Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16010 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.27/06/2017), n. 16010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15983/2016 proposto da:
D.T.M., G.F., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato
ALESSIO COSTANTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO
RUSSO;
– ricorrenti –
e
contro
S.D.V., S.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1327/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che G.F. e D.T.M. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 9.12.2015 con cui la Corte d’Appello di L’Aquila, pur avendo riformato interamente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Lanciano (impugnata limitatamente alla statuizione delle spese del giudizio erroneamente poste a carico delle convenute), ha compensato anche quelle del giudizio di gravame, conclusosi invece in senso totalmente favorevole alle appellanti originarie convenute;
rilevato che col ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, anche in relazione all’art. 24 Cost., criticandosi la Corte d’Appello per avere, a fronte di una totale soccombenza di parte appellata, disposto la compensazione in assenza delle condizioni di legge;
rilevato che il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso;
ritenuto che nel caso in esame non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 cpc per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM
Rimette il ricorso all’udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017