Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16010 del 07/07/2010
Cassazione civile sez. III, 07/07/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 07/07/2010), n.16010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorso 19352/2006 proposto da:
CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS) in persona dell’Amministratore
Geom. B.R., elettivamente domiciliato in Roma PIAZZA
CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentato
e difeso dall’Avvocato FIERRO FRANCESCO con studio in 80038
POMIGLIANO D’ARCO (NA) Via E. CANTONE, 125 cori delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
e contro
G.H.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 29204/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,
emessa il 19/05/2005; depositata il 2 4/05/2005; R.G.N. 12A57/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
AURELIO GOLIA che ha chiesto il rigetto dei ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19-24 maggio 2005 il giudice di pace di Napoli accoglieva in parte la domanda proposta da G.H. contro il Condominio di (OMISSIS), condannando quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 850,00 in favore dell’attrice (a titolo di risarcimento danni verificatisi nel box auto a seguito di infiltrazioni di acqua proveniente da condotte condominiali).
Il primo giudice, dopo aver rilevato che la attrice aveva limitato la domanda nei limiti della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace (all’epoca 1.033,00 Euro), osservava che le cause delle infiltrazioni dovevano essere individuate in una perdita di acqua proveniente dal tratto di tubazione privata che forniva acqua al fabbricato “C”.
Di questa perdita doveva considerarsi esclusivo responsabile il condominio, proprietario delle tubazioni, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
In via equitativa, il giudice liquidava in Euro 850,00 la spesa necessaria per il ripristino dei locali.
Avverso tale decisione il Condominio ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha provveduto al deposito di memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 320 e 152 c.p.c., art. 24 Cost., e art. 115 c.p.c..
Il giudice di pace aveva posto a fondamento della propria decisione una consulenza tecnica di ufficio, redatta in altro processo, non acquisito ritualmente nella presente causa.
Da ciò, ad avviso del ricorrente, derivava la nullità del procedimento adottato e la violazione del diritto di difesa del Condominio.
Il ricorso è del tutto privo di fondamento.
Nessuna violazione del diritto di difesa del convenuto è possibile ravvisare nel caso di specie, nel quale il giudice di pace ha fatto puntuale riferimento ai risultati di un accertamento tecnico preventivo, al quale lo stesso Condominio aveva preso parte (relativo ad infiltrazioni d’acqua denunciate da condomino del medesimo stabile: A.B.).
Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale: “Il giudice e libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo, – tra le stesse parti o tra altre parti – le quali possono valere come semplici indizi, atti a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio, ed essere complessivamente valutabili nel procedimento logico induttivo e presuntivo per l’accertamento del fatto controverso”.
In base a tale indirizzo giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, ben può il giudice prendere a base del proprio convincimento atti di altri procedimenti, che, nel caso di specie, sono stati puntualmente richiamati ed esibiti alla controparte e non sono stati neppure contestati specificamente dall’attuale ricorrente.
La motivazione adottata dal giudice di merito non è, del resto, sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sulle risultanze di altro processo, sia stata estesa – come appunto è avvenuto nel caso di specie – anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel precedente giudizio, al quale aveva peraltro partecipato lo stesso ricorrente con pieni poteri di difesa (Cfr., sul punto, per qualche riferimento, anche Cass. 15 ottobre 2004 n. 20335, 25 marzo 2003 n. 4373).
Tra l’altro, nel caso di specie, il giudice aveva fatto preciso riferimento alle dichiarazioni rese – in questo procedimento – dai vigili del Fuoco e dal consulente tecnico di ufficio, nominato dal Tribunale di Napoli, i quali avevano confermato, anche in questa sede specifica, che le infiltrazioni riscontrate, in occasione del primo accertamento tecnico preventivo, erano “le stesse che hanno danneggiato il box dell’attrice”.
A ben vedere, dunque, il ricorrente deduce formalmente violazione di norme processuali, ma in realtà finisce per sottoporre a questa Corte la violazione di regole sostanziali, formulando censure inammissibili in questa sede, considerato che la decisione impugnata è stata resa dal giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria e che la motivazione adottata non appare nè carente nè contraddittoria.
In particolare, costituisce valutazione equitativa la liquidazione del danno, operata dal giudice di pace, il quale ha tenuto parzialmente conto della relazione tecnica prodotta dalla attrice e del relativo computo metrico, delle dimensioni del locale e delle spese di materiali e mano d’opera necessarie per il ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010