Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16012 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 12932-2019 R.G. proposto da:

G.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO

ANTONIO SCUDERI;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

CATANIA, depositata il 4/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che chiede il

rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.M. ha proposto regolamento di competenza, illustrato da memoria, peraltro inviata a mezzo posta, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania RG n. 16076/2018, che ha dichiarato l’incompetenza per valore di quel Giudice e la competenza del Giudice di pace di Giarre a decidere sulla domanda dalla medesima proposta nei confronti di P.S. e volta alla condanna dello stesso “alla eliminazione delle cause di infiltrazioni, intervenendo in particolare per il ripristino a regola d’arte della soglia del vano porta sovrastante con affaccio sul balcone mediante sigillatura degli interstizi della predetta soglia, ovvero quant’altro necessario al fine di eliminare le cause dei danni; condannare… il convenuto all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’immobile.. nella misura di Euro 336,83 più IVA o in quella somma maggiore o minore che sarà per risultare in corso di causa…” (v. conclusioni in atto di citazione);

il Tribunale adito, nell’ordinanza impugnata in questa sede, dopo aver richiamato le domande dell’attrice e dopo aver dato atto che il P., nel costituirsi, aveva eccepito l’incompetenza per valore e territorio di quel Giudice, ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza per valore, tempestivamente sollevata, sul rilievo che l’attrice “ha sostanzialmente chiesto il risarcimento dei danni da infiltrazione procurati all’immobile di sua proprietà, quantificandoli in 336,38 oltre Iva e interessi dalla domanda al soddisfo; domanda questa rientrante nella competenza per valore del giudice di Pace e ciò ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 1”;

l’attuale ricorrente censura l’ordinanza per non aver il Tribunale tenuto conto che, nelle conclusioni della citazione, erano state formulate due domande, una, volta all’eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua piovana, che aveva determinato danni al suo immobile, con il ripristino della soglia del vano sovrastante e quant’altro necessario al fine di eliminare le cause dei danni, e l’altra, tesa al risarcimento dei danni già cagionati e quantificati come sopra già indicato e, quindi, ad avviso della G., trattasi di causa di valore superiore ad Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 5.200,00, come pure indicato in citazione, importo che supererebbe, pertanto, la competenza per valore del Giudice di pace;

rappresenta, altresì, la ricorrente di aver agito in giudizio al fine di tutelare il diritto all’integrità della sua proprietà immobiliare, sicchè, trattandosi, nella specie, di azione reale immobiliare, la competenza spetterebbe al Tribunale;

l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dalla motivazione dell’ordinanza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha tenuto ben presenti tutte le domande proposte dall’attrice e, alla luce dell’eccezione di incompetenza così come formulata dalla parte convenuta (“l’attore formula una domanda di risarcimento danni di Euro 336,83 una domanda di esecuzione di opere che icto oculi, per come rappresentat(e) nella consulenza tecnica di parte, appaiono risibili e di modestissimo impatto economico e cioè una pretesa attività di siliconaggio di una soglia di balcone, e ciò al fine di aggravare le eventuali spese legali e di giudizio”), ha valutato l’effettivo costo delle opere di cui la G. aveva chiesto l’esecuzione di modesto impatto economico e, comunque, tale da contenere il valore complessivo della causa nel limite di Euro 5.000,00;

al riguardo va pure precisato che la circostanza che l’attrice abbia dichiarato in citazione che il valore della causa “non eccedeva Euro 5.200,00” è privo di rilievo ai fini che qui rilevano, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, come pure evidenziato dal P.G., l’indicazione del valore della causa, riportata in calce all’atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ai fini della individuazione del giudice competente (Cass., ord., 22/09/2015, n. 18732; Cass., ord., 16/05/2017, n. 12031);

infine, in relazione alla dedotta natura “immobiliare” della controversia, si richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui “è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cass., sez. un., ord., 19/10/2011, n. 21582; Cass., ord., 20/07/2010, n. 17039);

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, il proposto ricorso per regolamento di competenza debba essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del Giudice di pace di Giarre;

non vi sia luogo a provvedere per le spese del presente procedimento nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede;

vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Giarre; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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