Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1601 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1601 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 20584-2016 proposto da:
COST1′,1,-1,A CI \NC. R1,0, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PONIPI0 MACINO 94, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA MORBINXII, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALI:: 02 ,43A7505g6

– intimato avverso la sentenza n. 3276/2016 del TRIBUNALE di RONIA,
depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera cli consigli() non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 23/01/2018

RG. 20584 del 2016 Costella Giancarlo — Roma Capitale

Il Collegio, preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso
fondato, giusti i principi espressa da questa Corte sin dalla

fondatezza) del ricorso.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che: Giancarlo Costella, con ricorso del 9 settembre 20916, ha
chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 3276 del
2016 con la quale il Tribunale di Roma riformava la sentenza n.
33924 del 2010 del Giudice di Pace di Roma, che aveva accolto
l’opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento
dell’importo di C. 129,26, per violazione del Codice della strada e
compensava le spese del giudizio. Il Tribunale di Roma.. riformava
la sentenza limitatamente al capo che disponeva la compensazione
delle spese giudiziali, perché contraria ai principi di diritto;
compensava, tuttavia le spese del secondo grado del giudizio sia
perché l’Amministrazione non si era costituita e sia pure perché
non

era

ravvisabile

tecnicamente

una

soccombenza

dell’Amministrazione posto che l’omessa pronuncia sulle spese del
procedimento oppositivo non era riconducibile ad una condotta
dell’Amministrazione, ma ad un mero errore del giudicante.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giancarlo
Costella per un motivo. Roma Capitale, in questa fase, non ha
svolto attività giudiziale. In prossimità dell’udienza camerale il
ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione.

1

sentenza n. 6722 del 1988. Manifesta infondatezza (rectius

RG. 20584 del 2016 Costella Giancarlo — Roma Capitale

1.1.= Con l’unico motivo di ricorso, Costella lamenta l’erronea
compensazione delle spese di giudizio relative al grado di appello
Violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art.
360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente si duole del fatto che il

nonostante fosse totalmente vittorioso e non ricorrendo, nel caso in
esame, giusti motivi che avrebbero potuto giustificare la
compensazione. Specifica il ricorrente che non integrano gli estremi
di una grave e/o eccezionale ragione, né la contumacia
dell’Amministrazione né la circostanza che il proposto gravame
fosse addebitabile all’Amministrazione.
1.1. = Il motivo è fondato.
A) Intanto, è costante orientamento di questa Corte di Cassazione
quello secondo il quale: “poiché, ai fini della distribuzione dell’onere
delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore
della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza
non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in
giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come
fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da
renderne necessario l’accertamento giudiziale” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora: “L’individuazione
del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la
conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre, le spese
che hanno anticipato nel processo, è quella che, col
comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o
resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha
dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7182 del 30/05/2000). Non può avere, perciò, rilievo alcuno, ai
fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 cod. proc.
2

Tribunale abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali,

RG. 20584 del 2016 Costella Giancarlo — Roma Capitale

civ., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia
poi omesso di costituirsi in esso e, comunque, di dispiegare attività
difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente
neutra, siccome inidonea a costituire indice di esclusione del
dissenso e, addirittura, di adesione all’avversa richiesta (in termini

anzi, può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza
rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti
(specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad
evitare inutili dispendi di energia processuale.
B= A sua volta, va qui precisato che la condanna al pagamento
delle spese processuali è una conseguenza legale della
soccombenza, che va individuata, tenendo presente la statuizione
espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande
formulate dall’attore e dal convenuto, nonché dalle conclusioni
precisate a verbale. Da ciò, consegue che la circostanza che
l’appello non sarebbe stato determinato da una condotta
dell’Amministrazione, ma da un errore del Giudicante, è irrilevante
ai fini della statuizione in merito alle spese di lite, posto che la
condanna al pagamento delle spese di lite, come si è detto, è
conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza e, nell’ipotesi in
esame, soccombente rispetto a tutte le fasi del giudizio era
l’Amministrazione, perché, comunque, aveva dato causa al
processo, per la cui corretta conclusione è stato necessario, anche,
un secondo grado di giudizio, oltre che del presente giudizio di
cessazione.
Poiché nel provvedimento qui impugnato, il giudicante non si è
attenuto ai principi dianzi illustrati, non resta che concludere che la
pronuncia merita di essere cassata, con conseguente rimessione
della lite al giudice del merito, affinché rinnovi l’apprezzamento in
3

anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che,

RG. 20584 del 2016 Costella Giancarlo — Roma Capitale

ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite.
Allo stesso viene demandato il compito di provvedere alla
liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in

anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre
2017
Il Presidente
Ot

it

relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA