Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16011 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9734-2019 R.G. proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MARESCALCO;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, rappresentata da INTRUM ITALY SPA, in persona

del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LONGO,

rappresentata e difesa all’avvocato ANTONIO FARINI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva n.

125/2019 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che chiede

alla Corte di Cassazione di respingere il ricorso e di confermare il

provvedimento impugnato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.S.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a. e avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Chieti, depositata il 13 febbraio 2019, con la quale quel Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio proposta dal D.S. e rinviato per il prosieguo la causa iscritta al RG n. 2095/2017, inerente all’opposizione proposta dall’attuale ricorrente a d.i. con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di Intesa San Paolo S.p.a., l’importo di Euro 247.475,73 oltre interessi e spese, quale fideiussore della società debitrice principale;

Intesa San Paolo S.p.a., rappresentata da Intrum Italy S.p.a., ha depositato memoria difensiva;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente sostiene che la clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto individua in via esclusiva due fori convenzionali, quello in cui è ubicata la filiale della banca o, alternativamente, quello in cui ha sede legale la Banca, sicchè il d.i. opposto avrebbe dovuto essere emesso non dal Tribunale di Chieti bensì da quello della di (OMISSIS) (essendo la filiale della banca ubicata a (OMISSIS)) o alternativamente, da quello di (OMISSIS) (in cui ha la sede la Banca); rappresenta, altresì, il ricorrente che il Tribunale di Chieti non rientrerebbe tra i fori convenzionalmente pattuiti tra le parti del contratto, che sarebbero quelli già indicati, e che, pur a voler escludere il carattere di esclusività della menzionata clausola, il Tribunale di Chieti non rientrerebbe neppure tra i fori “ordinari” in quanto, tenuto conto dell’art. 18 c.p.c., il D.S. risiede in (OMISSIS) (CH), che rientra nel circondario Tribunale di (OMISSIS) e, tenuto conto dell’art. 20 c.p.c., l’obbligazione sarebbe sorta a (OMISSIS), e quindi la competenza andava radicata sempre dinanzi al Tribunale di (OMISSIS), e avrebbe dovuto essere eseguita presso la filiale in cui è sorta l’obbligazione e, quindi, la competenza sarebbe ancora del Tribunale di (OMISSIS), o presso la sede legale di (OMISSIS), e, pertanto, con competenza del Tribunale di (OMISSIS); conclusivamente, ad avviso del ricorrente, comunque non sussisterebbe la competenza del Tribunale di Chieti;

come pure evidenziato dal P.G., dal tenore letterale della clausola in questione (“La presente fideiussione è regolata dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento che dovesse sorgere in dipendenza della presente, sarà competente, oltre al foro in cui è ubicata la Filale della banca cui la presente è indirizzata, anche quello dove ha sede legale la banca”) non risulta che le parti abbiano inteso attribuire la giurisdizione esclusiva ai Tribunali di (OMISSIS) (coincidente con il luogo in cui ha sede legale la banca procedente) e di (OMISSIS) (coincidente con il luogo dove ha sede la filiale della banca opposta);

ed invero l’espressione contenuta nella predetta clausola “per ogni e qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, in quanto la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule saci amentali, non può essere desunta in via di argomentazione logico da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass., ird., 25/01/2018, n. 1838; Cass., ord., 4/09/2014, n. 18707; Cass., ord., 9/082007, n. 17449);

a quanto precede va pure aggiunto che, tra l’altro, i fori convenzionali indicati rientrano tra i fori derogabili, con l’obbligo, in capo a chi contesta l’incompetenza, di articolare tempestivamente e completamente l’eccezione, con la confutazione di tutti i fori concorrenti e nella specie, come pure rilevato alla parte resistente, la competenza del Tribunale di Chieti non è stata tempestivamente contestata sotto tutti i profili; con l’atto di opposizione (v. p. 4 e 5) non risultano, infatti, tra l’altro, confutati il foro di cui all’art. 20 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Chieti;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, il proposto ricorso per regolamento di competenza debba essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Chieti, dinanzi al quale dovrà proseguire il giudizio;

le spese del presente procedimento (Cass., ord., 18/10/2011, n. 21565), liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, bel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Chieti; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA