Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16010 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 21/07/2011), n.16010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 27,

presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

T.S., ALI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 13433-2008 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in

atti;

– controricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 27,

presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 302/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2007 R.G.N. 1316/06+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; udito l’Avvocato

ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27/3 – 2/4/07 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla S.p.A Poste Italiane avverso le sentenze n. 2959/05 e n. 2960/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Milano che avevano accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso, rispettivamente, con D.F.F. e con T.S., a far tempo dal 4/1/03, con condanna della datrice di lavoro alla reintegra dei ricorrenti oltre che al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate a titolo risarcitorio, previa dichiarazione di nullità sia del termine apposto al contratto di lavoro temporaneo intercorso il 23/12/02 con la società fornitrice di lavoro ALI s.p.a che della susseguente proroga, confermò la sentenza impugnata, provvedendo solo a correggere la dizione di condanna alla reintegra in quella di condanna alla riammissione nel posto di lavoro, e condannò l’appellante società alle spese del grado.

Nell’addivenire a tale convincimento la Corte territoriale spiegò che nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo intercorso tra gli appellati e la società ALI s.p.a., che aveva precedentemente concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo con la s.p.a.

Poste Italiane, erano solo genericamente richiamati i casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, nella fattispecie la s.p.a. Poste Italiane, per cui non risultava rispettata la disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a), da intendere come norma posta a tutela dell’esigenza della puntualizzazione della causale contrattuale nell’ottica di prevenzione dal rischio di un abusivo ricorso allo strumento eccezionale del lavoro interinale. Non appariva, quindi, giustificata, secondo la Corte, la deroga al regime generale del divieto di procacciamento di mano d’opera da parte di un’impresa e della scissione, salvo i casi eccezionali, tra la figura del datore di lavoro e quella dell’utilizzatore della prestazione, con la conseguenza che l’ipotesi realizzatasi per effetto della mancanza di specificazione della causale contrattuale finiva per essere estranea anche ai casi eccezionali in cui era consentita l’apposizione del termine ex Lege n. 230 del 1962, per cui ne scaturiva che tra le parti erano intercorsi reali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a che affidano l’impugnazione a sette motivi di censura.

Resistono con controricorso il D.F. ed il T.; quest’ultimo propone, a sua volta, ricorso incidentale al quale si oppone la società ncorrente.

La ricorrente principale ed il D.F. depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

A) Col primo motivo la ricorrente principale denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) adducendo che la Corte si contraddice e che non motiva le ragioni giuridiche in base alle quali è pervenuta a considerare costituito un rapporto, a tempo indeterminato, direttamente tra Poste Italiane e gli intimati, pur in assenza di qualsivoglia violazione della L. n. 196 del 1997, da parte di Poste Italiane.

In particolare, si duole del fatto che il giudice d’appello non spiega il motivo per il quale l’omissione di uno degli elementi che deve contenere il contratto di prestazioni di lavoro interinale, in base alla L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, ovvero la causale del contratto, possa essere sanzionato con la trasformazione de rapporto di lavoro in capo alla utilizzatrice, quando la ben più grave violazione della carenza della forma scritta di tale contratto, ovvero l’assenza di tutti i requisiti di forma e contenuto previsti dalla citata norma, è sanzionata con la conversione del contratto a tempo indeterminato in capo alla tornitrice.

In definitiva, la Corte, pur affermando di non ritenere applicabile nella fattispecie in esame nè la L. n. 1369 del 1960, nè le previsioni della L. n. 196 del 1997, art. 10, non dice, però, in base a quali altre norme dovrebbe ritenersi sussistente il rapporto “tra le parti reali”.

B) Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si pone il seguente quesito: “Se a fronte di una domanda volta a far dichiarare costituito un rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore interinale, con condanna dell’impresa utilizzatrice alla reintegra del lavoratore, basata sulla asserita applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e, quindi, della L. n. 1369 del 1960, il giudice possa accogliere la domanda, pur escludendo l’applicabilità, al caso di specie, sia della L. n. 196 del 1997, art. 10, che della L. n. 1369 del 1960; ovvero se ciò comporti, invece, una violazione dell’art. 99 c.p.c.”.

C) Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 324, 346 e 436 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla posizione del lavoratore D.F..

