Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16014 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 21/07/2011), n.16014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTA IVANO, GIUSEPPE

MARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ADECCO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ROMEI ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTA IVANO, GIUSEPPE

MARINO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

ADECCO ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 428/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/07/2009 R.G.N. 585/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;

uditi gli avvocati ROMEI ROBERTO, BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI

GAETANO, MARINO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 428 del 2009, la Corte d’Appello di Caltanissetta accoglieva l’appello proposta da Poste Italiane spa nei confronti di T.A. e di Adecco spa e rigettava la domanda proposta dalla T. in primo grado, così – riformando l’impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta con la quel veniva dichiarata la nullità del contratto di prestazione di lavoro temporaneo concluso da parte della ricorrente con Adecco spa e per l’effetto veniva dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e Poste Italiane spa., con condanna delle Poste alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alla corresponsione delle retribuzioni dalla data di offerta della prestazione lavorativa fino alla effettiva reintegrazione.

2. T.A. ricorre, nei confronti di Poste Italiane spa e di Adecco spa, per la cassazione della suddetta sentenza, prospettando un unico motivo di ricorso.

3. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato Poste Italiane spa.

4. Anche Adecco Italia spa resiste con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale.

5. T.A. ha proposto, in merito al ricorso incidentale condizionato, controricorso.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi, tutti proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

1.1. T.A. ha prospettato un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la violazione della L. n. 156, art. 10, comma 1, (recte:

196) del 1997 e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere, la Corte d’Appello, erroneamente affermato che il contratto di lavoro che si costituisce in capo all’impresa utilizzatrice ai sensi della L. n. 1369 del 1960, in caso di fornitura ingiustificata, sarebbe a termine.

La ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta per aver affermato che nei casi di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, l’unico effetto è la sostituzione di diritto del datore di lavoro fornitore con il soggetto utilizzatore, rimanendo invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compresa la temporaneità della prestazione.

In ordine allo stesso, la ricorrente ha articolato il quesito di diritto di seguito riportato: se in caso di contratto di fornitura di lavoro temporaneo privo di giustificazione, il contratto di lavoro che va dichiarato in capo all’utilizzatore sia a termine, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, oppure a tempo indeterminato, come sostiene il presente motivo di ricorso.

1.2. Poste Italiana spa, a sua volta, ha prospettato il seguente motivo di ricorso incidentale condizionato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 1372, comma 1, artt. 1175 1375, 2697 c.c..

Deduce Poste Italiane spa che nel giudizio di appello, essa medesima aveva eccepito l’inammissibilità della domanda della T. stante l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto, resa palese dalla prolungata e ininterrotta inerzia della medesima dopo la scadenza del contratto dedotto in giudizio.

Poste Italiane spa ha formulato il seguente quesito di diritto: se in applicazione delle previsioni di cui all’art. 1372 c.c., comma 1, nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c., il comportamento inerte delle parti successivo alla scadenza del termine finale di durata apposto ad un contratto di lavoro ed il protrarsi della mancata reazione del lavoratore all’estromissione dall’azienda, avente durata e modalità tali da evidenziare il completo suo disinteresse al ripristino del rapporto di lavoro, deve considerarsi quale mutuo consenso in ordine alla cessazione di esso e, pertanto, ove sia pacificamente cessata l’attuazione di un rapporto di lavoro a termine ed il lavoratore ne chieda il ripristino due anni dopo la sua cessazione, deve presumersi l’estinzione per mutuo consenso, incombendo, a norma dell’art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisce per l’accertamento della nullità del termine l’onere di provare le circostanze atte a contrastare la predetta presunzione.

La Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione affermando che il ricorso giurisdizionale era stato proposto in un arco di tempo limitato (meno di due anni) dalla cessazione del rapporto di lavoro, mancando la prova della sussistenza di altri elementi atti a valorizzare giuridicamente la mera inerzia.

