Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1601 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Adriano Corsi S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv.

Tricerri Laura, rappresentata e difesa dall’avv. DISO Corrado giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

– Venezia Giulia n. 17/11/09 del 19/1/09.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 BIS, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La S.p.A. Adriano Corsi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento suppletivo e rettifica dell’Agenzia delle Dogane.

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Puo’ essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza dei primi due motivi, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, la societa’, sotto diversi profili di violazione di legge, censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata ultra petita, rilevando il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, pur in assenza di appello sul punto da parte dell’Agenzia delle Dogane.

I due motivi, ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sono fondati.

E’ infatti pacifico che l’Agenzia delle Dogane non avesse proposto appello sotto il profilo della ultrapetizione. Il giudice di appello non aveva pertanto il potere di rilevarla d’ufficio ne’, in senso contrario, puo’ giovare la giurisprudenza citata dalla controricorrente, non vertendosi nella specie in tema di eccezioni in senso stretto bensi’ di motivi di appello.

Resta assorbito, in quanto la questione deve essere rimessa al giudice del rinvio, il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia nel merito”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio non condivide del tutto la proposta del relatore;

che, infatti, il primo motivo va dichiarato inammissibile, concludendosi con un quesito multiplo, in quanto tale inidoneo a consentire alla Corte di risolvere la controversia con una singola risposta;

che e’ invece ammissibile il secondo motivo in quanto, pur lamentadosi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, soccorre la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiche’ e’ solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 7882/06, 23621/06, 7981/07);

che il motivo e’ fondato, per le ragioni esposte nella relazione, tenuto conto del principio di cui all’art. 161 cod. proc. civ. e del fatto che la giurisprudenza invocata dall’Agenzia contro ricorrente si riferisce alla diversa problematica concernente l’ampliamento del thema decidendum;

che, per le ragioni ancora esposte in relazione, va dichiarato assorbito il terzo motivo;

che, conclusivamente, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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