Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16015 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OTTANESE MANUTENZIONI MECCANICHE ELETTRICHE INDUSTRIALI PROTEZIONI

ANTIRUGGINE S.r.l. in persona del Presidente de Consiglio di

Amministrazione e Amministratore Delegato Sig.ra P.M.

I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 34,

presso lo studio dell’Avv. Porru Daniela Andrea, che la rappresenta e

difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.P., D.G.A., L.M.,

P.M., P.G.C., C.G.

F., R.M.F., S.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Giovanni Gentile n. 22, presso lo studio

dell’Avv. Andrea Fiorita, rappresentati e difesi dall’Avv. Serra

Maurizio del foro di Sassari per procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.G.A., P.C.M.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 203/08 della Corte di Appello di

Cagliari del 30.04.2008/2.07.2008 nelle cause riunite iscritte ai

n.ri 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267 R.G. dell’anno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.06.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze del 4 aprile 2007 il Tribunale di Oristano annullava i licenziamenti intimati dalla società OMMEIPA S.r.l. nei confronti dei lavoratori indicati epigrafe, sostenendo che gli stessi avevano provato che lo sciopero era stato legittimamente proclamato ed attuato con legittime modalità, mentre la datrice di lavoro non aveva dimostrato.

la fondatezza delle proprie deduzioni nè sulla legittimità del licenziamento nè sulla responsabilità dei lavoratori nella produzione dei danni allegati.

Tali decisioni, appellate dalla datrice di lavoro, sono state confermate alla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 203 del 2008, la quale ha osservato:

a) che la memoria difensiva dell’appellante società- depositata in primo grado il 28 giugno 2004 per “udienza del 7 luglio 2004- era intempestiva, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni di cui all’art. 416 c.p.c., perchè, cadendo il 27 giugno 2004 in giornata domenicale, il termine stesso non avrebbe potuto essere prorogato. Dal che l’inammissibilità delle deduzioni di prove per testi e della domanda riconvenzionale contenute in detta memoria.

b) che, a seguito della riunione delle cause ex art. 151 c.p.c., non erano incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., i lavoratori che erano parte in alcuna delle cause ed erano stati indicati come testi in cause riunite;

c)che dalla deposizione dei testi escussi era emerso che lo sciopero era stato legittimamente proclamato ed attuato e il mancato rientro al lavoro, dopo lo sciopero e prima del licenziamento, era imputabile unicamente all’opposizione posta in essere dai vertici aziendali.

La società ricorre per cassazione con due motivi. Resistono con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe, mentre non hanno svolto attività difensiva e non si sono costituiti G. C. e P.C.M..

Viene autorizzata dal Collegio motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione dell’art. 155 c.p.c., degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 416 c.p.c., deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per avere ritenuto non suscettibile di proroga il decimo giorno, cadente di domenica, al giorno feriale successivo, e ciò in relazione al tempestivo deposito della memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale e richiesta di ammissione di mezzi istruttori. La ricorrente rileva che l’interpretazione seguita dal giudice di appello non è rispettosa di principi costituzionali di uguaglianza e di difesa. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, nel confermare la statuizione del primo giudice, ha ritenuto, come già detto, tardiva la costituzione in giudizio della OMMEIPA S.r.l. ed inammissibili le deduzioni di prova per testi e la domanda riconvenzionale azionate dalla stessa società con tale memoria, in quanto il termine di dieci giorni- previsto dall’art. 416 c.p.c., – per il suo deposito scadeva il 27 giugno 2004 e non era suscettibile di proroga, pur trattandosi di giorno domenicale, al giorno successivo.

Tale assunto è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condividere, secondo cui l’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine cadente in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti “a decorrenza successiva” e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con assegnazione di un tempo minimo (nel caso di specie l’art. 416 c.p.c., prevede dieci giorni) prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo (v. Cass. n. 15636 del 2009; Cass. n. 11163 del 2008; Cass. n. 19041 del 2003; Cass. n. 16343 del 2002; Cass. n. 731 del 2002).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 246, 273 e 274 c.p.c., nonchè dell’art. 40 Cost., sostenendo che l’impugnata sentenza ha erroneamente disatteso l’eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c., dei ricorrenti in primo grado escussi sotto il vincolo del giuramento nell’ambito dei procedimenti instaurati dai colleghi di lavoro.

Anche questo motivo è privo di pregio e non merita di essere condiviso, in quanto questa Corte ha da tempo affermato e ribadito che la riunione di cause connesse di lavoro, disposte per mera identità delle questioni a n orma dell’art. 151 c.p.c., non priva le persone che rivestano la qualità di parte in alcune di esse e siano ad un tempo indotte come testimoni in altre, della capacità a testimoniare sotto il vincolo del giuramento, fermo restando il potere del giudice del lavoro verificare l’attendibilità di tali deposizioni (Cass. n. 11304 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 11753 del 1998).

Il giudice di appello, nel seguire tale indirizzo, ha valorizzato le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado ritenendoli attendibili, e ciò in base ad adeguata e coerente motivazione, – e, giungendo alla conclusione della legittimità della condotta tenuta dai lavoratori partecipanti allo sciopero e della non imputabilità agli stessi del danno subito dall’azienda.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei controricorrenti come da dispositivo.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese nei confronti degli intimati non costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese a favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 37,00 oltre Euro 3500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese nei confronti degli intimati.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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