Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16015 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 18/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16420/2016 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DEI

NAVIGATORI 7, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTINA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 12447/2014 del TRIBUNALE di LECCE, depositato

il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con ricorso del 24 dicembre 2014, O.B. ha chiesto al Tribunale di Lecce, la condanna L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, del Ministero della giustizia a corrispondergli Euro 25.600 o la diversa somma di giustizia per avere egli subito detenzione in periodi tra il 1995 e il 2008 con trattamento inumano;

rilevato che con decreto del 18 gennaio 2016 il Tribunale ha respinto la domanda per prescrizione del diritto fatto valere, applicando la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., perchè anche prima dell’introduzione della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, sarebbe già stata sussistente la possibilità di chiedere il risarcimento del danno per violazione del diritto ad una detenzione conforme all’art. 3 CEDU ai sensi dell’art. 2043 c.c., non essendo stato introdotto un nuovo illecito civile;

rilevato che su tale tematica verte l’unico motivo del ricorso, e che trattasi di questione nuova e di pregnanza nomofilattica, per cui risulta opportuno che sia trattata in pubblica udienza.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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