Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16013 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20309-2019 R.G. proposto da:

CARDIOMED SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLINO IACOVONE;

– ricorrente –

Contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studia dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANNALISA MERCURIO;

– resistente –

contro

CR.ST.AN., AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC –

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NOLA, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che chiede

dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso notificato in data 25 giugno 2019, Cardiomed S.p.a. (già Cardiomed S.r.l.) ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 17 giugno 2019, emessa nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., instaurato, ai fini della composizione della lite in materia di responsabilità civile medica, da C.M. nei confronti della predetta società e di Cr.St.An., e nel quale si erano costituite le società assicuratrici AMTrust International Underwrites DAC Rappresentanza Generale per l’Italia e Assicuratrice Milanese S.p.a., cui era stato notificato il ricorso introduttivo;

con la ricordata ordinanza il Tribunale adito ha, tra l’altro, ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Cardiomed S.p.a. e ha rinviato, per il conferimento dell’incarico ai già nominati C.T.U., all’udienza del 27 giugno 2019;

ha resistito con controricorso C.M.;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’ordinanza impugnata, come pure rilevato dal P.G., non ha contenuto decisorio sulla questione della competenza, trattandosi di provvedimento reso su istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., privo di efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito e, pertanto, tale provvedimento non è impugnabile con il regolamento di competenza, al pari dei provvedimenti cautelari, nel cui ambito si inseriscono quelli di istruzione preventiva, caratterizzati da provvisorietà ed illimitata riproponibilità (Cass., ord., 29/05/2019, n. 14739; Cass., ord. 18/10/2011, n. 21567; Cass. 1/02/2011, n. 2317Cass., ord., 29/05/2008, n. 14187);

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, vada dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza;

le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi sia luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede;

debba disporsi la chiesta distrazione delle spese, liquidate in favore della resistente, al difensore della stessa, avv. Giacomo Mauriello, che ha dichiarato di averle anticipate (v. ricorso p. 23);

vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giacomo Mauriello, procuratore antistatario; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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