2. Il motivo di ricorso dedotto da T.A. è fondato.

3. Il motivo di ricorso impone la disamina della disciplina del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, cosiddetto lavoro interinale, come disciplinato dalla L. n. 196 del 1997, comunemente nota come Legge Treu, disciplina applicabile nella fattispecie in esame “ratione temporis”.

4. Attraverso il suddetto istituto il legislatore introduceva nell’ordinamento una ipotesi di flessibilità che si differenziava in modo netto dallo schema di lavoro subordinato delineato dall’art. 2094 c.c. e dalla L. n. 1369 del 1960.

5. Tuttavia, è bene ricordarlo, in conformità alla “ratio legis” di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui la L. n. 1369 del 1960, art. 1, non veniva eliminato dalla disciplina, di cui alla suddetta L. n. 196 del 1997, che anzi espressamente lo richiamava all’art. 10 (Cass., n. 23569 del 2007).

E’ nota la definizione che la L. n. 196 del 1997, art. 1, offre del suddetto contratto, individuando una fattispecie complessa alla quale partecipano tre soggetti: l’impresa fornitrice, il prestatore di lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice.

6. Infatti, tale norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (denominata impresa fornitrice), iscritta all’albo previsto dall’art. 2, comma 1, pone uno o più lavoratori (denominati prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti col contratto previsto dall’art. 3 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo), a disposizione di un’impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (denominata impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi dei secondo comma.

7. E’, altresì, acquisito, per quel che riguarda il contratto di fornitura, che l’art. 1, comma 2, lett. a), affida alla contrattazione collettiva l’individuazione dei limiti o dei contenuti che condizionano l’ambito di applicazione della legge. Così, si può ricorrere al lavoro interinale nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi (gli altri casi di cui alle lettere b) e c) riguardano, rispettivamente, le ipotesi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4).

8. Ebbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha affermato che si ha l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice soltanto quando ricorre l’ipotesi di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, mentre nei casi previsti dall’art. 10, comma 1, l’unico effetto è la sostituzione di diritto del datore di lavoro fornitore con il soggetto utilizzatore della prestazione, rimanendo invariati gli altri elementi contrattuali.

9. La Corte d’Appello di Caltanissetta – premesso che la domanda azionata non rientrava tra quelle previste dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, in quanto la ricorrente aveva chiesto che, previa declaratoria di nullità, venisse riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i seguenti motivi: 1) violazione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 4,; 2) nullità del contratto base e delle successive proroghe per mancata informazione al lavoratore della durata della proroga, con relativa nullità dei contratti di lavoro temporaneo e delle relative proroghe – ha affermato che l’omessa o insufficiente indicazione del motivo del ricorso al contratto di lavoro temporaneo non contiene la sanzione della conversione.

10. Quindi, la Corte d’Appello di Caltanissetta, ha tratto la conclusione che nella fattispecie non doveva ritenersi instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti reali, impresa utilizzatrice e lavoratore, sin dall’origine.

11. Tale soluzione finisce, però, per perdere di vista, in tal modo, l’importanza effettiva ricoperta dalle norme sanzionatorie di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, che coinvolgono la responsabilità diretta anche dell’impresa utilizzatrice, per cui occorre soffermarsi sulla disciplina contenuta in tale disposizione normativa.

12. L’art. 10, comma 1, come si è accennato, stabilisce che continua a trovare applicazione la L. 1369 del 1960 sia nei confronti dell’impresa utilizzatrice che si avvalga di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 2, oppure violi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, sia nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all’albo di cui all’art. 2, comma 1.

D. Com’è noto la L. n. 1369 del 1960, all’art. 1, nel vietare l’intermediazione e l’interposizione di manodopera, sancisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti previsti, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

14. La L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, prevede, inoltre, sia l’ipotesi in cui manchi la forma scritta del contratto di fornitura, nel qual caso il lavoratore si considera assunto dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia quella in cui difetti la forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo tra il lavoratore e l’impresa fornitrice, nel qual caso il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato con quest’ultima.