In particolare si chiede di accertare se il giudice d’appello possa accogliere l’avversaria domanda volta a far dichiarare costituito un rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore interinale, con condanna alla reintegra L. n. 300 del 1970, ex art. 18, sulla base della ritenuta illegittimità formale dei contratto stipulato dal lavoratore con l’impresa fornitrice, sebbene la sentenza del Tribunale abbia espressamente respinto tale eccezione ed il lavoratore, costituendosi in fase di gravame, abbia chiesto la conferma della sentenza di primo grado, così rinunciando ex art. 346 c.p.c. alle eccezioni non accolte.

D) Col quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli L. n. 196 del 1997, artt. 1, 3 e 10 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed il quesito che viene posto è il seguente: “Se, laddove l’impresa utilizzatrice non abbia violato alcuna delle disposizioni della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 1 e sia stato stipulato un regolare contratto di fornitura, sia possibile applicare la disciplina di cui alla citata L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10, o, comunque, dichiarare “ope iudicis” la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore interinale a seguito della omessa indicazione nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo dei motivi di ricorso al lavoro interinale (art. 3, comma 3, lett. a)”.

In pratica, secondo tale tesi, lo speciale sistema sanzionatorio di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, operante nei rapporti tra fornitore e prestatore di lavoro, è insuscettibile di estensione analogica al rapporto tra quest’ultimo ed il soggetto utilizzatore della sua prestazione, tanto più che non è previsto alcun onere di specificazione della causale del contratto a carico di chi utilizza l’altrui prestazione lavorativa.

E) La violazione e la falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1, 3 e 10 (art. 360 c.p.c., n. 3) rappresentano i vizi denunziati col quinto motivo, all’esito del quale è posto il seguente quesito: “Se l’indicazione nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo dei motivi di ricorso al lavoro interinale (L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 3, lett. a) sia essenziale; se le sanzioni previste dalla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10, siano tassative e non estensibili per analogia; se l’indicazione di tale omissione possa dar luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed impresa beneficiaria, ancorchè tale sanzione non sia prevista dall’art. 10 cit., che nel più grave caso di omissione della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo prevede la trasformazione del contratto a tempo indeterminato con l’impresa tornitrice”.

F) Col sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3) sostenendosi che il contratto individuale recava le ragioni del contratto, ancorchè con rinvio alla disciplina del CCNL di settore, nonchè il periodo di durata del rapporto, per cui è formulato il seguente quesito: “Se un contratto, ancorchè stipulato in base alla L. n. 196 del 1997, che abbia i requisiti previsti per il contratto a termine, possa essere valutato, ai fini della legittimità, in base alla disciplina prevista per il contratto a termine.” G) Con l’ultimo motivo si segnala la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di accertare quanto segue: “Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli art. 1206 e segg. c.p.c.”.

Per quel che concerne il ricorso incidentale proposto dal solo T., si rileva che tale impugnazione è diretta avverso la parte della statuizione del giudice d’appello che ha ritenuto non sussistente la violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1.

In sostanza, il lavoratore sostiene che la mancata indicazione nel contratto di fornitura delle esigenze da soddisfare col ricorso al lavoro temporaneo costituiva violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2 e, quindi, dell’art. 10, comma 1, per cui ciò comportava l’applicazione della previsione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5 e dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’impresa utilizzatrice.

1. Osserva la Corte che i primi sei motivi de ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto nel loro complesso impongono la disamina della disciplina del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, cosiddetto lavoro interinale, come disciplinato dalla L. n. 196 del 1997, comunemente nota come legge Treu, disciplina applicabile nella fattispecie in esame “ratione temporìs”.

Attraverso tale istituto il legislatore introduceva nell’ordinamento una ipotesi di flessibilità che sì differenziava in modo netto dallo schema di lavoro subordinato delineato dall’art. 2094 c.c. e dalla L. n. 1369 del 1960.

Tuttavia, è bene ricordarlo, in conformità alla “ratio legis” di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale de rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui della L. n. 1369 del 1960, art. 1, non veniva eliminato dalla disciplina, di cui alla suddetta L. n. 196 del 1997, che anzi espressamente lo richiamava all’art. 10 (Cass., n. 23569 del 2007).

2. E’ nota la definizione che la L. n. 196 del 1997, art. 1, offre del suddetto contratto, individuando una fattispecie complessa alla quale partecipano tre soggetti: l’impresa fornitrice, il prestatore di lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice.

