Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16011 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16100/2016 proposto da:

SA MONTAGGI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE LENONI con

domicilio presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA AREZZO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1428/2015 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la S.A. Montaggi srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 16.12.2015 con cui il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’appello contro la pronuncia del Giudice di Pace (563/2014) reiettiva dell’opposizione avverso ordinanza ingiunzione della Prefettura di Arezzo in relazione ad una violazione del C.d.S.;

rilevato che il ricorso denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, anche in relazione all’art. 24 Cost., criticandosi la Corte d’Appello per avere, a fronte di una totale soccombenza di parte appellata, disposto la compensazione in assenza delle condizioni di legge;

Rilevato che il ricorso è stato notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e presso la sede della Prefettura stessa;

rilevato che il relatore ha proposto di ordinare la rinnovazione della notifica alla Prefettura di Arezzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

ritenuto che la proposta merita accoglimento perchè, come già affermato da questa Corte, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso l’Avvocatura generale ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1 – e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all’art. 375 c.p.c., n. 2, al principio della ragionevole durata del processo (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014 Rv. 632870;Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015 Rv. 633916-01).

PQM

 

ordina la rinotifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro gg. 60dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare del ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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