Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16010 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7713-2019 proposte da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE

92, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA GENOVESE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANA CARNEVALE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PONTECORVO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267/A, presso

lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato difeso

dall’avvocato ATTILIO TURCHETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6885/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 al Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, nei confronti del Comune di Pontecorvo e avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6885/201 pubblicata il 14 dicembre 2015, nella parte corretta a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal predetto ente e accolta con ordinanza del 7 gennaio 2019 annotata sull’originale della predetta sentenza;

in particolare, con la richiamata sentenza, la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dall’attuale ricorrente unitamente ad altri diciassette appellanti, ha condannato il Comune di Pontecorvo, concessionario dell’opera pubblica appresso indicata, a risarcire quattordici dei diciotto appellanti per i danni rispetti amente subiti in conseguenza dell’occupazione delle porzioni di fondo degli stessi, utilizzate per la realizzazione di una strada tra i comuni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e irreversibilmente trasformate, espropriazione; nella motivazione della sentenza delle somme di secondo grado la Corte territoriale ha precisato che la liquidazione dei danni in parola alla data del 29/05/1980 andava effettuata operando una semplice devalutazione delle somme liquidate dal C.T.U. alla data del 22/11/1999 (stime del valore venale dei fondi effettuate dall’ausiliare a tale data e accettate dagli appellanti che chiedevano, però, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi dal 9/5/1980) e che le somme così devalutate, specificate nel dispositivo, andavano poi rivalutate fino alla data di pubblicazione di variazione dei prezzi al consumo impiegati; il Comune di Pontecorvo, con sentenza in parola, è stato condannato pure a pagare gli interessi al tasso legale maturati sulle somme liquidate alla data 29/05/1980 da rivalutarsi anno per anno;

con riferimento alla specifica situazione dell’attuale ricorrente, dal dispositivo della sentenza di secondo grado il Comune di Pontecorvo risulta condannato a pagare “in favore di B.G. la somma di 17.234,25= da rivalutarsi dal 29/5/1980 alla data di pubblicazione della presente sentenza in base ai coefficienti elaborati dall’ISTAT dell’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre agli interessi legali maturati dal 29/5/1980 alla pubblicazione della presente sentenza sul capitale e iniziale di anno in anno rivalutato”;

con l’ordinanza depositata in data 7/01/2019 è stato corretto il dispositivo della già richiamata sentenza, disponendosi che “laddove nel dispositivo della citata sentenza a pagina 11 si legge: “in favore di B.G. la somma di =17.234,25= da rivalutarsi pubblicazione della presente elaborati dall’ISTAT dell’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 29/5/1980 alla pubblicazione della presente sentenza sul capitale iniziale di anno in anno rivalutato” debba leggersi ed intendersi invece “in favore di B.G. la somma di Euro 4.738,59, da rivalutarsi d pubblicazione della presente sentenza in base ai coefficienti elaborati dall’ISTAT dell’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi legali maturati dal 29/5/1980 alla data alla pubblicazione capitale iniziale di anno in anno rivalutato.

il Comune di Pontecorvo ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., il ricorrente sostiene che nella sentenza oggetto di correzione non si ravvisava alcun errore materiale ictu oculi evincibile dal testo della stessa e che con la correzione dell’errore materiale sarebbe stata operata “una inammissibile revisione del giudizio riesaminando persino atti istruttori come la consulenza tecnica e procedendo ad un nuovo ricalcolo dell’ammontare del danno subito dal ricorrente”, il che risulterebbe evidente dal fatto che la correzione in parola si fonderebbe su un raffronto operato tra gli importi della c.t.u. svolta in primo grado e quelli indicati nel dispositivo della sentenza e, ulteriore dimostrazione della “natura riformatrice e non semplicemente correttiva della decisione di che trattasi”, il B. evidenzia che la Corte di merito avrebbe addirittura determinato autonomamente l’ammontare del danno riconosciuto al ricorrente, discostandosi da quello che il richiedente la correzione aveva indicato come importo da sostituire o che il medesimo, in alternativa, chiedeva fosse determinato da quella Corte;

con il secondo motivo, lamentando la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla “laddove si traduce in una riforma della statuizione oggetto di correzione materiale mediante…(tale) procedimento… laddove la riforma è ammissibile esclusivamente con i mezzi di impugnazione e relativi procedimenti tassativamente previsti dal codice”, trattandosi nella specie di un error in iudicando che avrebbe dovuto essere dedotto con tempestivo ricorso per cassazione;

ritenuto che:

entrambi i motivi, che ben possono essere unitariamente esaminati, sono infondati, trattandosi, nella specie, di errore materiale evincibile dalla stessa motivazione (nella specie per relationem, quanto al valore venale dei fondi determinato nella c.t.u., arg. ex Cass., ord., 14/02/2019, n. 4352) della sentenza corretta (Cass., ord. 12/09/2 12, n. 15321, Cass., ord., 15/01/2019, n. 6689; Cass., ord., 18/04/2019, n. 10926), e non essendovi margine di dubbio circa la portata precettiva della decisione;

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e ne va disposta la chiesta distrazione in favore dell’avv. Attilio Turchetta, difensore del controricorrente, che ha dichiarato di averle anticipate;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, a parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore ell’avv. Attilio Turchetta, antistatario; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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