Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16014 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 25142/2019

R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Latina con ordinanza del

22/05/2019 nel procedimento vertente tra:

R.M.R., da una parte

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, dall’altra, ed iscritto al n.

874/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che chiede

dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Latina.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nel 2015 R.M.R. propose ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., al Tribunale di Rieti, nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione dell’ipoteca legale su un immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), notificatale in data 28 aprile 2015, per asserito mancato pagamento di IRAP, IRPEF, IVA; tassa automobilistica, contributi previdenziali, contravvenzioni al codice della Strada, per l’importo complessivo di Euro 158.978,32;

la ricorrente eccepì, in particolare. l’inesistenza della notifica dell'”avviso di accertamento” (rectius della comunicazione di iscrizione ipotecaria); l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata previa notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e per mancata notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis; la nullità delle cartelle di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento di Iscrizione ipotecaria, oltre che per il difetto di sottoscrizione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, l’improcedibilità e illegittimità della iscrizione ipotecaria ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 52; l’illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione; l’inesistenza e, comunque, la mancata notifica dei titoli sulla base dei quali era avvenuta l’iscrizione ipotecaria; la prescrizione dei crediti relativi alle contravvenzioni per violazione del codice della strada ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28; l’illegittimità della notifica a mezzo posta della comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottese; l’illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati in conseguenza dell’asserito mancato pagamento dei crediti per cui era avvenuta l’iscrizione ipotecaria; l’omessa indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario;

la R. concluse chiedendo, nel merito, la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottese, oltre che per sentir ordinare a Equitalia Sud S.p.a. di cancellare l’iscrizione ipotecaria;

con ordinanza del 31 maggio 2018, il Tribunale di Rieti declinò la sua competenza a statuire sulle domande inerenti ai crediti per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e, per quanto rileva in questa sede, dichiarò la competenza del Giudice di pace di Latina a decidere sui crediti di cui alle cartelle n. (OMISSIS), limitatamente al ruolo del Comune di Latina, e n. (OMISSIS), ruolo della Prefettura di Latina, assegnando il termine per la riassunzione del processo,

riassunto, a cura della R., il processo dinanzi al Giudice di Pace di Latina, questi, all’esito della udienza di prima comparizione, ha sollevato, ex art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza d’ufficio in scrutinio, ritenendosi incompetente per essere, a suo avviso, competente il Tribunale di Rieti sulla base della seguente motivazione: “quanto alla competenza ritiene questo Giudice di doverla denegare in favore del Tribunale di Rieti e ciò in considerazione non solo del fatto che nel caso in esame è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c…. la cui competenza per territorio si determina in base al luogo della esecuzione (art. 615 c.p.c. e art. 27 c.p.c.) che coincide con il domicilio del debitore in Montopoli Sabina (RI); ma anche perchè nel caso di specie trattasi di impugnativa di iscrizione a ruolo ipotecaria con avviso di vendita e non di semplice preavviso… per cui ai fini della determinazione della competenza andava applicato l’art. 615 c.p.c., comma 2, trattandosi di esecuzione già iniziata”;

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Latina.

Diritto

CONSIDERATO

che:

questa Corte da tempo ha qualificato le misure coercitive previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 ed 86, come misure alternative all’esercizio della azione esecutiva, venendo a configurarsi la opposizione a tali misure, così come agli “atti di preavviso” dell’applicazione di tali misure come azione di accertamento negativo del diritto a procedere all’applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., sez. un., 18/09/2014, n. 19667; Cass., sez. un., ord. 22/07/2015, n. 15354; Cass. 27/11/2015, n. 24234; v. anche Cass., ord., 18/11/2016, n. 23564); tale arresto deve essere, peraltro, integrato alla luce delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 22/09/2017 che ha risolto la questione di massima importanza – rimessa con ordinanza della Terza Sezione n. 21957 del 28/10/2016 – concernente la diversa qualificazione giuridica della domanda proposta dal destinatario della cartella di pagamento o della misura coercitiva alternativa alla esecuzione forzata;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, hanno affermato il seguente principio: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al cit. decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (v. anche Cass., ord., 8/10/2018, n. 24711);

secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza delle stesse da ultimo menzionata è da ritenersi applicabile, oltre che all’ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli anche con riguardo alla contestazione dell’analoga misura dell’iscrizione ipotecaria ed è, inoltre, valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale l’opposizione tardiva all’ordinanza ingiunzione (opposizione c.d. recuperatoria), sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla fondazione del titolo esecutivo stesso (opposizione c.d. preventiva) (Cass., ord., 15/03/2019, n. 7460, che ha pure precisato che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione; Cass., ord., 13/12/2018, n. 32243; v. pure Cass., ord. 3/08/2018, n. 20489);

ritenuto che:

alla luce del principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10261 del 27/04/2018 e sopra richiamato, applicabile, per le ragioni già evidenziate, anche al caso di specie – trattandosi, come pure affermato dal Giudice di pace di Latina, di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’iscrizione a ruolo ipotecaria basata su cartelle esattoriali inerenti a violazioni del Codice della Strada -, la competenza a conoscere della causa appartenga per materia al Giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti (v. anche Cass., ord., 7/02/2017, n. 3156 e Cass., ord., 18/02/2015, n. 3283), senza che rilevi che, nel caso all’esame, trattasi di iscrizione a ruolo ipotecaria con avviso di vendita e non di semplice preavviso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice che ha sollevato il conflitto;

vada, pertanto, rigettata l’istanza di regolamento di competenza proposta e vada, quindi, dichiarata la competenza ratione materia del Giudice di pace di Latina;

non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Latina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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