15. In ragione di quanto esposto, in riferimento al motivo di ricorso, punto centrale della fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Corte sono le conseguenze connesse alla violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1.

16. Ritiene questa Corte che deve essere data, invece, prevalenza alla L. n. 1369 del 1960 che è richiamata dal della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1.

17. Tale comma, come si è accennato, prevede la sanzione a carico dell’impresa utilizzatrice, tra l’altro, per le violazioni di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

Quest’ultima norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Pertanto non è sufficiente, come sostenuto dai giudice d’appello, il solo richiamo, nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore, alle causali generali dei suddetti contratti collettivi per farne discendere la instaurazione a carico dell’impresa utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare la rigidità del precedente impianto di divieto di intermediazione di mano d’opera, occorre che l’utilizzatore si faccia carico di dimostrare, sussistendo la contestazione in proposito, l’avvenuto rispetto, nello svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, delle causali previste dai contratti collettivi nazionali della sua categoria di appartenenza, a loro volta trasfuse nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa fornitrice ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

18. In tal modo, non solo si perviene ad una lettura logica e coerente, in armonia con la norma di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della disposizione sanzionatoria di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, ma si supera, altresì, la visione parcellizzata, estranea agli intenti del legislatore, dei tre rapporti in esame, vale a dire quello di fornitura tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice, quello di prestazione del lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore e quello finale tra impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro temporaneo, essendo preminente la esigenza di valutare l’effettiva attuazione, nel corso di esecuzione del rapporto ultimo tra prestatore di lavoro ed impresa utilizzatrice, delle causali indicate nel contratto di fornitura.

19. In pratica si impone una lettura unitaria dei rapporti tra i soggetti della complessa fattispecie in considerazione del collegamento che non può non sussistere tra la causale dei rapporto di fornitura (quello tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice) ed il rapporto di lavoro temporaneo intercorso tra l’utilizzatrice ed il prestatore di lavoro, nel quale deve persistere la ragione giustificatrice che aveva indotto la prima ad avvalersi della fornitura di lavoro ex Lege n. 196 del 1997. La verifica della persistenza di tale causa giustificatrice non può che passare attraverso la prova che in concreto l’impresa utilizzatrice dovrà fornire in giudizio della sussunzione del rapporto di lavoro temporaneo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a). Solo in tal modo potrà ritenersi rispettata la finalità enucleabile dal richiamo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, alla L. n. 1369 del 1960, vale a dire quella di evitare il ricorso a forme elusive dei divieto di intermediazione di mano d’opera, come quelle che potrebbero discendere, ad esempio, dalla divaricazione tra causale dei contratti di fornitura ed effettiva ragione dell’utilizzazione del lavoro temporaneo.

20. In definitiva, può ritenersi che si è in presenza di un collegamento negoziale che costituisce fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali – il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo – quest’ultimo venendo dalla società fornitrice concluso allo scopo, noto all’utilizzatore, di soddisfare l’interesse di quest’ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro – rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Tale collegamento, in particolare, acquisisce autonoma rilevanza giuridica, tenuto conto che le parti contrattuali, diverse, sono consapevoli del nesso teleologico tra i più atti negoziali, e lo stesso si palesa all’esterno proprio in ragione dell’obiettivo della flessibilità. A ciò consegue, peraltro, che i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), vale a dire quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell’ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati. Pertanto, il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), in quanto la mancanza o la genericità dello stesso spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso (citato art. 1, comma 2, lettera a). A ciò consegue che trova applicazione il disposto di cui all’art. 10 e, dunque, quanto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, u.c., per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”.

Occorre vagliare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con l’utilizzatore interponente, oggetto del decisum della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Come si è visto, la L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi specifica della mancanza di forma scritta dei contratto.

Occorre, in pratica, verificare se, nei casi diversi da quello della mancanza di forma scritta del contratto, operi egualmente la sanzione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore interponente. La risposta a tale questione è, secondo il giudizio di questa Corte, affermativa. Invero, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere che la suddetta sanzione si applichi anche nell’ipotesi generale di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1.

20.1. Anzitutto, il richiamo generalizzato ed indifferenziato contenuto in tale comma alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro non può avere altro significato, nell’intenzione del legislatore, che quello di veder applicate le conseguenze sanzionatorie di tale disciplina alle ipotesi di violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire la violazione alla regola, normativamente contemplata, di conclusione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, allorquando era vigente la L. n. 1369 del 1960, la normalità era rappresentata dalla figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui alla sostituzione soggettiva del reale datore di lavoro interponente, quale effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa oggetto dell’operazione di intermediazione o di interposizione, al fittizio datore di lavoro interposto si accompagnava l’instaurazione di un rapporto lavorativo normalmente a tempo indeterminato, non essendo, ovviamente, possibile costituire un rapporto a termine che rappresentava all’epoca l’eccezione.

20.2. Nè vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che la sanzione della instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato è prevista espressamente dall’art. 10, comma 2, per l’ipotesi della mancanza di forma scritta dei contratto: invero, è agevole osservare che se una tale sanzione è prevista per l’ipotesi meno grave del vizio formale della mancanza della forma scritta dell’accordo, a maggior ragione essa non può non essere applicata a quella più grave, in quanto ingiustificata, della violazione sostanziale dell’inosservanza della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire della regola che il contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati dalla contrattazione collettiva espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

20.3. Egualmente, non va sottaciuto l’insuperabile argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine:

invero, una volta costituito con l’impresa fornitrice interposta il contratto a termine, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità dell’apposizione dei termine, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione dei divieto di interposizione di mano d’opera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

20.4. Va da sè che il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo col fornitore interposto può essere salvato, nella imputazione “ex lege” del contratto all’utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine, avendone l’utilizzatore fornito la prova, in quanto diversamente sarebbe esclusa in radice la legittimità del ricorso ai contratto di fornitura.

20.5. D’altra parte, un avallo alla ricostruzione fin qui operata discende anche dalla sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l’intervento legislativo (L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1) col quale la trasformazione del contratto prevista dal secondo periodo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, mancante della forma scritta ovvero degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, lettera g), era stata sancita a tempo “determinato” invece che “indeterminato”.

21. Il motivo di ricorso incidentale condizionato proposto da Poste Italiane spa non è fondato.

Premesso che il rapporto di lavoro può risolversi, tra l’altro, anche per risoluzione per mutuo consenso tacito, risultante da comportamenti concludenti delle parti e da circostanze significative tali da dimostrare una chiara e certa comune volontà delle parti stesse di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, più volte questa Corte ha affermato che all’uopo non è di per sè sufficiente la mera inerzia o il semplice ritardo nell’esercizio del diritto e che, in ogni caso, la valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (cfr., ex multis, Cass. n. 5887 del 2011).

Nella fattispecie la Corte d’Appello, ha affermato che il ricorso giurisdizionale era stato proposto in un arco di tempo limitato (meno di due anni) dalla cessazione del rapporto di lavoro, mancando la prova della sussistenza di altri elementi atti a valorizzare giuridicamente la mera inerzia.

Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura di Poste Italiane spa.

22. Pertanto, il ricorso principale proposto da T.A. deve essere accolto; il ricorso incidentale condizionato proposto da Poste Italiane spa deve essere rigettato.

23. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in relazione al ricorso principale accolto. La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento della domanda di T.A. nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta.

24.Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico di Poste Italiane spa ed Adecco Italia spa in misura, rispettivamente, dell’ottanta e del venti per cento.

PQM

La Corte, previa riunione dei ricorsi, accoglie il ricorso principale proposto da T.A.. Rigetta il ricorso incidentale proposto da Poste Italiane spa. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta.

Condanna Poste Italiane spa e Adecco Italia spa, in misura, rispettivamente, dell’80 per cento e del 20 per cento, al pagamento delle spese di giudizio a T.A., liquidate nel complesso in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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