Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16014 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. III, 07/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 07/07/2010), n.16014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8789/2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato VALENTI VALERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOLESTI Federico, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VEGETTI ACHLLE Maria giusta

delega in calce al controricorso;

– controrIcorrente –

avverso la sentenza n. 2455/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 21/9/2005, depositata il

20/10/2005, R.G.N. 3608/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Doti. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI per delega dell’Avvocato FEDERICO

MOLESTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano con sentenza del 20 ottobre 2005 rigettava l’appello proposto da M.F. contro la sentenza del Tribunale di quella città del 27 maggio 2002, che aveva respinto la sua domanda, dispiegata nei confronti di M.E. volta ad ottenere il pagamento in suo favore della somma di L. 260.000.000, quale cessionario di un credito vantato da M.G. verso il fratello E. per credito scaturente dall’inosservanza da parte di quest’ultimo delle norme che regolano il rapporto di mandato.

Avverso siffatta sentenza, che ha modificato la motivazione di rigetto del giudice di primo grado, che aveva ritenuto non provato da parte del M.F., il credito in capo al suo dante causa, M.G., propone ricorso per cassazione il M.F., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il M.E..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Osserva il Collegio che questione centrale dell’attuale impugnazione e di cui tratta il primo motivo sotto il profilo dell’eventuale errore di diritto che di quello del vizio di motivazione concerne la esistenza, disconosciuta nella sentenza impugnata, di un contratto di mandato ad incassare un certificato di deposito per il controvalore di L. 300 milioni e ad investire l’importo in B.O.T. (Buoni ordinari del Tesoro).

Tale contratto, intercorso tra i due fratelli M., è stato ritenuto non provato dal giudico dell’appello, nel giudizio che vede il M.F., cessionario da parte del M.G., di parte di quella somma, ovvero di L. 260 milioni.

2.-Per chiarire i termini della vicenda va detto, in punto di fatto-e come è pacifico tra le parti- che M.G., titolare di un certificato di deposito del controvalore di L. 300 milioni, con scadenza 5 novembre 1990, si era accordato con il fratello E., affinchè questi, in sua vece e a causa della sua assenza, dovuta al fatto che doveva recarsi in (OMISSIS) e lì intrattenersi per un certo periodo, in cui veniva a scadenza il certificato, incassasse il titolo alla data di scadenza e reinvestisse per suo conto l’importo in B.O.T..

Effettivamente M.E. incassava i 300 milioni, ma sul conto corrente del fratello versava solo L. 50.074.125 (di cui L. 10.074.125, per interessi maturati) e tratteneva il residuo pari a L. 260 milioni.

Questa somma veniva ceduta dal M.G. a M.F., che, accertatosi dell’appropriazione da parte di M.E., lo conveniva in giudizio per il pagamento.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda del M.F. perchè riteneva che questi non aveva provato il credito in capo al sua dante causa M.G. verso il fratello E..

Il giudice dell’appello confermava il rigetto della domanda, ma integrava la motivazione nel senso che ha ritenuto non provato la esistenza di un mandato all’incasso e al reinvestimento della somma e che non era provato in modo univoco la sussistenza in capo al M.F. del credito cedutogli.

3.-Ciò posto, il pelino motivo (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1713 c.c., per violazione delle norme che disciplinano il contratto di mandate e vizio di motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo della illogicità della motivazione in ordine alla negazione da parte della Corte di appello dell’esistenza del rapporto di mandato tra i fratelli M.) ad avviso del Collegio non merita accoglimento.

Di vero, mentre il profilo dell’errore di diritto, come appare da tutto il contesto della censura, è scio accennato nella intitolazione della doglianza, la stessa si incentra sul vizio di motivazione circa la ritenuta insussistenza del mandato tra i due fratelli M..

Rilevato quanto sopra va detto che il giudice dell’appello ha ritenuto non provato la esistenza del mandato tra i due fratelli sulla base delle seguenti considerazioni.

Il M.F., cessionario della somma di L. 260 milioni da parte del M.G., non ha prodotto documentazione scritta in ordine al preteso mandato conferitogli; le dichiarazioni dei testi escussi non sono univocamente-confermative del mandato al reinvestimento affermato dal cessionario; il “foglio in bianco” firmato dal G. non può ritenersi circostanza univoca della esistenza di un preteso manciate all’incasso e successivo reinvestimento a suo nome, potendo essere compatibile, trattandosi di titoli al portatore, anche con l’intento solutorio di pregressi debiti del G. verso il congiunto, come affermato dall’ M.E. nel suo interrogatorio formale.

Peraltro, il foglio firmato in bianco-di cui ha parlato M.E…ben può essere identificato con la distinta di versamento firmata in bianco di cui parla il M.F. nei suoi atti difensivi, potendosi sottolineare che il presupposto di fatto della vicenda riguardava due fratelli e non certo il M.F..

Ed, inoltre, fa ricorrenza di prestiti erogati da M.E. al proprio fratello, avrebbe trovato parziale conferma nelle dichiarazioni di M.R., loro comune genitore, nonchè nei documenti prodotti da M.E..

A fronte di tale argomentare a nulla vale riproporre elementi di fatto da tempo acciaiati e valutati, per cui non rinvenendosi alcun vizio motivazionale, sul punto la sentenza merita conferma, non essendo l’argomentare del giudice dell’appello affatto illogico, in riferimento alla materia e probatorio non univoco, così come raccolto nel corso del giudizio.

Nè le parti, a leggere la sentenza impugnata, hanno mai discusso di compensazione di crediti tra fratelli, essendo, invece, l’oggetto della controversia consistito nella ritenuta esistenza di un credito ceduta dal M.G. al M.F., per cui il secondo motivo si configura nuovo e come tale inammissibile.

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per la peculiarità della vicenda per compensare integralmente le spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

 

 

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