Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16015 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. III, 07/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 07/07/2010), n.16015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9745/2006 proposto da:

ESPOSITO COSTRUZIONI DI NICOLA ESPOSITO & C S.N.C. (OMISSIS) in

persona del suo procuratore Sig. E.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell’avvocato

PEZZANO Giancarlo, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CEMENTI DELLA LUCANIA f.LLI. MARROCCOLI fu MICHELE S.P.A. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente legale rappresentatile p.t. Ing.

M.M., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARTORANO Angelo Alberto giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2005 del TRIBUNALE di POTENZA, emessa il

23/3/2005, depositata il 24/03/2005 R.G.N. 917/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CIONCARLO PEZZANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, con sentenza del 24 marzo 2005 rigettava l’appello proposto dalla società Esposito Costruzioni s.n.c. contro la sentenza del Giudice di Pace di Avigliano del 2 marzo 1999, che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Cementi della Lucania s.p.a. per il pagamento della somma di L. 3.001.468, oltre interessi e spese processuali come corrispettivo della fornitura di cemento.

Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione la Esposito, affidandosi ad un unico, articolato, motivo.

Resiste con controricorso la Cementi della Lucania.

La società ricorrente ha depositato memoria e ha presentato note di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la questione centrale del ricorso concerne nei valutare se il giudice dell’appello abbia omesso di esaminare tutta la documentazione prodotta, la testimonianza, che si asserisce fondamentale, del teste C. e le 40 bolle-fatture relative a tutto il periodo della fornitura dal (OMISSIS), avendo presente-asserisce la ricorrente-che sia nella bolla n. (OMISSIS) del (OMISSIS) sia nella bolla n. (OMISSIS) del (OMISSIS)-relative alle due fatture in contestazione, e recanti la firma per quietanza del rag. P.F. con la dicitura “annotazioni e variazioni”, sarebbe confermato il pagamento richiesto (p. 35 ricorso).

Va per completezza osservato che la censura è stata già proposta in appello.

Il motivo, così come formulato, va disatteso.

Infatti, il Tribunale, dopo aver ricordato la posizione dell’opponente nell’ambito del giudizio e aver richiamato il principio dell’onere della prova, che grava sul debitore, di fornire la prova di aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione oppure di dimostrare che il suo debito si sia estinto, per cui deve provare la dedotta estinzione, non solo ha esaminato il materiale versato nel processo, per quanto, proprio in riferimento al teste C., che ha risentito in appello, ha proceduto ad un vaglio particolarmente rigoroso della sua deposizione, in quanto, come si legge nella sentenza impugnata, si tratta di un soggetto attualmente legato da un rapporto di subordinazione ad una delle parti in causa.

Al riguardo, il Tribunale ha affermato che il C. non ha fatto alcun preciso riferimento al le singole forniture di cui alle fatture in contestazione; che l’altro teste F.B., escusso in primo grado, aveva affermato, come poi confermato dal legale rappresentante della società opponente, oltre che dal suo procuratore, che E.G., per l’appunto legale rappresentante della stessa, si era recato presso gli uffici della Cementi Lucana per offrire la metà dell’importo richiesto dalla stessa a titolo di prezzo per lo due forniture ed ha concluso che l’opponente non avesse fornito la prova dell’intervenuto pagamento del prezzo delle due forniture di cui si controverteva.

Si tratta di passaggi argomentativi che risultano immuni da ogni vizio denunciato sia sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per cui non si può parlare, come afferma la ricorrente, di “macroscopico errore motivazionale”, sia sotto Li profilo dell’omesso esame di. tutti i documenti prodotti, bolle o fatture che siano, sia di omessa valutazione del materiale testimoniale acquisito.

In realtà, la ricorrente insiste su una lettura della salutazione delle prove, che sia diversa da quella effettuata dal Tribunale, che ha valorizzato, e questo è un fatto pacificamente acquisito al processo, anche la circostanza relativa all’offerta di un importo ridotto rispetto a quello oggetto della richiesta di pagamento, correttamente ritenuta indicativa del riconoscimento del mancato adempimento dell’obbligazione originaria.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 830,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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