differenti atti di appello, avverso la medesima sentenza del Tribunale. Il primo, notificato con consegna all’ufficiale giudiziario in data 13 marzo 2008, senza procedere alla relativa iscrizione a ruolo; il secondo, in data 17 aprile 2008, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario, in riassunzione dell’originario atto di citazione. Il termine di 30 giorni previsto all’art. 325 c.p.c. per l’impugnazione decorre dalla notificazione della decisione oggetto di gravame e, nel caso di specie, dalla notificazione del primo atto di gravame, che attesterebbe la conoscenza legale della sentenza impugnata, impedendo l’applicazione del termine lungo previsto all’art. 325 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione a ruolo, non consuma il potere d’impugnazione, purchè non sia decorso il relativo termine. Al contrario, il secondo atto di gravame, consegnato all’ufficiale giudiziario il 17 aprile 2008, sarebbe stato azionato oltre il termine di 30 giorni dalla data del 13 marzo 2008, relativa alla prima notifica dell’impugnazione;

il ricorso è infondato. Come rilevato anche dalla ricorrente, la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. a carico del notificante. Ma ciò opera solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento” (Cass. n. 9258/15 che supera la non condivisibile Cass. n. 883/2014);

va pertanto data continuità al principio secondo cui il termine breve di 30 giorni decorre dal perfezionamento della notifica (22 marzo 2008), e non dalla consegna (13 marzo 2008), analogamente a quello di costituzione e iscrizione a ruolo dell’appellante (Cass. n. 1663 del 2016), non operando la scissione degli effetti, che trova applicazione quando ciò comporti un “favor” per il notificante (ipotesi che non ricorre nel caso in esame: Cassazione 29 ottobre 2013 n. 24346 e Cass. 11 maggio 2008 n. 10837);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Giacomo Francesco Saccomanno.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA