Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16014 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.27/06/2017), n. 16014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23586/2015 proposto da:
AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 357, presso lo
studio dell’avvocato EUGENIO TRISTANO, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato STEFANO MANCINI;
– ricorrente –
contro
A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1426/2015 della CORTE D’APPELLO ROMA,
depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, in merito all’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 54, ha ritenuto di respingere integralmente la domanda attrice, malgrado nella propria determinazione la Commissione peritale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 41, avesse incluso, oltre all’indennità di esproprio dovuta per una nuova procedura, anche il deprezzamento subito da un fabbricato già oggetto di stima accettata irrevocabilmente dal proprietario in occasione di una precedente procedura di esproprio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente fondato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso va infatti osservato che secondo il costante insegnamento di questa Corte il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza, “quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto” (Cass., Sez. 5, 30/12/2015, n. 26077).
Nella specie è perciò inoppugnabile la sussistenza del denunciato vizio posto che, mentre la motivazione attiene alla sola indennità dovuta per il nuovo esproprio, il dispositivo, respingendo integralmente la domanda, ha implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferimento al deprezzamento.
3. Il ricorso va dunque accolto e, previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il rinnovato scrutinio a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017