Infatti, tale norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (denominata impresa fornitrice), iscritta all’albo previsto dall’art. 2, comma 1, pone uno o più lavoratori (denominati prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti col contratto previsto dall’art. 3 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo), a disposizione di un’impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (denominata impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

E’, altresì, acquisito, per quel che riguarda il contratto di fornitura, che l’art. 1, comma 2, lett. a), affida alla contrattazione collettiva l’individuazione dei limiti o dei contenuti che condizionano l’ambito di applicazione della legge. Così, si può ricorrere al lavoro interinale nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi (gli altri casi di cui alle lettere b) e c) riguardano, rispettivamente, le ipotesi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4).

3. Ebbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha spiegato che nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo intercorso tra i lavoratori e la società fornitrice ALI s.p.a., che aveva, a sua volta, concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo con la s.p.a. Poste Italiane per la necessità di quest’ultima di sopperire ad un rilevante numero di assenze per malattia, ferie ed altro, erano solo genericamente richiamati i casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, nella fattispecie la s.p.a.

Poste Italiane, per cui non risultava rispettata la disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a), da intendere come norma posta a tutela dell’esigenza della puntualizzazione della causale contrattuale nell’ottica di prevenzione dal rischio di un abusivo ricorso allo strumento eccezionale del lavoro interinale.

La norma di cui all’art. 3, comma 1, stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto col quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice (ipotesi contemplata dalla lett. a); a tempo indeterminato (ipotesi contemplata dalla lett. b).

Il citato art. 3, comma 2, prevede, inoltre, che col contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell’interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell’impresa medesima, mentre nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato rimane a disposizione dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice.

Infine, l’art. 3, comma 3 prescrive che il contratto di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta ed indica analiticamente gli elementi che devono entrare a far parte del contenuto dello stesso contratto, tra i quali prevede espressamente alla lettera a) i motivi del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4. Orbene, la Corte d’Appello, facendo riferimento alla violazione di quest’ultima disposizione (art. 3, comma 3, lett. a), piuttosto che all’applicazione della L. n. 1369 del 1960 richiamata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, ha tratto la conclusione che nella fattispecie doveva ritenersi instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti reali, impresa utilizzatrice e lavoratori, sin dall’origine, date le modalità concrete del rapporto, che si caratterizzavano per la prestazione dell’attività resa in favore di Poste spa e la soggezione al potere direttivo e organizzativo della stessa. In effetti, il giudice d’appello è pervenuto a tale convincimento dopo aver constatato che l’art. 1, comma 5, nell’indicare i requisiti formali ed il contenuto del contratto di fornitura che intercorre tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice, non vi comprende la specificazione della causale d’utilizzazione dei dipendenti, per cui ha ritenuto di poter individuare lo strumento del necessario raccordo tra la causale astratta e la situazione concreta nella previsione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a), disposizione per la quale, come si è visto, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, con cui l’impresa fornitrice assume il lavoratore, contiene, tra l’altro, i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Tale soluzione finisce, però, per essere ristretta all’ambito dei rapporti intercorrenti tra il prestatore di lavoro temporaneo e l’impresa fornitrice, perdendo di vista, in tal modo, l’importanza effettiva ricoperta dalle norme sanzionatorie di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, che coinvolgono la responsabilità diretta anche dell’impresa utilizzatrice, per cui occorre soffermarsi sulla disciplina contenuta in tale disposizione normativa.

5. L’art. 10, comma 1, come si è accennato, stabilisce che continua a trovare applicazione la L. n. 1369 del 1960 sia nei confronti dell’impresa utilizzatrice che si avvalga di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 2, oppure violi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, sia nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all’albo di cui all’art. 2, comma 1.

Com’è noto la L. n. 1369 del 1960, all’art. 1, nel vietare l’intermediazione e l’interposizione di manodopera, sancisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti previsti, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. Il secondo comma della L. n. 196 del 1997, art. 10, prevede, inoltre, sia l’ipotesi in cui manchi la forma scritta del contratto di fornitura, nel qual caso il lavoratore si considera assunto dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia quella in cui difetti la forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo tra il lavoratore e l’impresa fornitrice, nel qual caso il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato con quest’ultima. Comunque, è interessante osservare come nessun riferimento esplicito sia effettuato dal citato art.10 all’art. 3, comma 3, lett. a), norma, quest’ultima, considerata, invece, di raccordo dal giudice d’appello.

6. In ragione di quanto esposto, in riferimento ai motivi di ricorso, punto centrale della fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Corte sono le conseguenze derivanti dall’accertamento svolto dal giudice d’appello in ordine alla riscontrata genericità, nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo intercorso tra l’impresa fornitrice ed i lavoratori, del richiamo ai casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice.

Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi sono fondati quanto alla doglianza concernente la contraddizione della pronuncia d’appello che, da un lato, esclude di fare applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, mentre, dall’altro, applica la misura della costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’impresa utilizzatrice ed i lavoratori. Tuttavia la fondatezza sotto tale profilo non comporta la cassazione della sentenza impugnata, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base di una diversa motivazione che questa Corte provvedere ad enunciare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ritiene questa Corte che deve essere data, invece, prevalenza alla L. n. 1369 del 1960 che è richiamata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1. Tale comma, come si è accennato, prevede la sanzione a carico dell’impresa utilizzatrice, tra l’altro, per le violazioni di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

Quest’ultima norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Pertanto non è sufficiente, come sostenuto dal giudice d’appello, i solo richiamo, nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore, alle causali generali dei suddetti contratti collettivi per farne discendere la instaurazione a carico dell’impresa utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare la rigidità del precedente impianto di divieto di intermediazione di mano d’opera, occorre che l’utilizzatore si faccia carico di dimostrare, sussistendo la contestazione in proposito, l’avvenuto rispetto, nello svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, delle causali previste dai contratti collettivi nazionali della sua categoria di appartenenza, a loro volta trasfuse nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa tornitrice ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

In tal modo, non solo si perviene ad una lettura logica e coerente, in armonia con la norma di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della disposizione sanzionatoria di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, ma si supera, altresì, la visione parcellizzata, estranea agli intenti del legislatore, dei tre rapporti in esame, vale a dire quello di fornitura tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice, quello di prestazione del lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore e quello finale tra impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro temporaneo, essendo preminente la esigenza di valutare l’effettiva attuazione, nel corso di esecuzione del rapporto ultimo tra prestatore di lavoro ed impresa utilizzatrice, delle causali indicate nel contratto di fornitura.

In pratica si impone una lettura unitaria dei rapporti tra i soggetti della complessa fattispecie in considerazione del collegamento che non può non sussistere tra la causale del rapporto di fornitura (quello tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice) ed il rapporto di lavoro temporaneo intercorso tra l’utilizzatrice ed il prestatore di lavoro, nel quale deve persistere la ragione giustificatrice che aveva indotto la prima ad avvalersi della fornitura di lavoro ex Lege n. 196 del 1997. La verifica della persistenza di tale causa giustificatrice non può che passare attraverso la prova che in concreto l’impresa utilizzatrice dovrà fornire in giudizio della sussunzione del rapporto di lavoro temporaneo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a). Solo in tal modo potrà ritenersi rispettata la finalità enucleatale dal richiamo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1 alla L. n. 1369 del 1960, vale a dire quella di evitare il ricorso a forme elusive del divieto di intermediazione di mano d’opera, come quelle che potrebbero discendere, ad esempio, dalla divaricazione tra causale del contratto di fornitura ed effettiva ragione dell’utilizzazione del lavoro temporaneo.

In definitiva, può ritenersi che si è in presenza di un collegamento negoziale che costituisce fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali – il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo – quest’ultimo venendo dalla società fornitrice concluso allo scopo, noto all’utilizzatore, di soddisfare l’interesse di quest’ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro – rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Tale collegamento, in particolare, acquisisce autonoma rilevanza giuridica, tenuto conto che le parti contrattuali, diverse, sono consapevoli del nesso teleologico tra i più atti negoziali, e lo stesso si palesa all’esterno proprio in ragione dell’obiettivo della flessibilità.

7. A ciò consegue che i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), vale a dire quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell’ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati. Pertanto, il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), in quanto la mancanza o la genericità dello stesso spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso (citato art. 1, comma 2, lett. a). A ciò consegue che trova applicazione il disposto di cui all’art. 10 e, dunque, quanto previsto dalla L. n. 1369 del 1960; art. 1, u.c., per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”.

8. Resta da superare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con l’utilizzatore interponente.

Come si è visto, la L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi specifica della mancanza di forma scritta del contratto.

Occorre, in pratica, verificare se, nei casi diversi da quello della mancanza di forma scritta del contratto, operi egualmente la sanzione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore interponente.

La risposta a tale questione è, secondo il giudizio di questa Corte, affermativa.

Invero, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere che la suddetta sanzione si applichi anche nell’ipotesi generale di cui al primo comma della L. n. 196 del 1997, art. 10.

8.1. Anzitutto, il richiamo generalizzato ed indifferenziato contenuto in tale comma alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro non può avere altro significato, nell’intenzione del legislatore, che quello di veder applicate le conseguenze sanzionatorie di tale disciplina alle ipotesi di violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a) vale a dire la violazione alla regola, normativamente contemplata, di conclusione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, allorquando era vigente la L. n. 1369 del 1960, la normalità era rappresentata dalla figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui alla sostituzione soggettiva del reale datore di lavoro interponente, quale effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa oggetto dell’operazione di intermediazione o di interposizione, al fittizio datore di lavoro interposto si accompagnava l’instaurazione di un rapporto lavorativo normalmente a tempo indeterminato, non essendo, ovviamente, possibile costituire un rapporto a termine che rappresentava all’epoca l’eccezione.

8.2. Nè vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che la sanzione della instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato è prevista espressamente dall’art. 10, comma 2, per l’ipotesi della mancanza di forma scritta del contratto: invero, è agevole osservare che se una tale sanzione è prevista per l’ipotesi meno grave de vizio formale della mancanza della forma scritta dell’accordo, a maggior ragione essa non può non essere applicata a quella più grave, in quanto ingiustificata, della violazione sostanziale dell’inosservanza della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a) vale a dire della regola che il contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati dalla contrattazione collettiva espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

8.3. Egualmente, non va sottaciuto l’insuperabile argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine:

invero, una volta costituito con l’impresa fornitrice interposta il contratto a termine, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità dell’apposizione del termine, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione del divieto di interposizione di mano d’opera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

8.4. Va da sè che il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo col fornitore interposto può essere salvato, nella imputazione “ex iege” del contratto all’utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine, avendone l’utilizzatore fornito la prova, in quanto diversamente sarebbe esclusa in radice la legittimità del ricorso al contratto di fornitura.

8.5. D’altra parte, un avallo alla ricostruzione fin qui operata discende anche dalla sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l’intervento legislativo (L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1) col quale la trasformazione del contratto prevista dal secondo periodo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3 mancante della forma scritta ovvero degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, lett. g) era stata sancita a tempo “determinato” invece che “indeterminato”.

Pertanto, i primi sei motivi del presente ricorso sono da considerare infondati.

9. Egualmente infondato è l’ultimo motivo che investe il profilo delle pretese economiche dei lavoratori e della loro decorrenza, che la ricorrente ricollega in via alternativa alla loro riammissione in servizio o alla effettiva offerta delle prestazioni lavorative con la relativa messa in mora della datrice di lavoro, contestando che la “mora accipiendi” potesse coincidere, come ritenuto dai giudici del merito, col tentativo obbligatorio di conciliazione.

In realtà, la Corte d’appello ha chiaramente spiegato, con argomentazione immune da vizi di carattere logico-giuridico, che il primo giudice aveva correttamente applicato al caso in esame le regole della “mora credendi” e che, d’altronde, non risultava da parte del reale datore di lavoro iniziativa di sorta, dichiarativa o costitutiva, della cessazione dei rapporti lavorativi in esame, i quali, di conseguenza, avevano continuato a produrre i loro effetti giuridici.

Non coglie, quindi, nel segno la censura laddove pretende di far decorrere il diritto alle retribuzioni, come forma risarcitoria, dalla effettiva riammissione in servizio dei lavoratori o laddove ritiene che la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non possa equipararsi, ai fini della messa in mora della parte datoriale, all’offerta delle prestazioni lavorative.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 15515 del 2/7/2009), “nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della L. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell’ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o per “facta concludentia”, determinandosi, da tale momento una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell’ingiustificato rifiuto della prestazione. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale del lavoratore, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla data della richiesta di assunzione formulata dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione)” In maniera ancora più specifica si è affermato (Cass. sez. lav. n. 6336 del 16/3/2009) che “la convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate (nella specie, l’accertamento dell’interposizione vietata e della sussistenza di un rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato, oltre alle conseguenti differenze retributive) costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 cod. civ., comma 4, ai fini dell’interruzione della prescrizione, contenendo l’esplicitazione della pretesa e manifestando l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.

L’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.” L’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno rende estranea al presente giudizio la questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Ne consegue il rigetto de ricorso principale.

Il rigetto del ricorso principale e la modifica, nei termini sopra illustrati, della sola motivazione della sentenza impugnata, della quale rimane fermo il dispositivo, fanno sì che debba ritenersi assorbito il motivo di censura esposto col ricorso incidentale proposto dal T..

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della ALI s.p.a non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 32,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Nulla per le spese nei confronti della ALI s.p.a..

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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