Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16010 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16010 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25411-2008 proposto da:
VELLA FABIO C.F. VLLFGS76S20H792J, già elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SIRACUSA ANTONINO, giusta delega
in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA
2014

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

994
contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 11/07/2014

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente
li,..6,1 J z..07-

avverso la sentenza n.

7-67P-2-71
241
7

della CORTE

1579/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento dei primi tre motivi, assorbiti gli
altri.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2007 R.G.N.

25411.08

Udienza 20 marzo 2014

Pres. A. Lamorgese
Est.

V. Di Cerbo

SENTENZA

1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la
domanda proposta da Fabio Giuseppe vena avente ad oggetto, in particolare, la deciaratoria
dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro dallo stesso stipulato con Poste
Italiane s.p.a.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Il lavoratore ha proposto ricorso illustrato da memoria; Poste
Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore era stato assunto con contratto a
termine protrattosi dal 2 maggio 2002 al 30 giugno 2002. Il contratto recava la seguente
causale: esigenze tecniche, produttive ed organizzative, anche di carattere straordinario,

conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più funzionale
riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche,
ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre
2001, 11 gennaio 2002.
5.

La Corte territoriale nel confermare la declaratoria di legittimità del termine apposto al
contratto de quo ha corretto tuttavia la motivazione posta alla base della decisione di primo
grado. Ed infatti, mentre il primo giudice aveva motivato la statuizione di rigetto della
domanda del lavoratore sul presupposto che alla fattispecie in esame fossero applicabili le
disposizioni di cui alla legge n. 230 del 1962, dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e dell’art. 8
c.c.n.l. del 1994, la Corte di merito ha correttamente stabilito che il contratto in esame
rientrava, ratione temporis, nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001. Partendo da
tale premessa la Corte ha ritenuto la sussistenza del requisito della specificità della clausola
giustificatrice, requisito previsto dall’art. 1 del suddetto d.lgs. A tale conclusione è arrivata
avendo esaminato il contenuto degli accordi collettivi specificamente richiamati dalla suddetta
clausola ed avendo ritenuto che il riferimento ivi contenuto, in particolare, al progressivo
attuarsi di un processo di mobilità verso i settori del recapito e della sportelleria in diversi
ambiti territoriali, e alla possibilità di attivare contratti a tempo determinato per sostenere il
livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità,
integrassero il suddetto requisito della specifica indicazione della esigenza organizzativa e
produttiva posta a base della singola assunzione.

6.

Con i primi due motivi di ricorso il lavoratore denuncia violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368 del
2001 nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) in relazione alle conclusioni
alle quali è pervenuta la sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del requisito
della specificità della clausola giustificatrice dell’apposizione del termine. Contesta, in
3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

7.

Le suddette censure sono infondate. Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 27
aprile 2010 n. 10033; Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279) ha infatti precisato che l’apposizione di
un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono
risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro
l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le
circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle
esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione
a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia
chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della
specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito
accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta
esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate
con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti
fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

8.

Nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto
ed ha correttamente e adeguatamente motivato le proprie conclusioni relativamente alla
sussistenza del requisito della specificità della clausola giustificatrice del termine.

9.

Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ. deducendo che, anche a voler ritenere la sussistenza del requisito della
specificità della clausola, non era stato soddisfatto l’onere probatorio concernente la
sussistenza in concreto delle circostanze menzionate nella clausola stessa e poste alla base
dell’assunzione a termine.

10. La censura è fondata.
11. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 1 febbraio
2010 n. 2279 cit.) il giudice di merito, una volta ritenuta la sussistenza del requisito della
specificità della clausola, deve valutare la effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi
indicati nella clausola stessa, tenendo conto del fatto che il relativo onere probatorio grava sul
datore di lavoro. In particolare deve considerare l’effettiva destinazione del lavoratore nel
corso del rapporto presso la sede di lavoro indicata, con la qualifica e le mansioni indicate nel
contratto.
12. Nel caso di specie la Corte di merito ha totalmente omesso l’esame di questo ulteriore profilo.
13. Dall’accoglimento della censura suddetta deriva che devono ritenersi assorbiti gli altri motivi di
ricorso aventi ad oggetto le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine.
14. In definitiva i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati, il terzo motivo deve essere
accolto, con assorbimento degli altri motivi. La causa deve essere pertanto rimessa ad altro
giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto
oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
4

particolare, che il “mero richiamo” ad accordi collettivi concernenti l’attuazione di processi di
ristrutturazione e mobilità all’interno dell’azienda potesse integrare il requisito di specificità
richiesto dalla legge.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi e assorbiti gli altri; cassa in
relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2014.

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