Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16009 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2132-2019 proposto da:

F.U., S.D., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato UMBERTO FANTINI;

– ricorrenti –

contro

FLAMINIA SPV SRL, rappresentata dalla procuratrice speciale FBS SPA,

in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL TEMPIO 1, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

MAURIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO LAGHI, CORINNA

MESIRCA;

– controricorrente –

contro

VENETO BANCA SPA IN LCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2686/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATT DI CAUSA

Veneto Banca s.c.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, F.U. e S.D. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita per notaio Z.A., trascritto in data (OMISSIS), repertorio n. (OMISSIS) racc. n. (OMISSIS), con il quale F.U. aveva trasferito a S.D. la proprietà della quota di un mezzo dell’immobile sito in (OMISSIS), identificato al catasto fabbricati del Comune di Paullo al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) Sub (OMISSIS).

I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo l’improcedibilità della domanda del D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, e ne chiesero comunque il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 334/2016, pubblicata il 2 maggio 2016, rigettò l’eccezione di improcedibilità della domanda e dichiarò l’inefficacia, ex art. 29 c.c., del già indicato atto di compravendita nei confronti di Veneto Banca s.c.p.a. e condannò i convenuti al pagamento delle spese.

Avverso tale sentenza propose appello S.D..

Si costituì pure F.U., che propose appello incidentale.

Veneto Banca S.p.a., nel costituirsi a sua volta, chiese dichiararsi l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.,dell’appello principale e di quello incidentale e, in ogni caso, il rigetto degli stessi.

Il giudizio, interrotto a seguite della messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.p.a., venne riassunto a cura del F.; dopo la riassunzione, Flaminia SPV S.r.l., quale cessionaria da parte di Veneto Banca del credito tutelato in sede revocatoria, si costituì e si riportò alle conclusioni rassegnate dalla cedente.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2686/2018, pubblicata il 30 maggio 2018, rigettò l’appello principale e l’appello incidentale; condannò, in solido, l’appellante principale e l’appellante incidentale al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio di merito, in favore di Flaminia SPV S.r.l., e dichiarò la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante principale e dell’appellante incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Avverso la sentenza della Corte di merito F.U. e S.D. hanno proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resisti o Flaminia SPV S.r.l., rappresentata dalla procuratrice speciale FBS S.p.a., con controricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, violazione e falsa applicazione artt. 2727,2729 e 2901 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c.”, i ricorrenti sostengono che nel caso all’esame dovrebbe escludersi – ai fini della valutazione della scientia damni da parte del terzo – la consapevolezza, in capo al terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie nel momento del compimento dell’atto oggetto di domanda revocatoria; deducono che la Corte di merito si sarebbe limitata ad osservare che il F. aveva venduto la propria quota dell’unico bene di sua proprietà alla figlia di sua moglie nel giugno del 2012, dopo aver sottoscritto una fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Traider & Co., di cui era socio, nei confronti della Veneto Banca, e che la sussistenza della scientia damni si desumeva dal legame di affinità esistente tra le parti, nulla disponendo circa l’omessa motivazione della sentenza di primo grado in relazione alle prove contrarie offerte; lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto confutabili le circostanze dagli stessi dedotte, facendo leva su un mero elemento indiziario (vicinanza tra i convenuti) ed abbia fatto ulteriori affermazioni prive di congruenza logico-giuridica circa l’irrilevanza dei fatti indicati dagli attuali ricorrenti e volti a smentire la ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente; denunciano la violazione dei principi di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., per aver la Corte di merito “immotivatamente omesso di dare ingresso alla prova testimoniale offerta circa la non rispondenza delle risultanze anagrafiche con la realtà di fatto”; censurano la predetta Corte per aver considerato irrilevanti la separazione di fatto e, nelle more del giudizio, il divorzio tra il F. e Sa.Ph., madre della S., nonchè non provata, e comunque irrilevante, la circostanza della comoda divisibilità del bene in questione, senza neppure considerare che, al riguardo, erano stati prodotti in appello documenti nuovi e sopravveduti a dimostrazione dell’avvenuta attuazione in fatto della divisione del bene stesso; assumono, infine, i ricorrenti che la Corte territoriale, non ammettendo, ritenendola implicitamente irrilevante, la prova contraria alla pretesa consapevolezza, in capo al terzo, di arrecare, con il compimento dell’atto, pregiudizio alle ragioni creditorie, non si sarebbe attenuta all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, “laddove il soggetto contro cui opera la presunzione – ex artt. 2729 e 2901 c.c., si offre di dare prova contraria alla presunzione semplice…, tale prova deve essere prima ammessa e poi aiutata dal Giudice, altrimenti si trasforma la presunzione semplice in presunzione assoluta”.

1.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero lo stesso, sotto l’apparente invocazione dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, tende, in sostanza, ad una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 2 /12/2019, n. 34476; Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758).

Inoltre, va evidenziato, in ogni caso, che la sentenza è motivata in relazione a quanto dedotte nel motivo in scrutinio e tale motivazione non è nè radicalmente apparente nè perplessa ed obiettivamente incomprensibile è contiene affermazioni inconciliabili e irriducibilmente contrastanti (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053) e che, infine, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova compieva alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, non occorrendo l’acquisizione, a conforto, di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall’esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova (Cass., 6 06/2012, n. 9108).

2. Con il secondo motivo, lamentando “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione artt. 2727,2729,2697,2901 c.c.”, espressamente si reiterano le doglianze già formulate con il primo motivo sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di più fatti decisivi del capo alla terza acquirente, della ragioni creditorie, la mancata coabitazione tra i ricorrenti, sia prima che dopo l’atto di disposizione patrimoniale in questione; l’intervenuta separazione e divorzio tra il F. e la madre dell’attuale ricorrente; la dimostrata comoda divisibilità del bene). Si sostiene inoltre che nel caso all’esame non sussisterebbe alcun elemento da cui desumere la gravità, la precisione e la concordanza de le presunzioni su cui si fonda la decisione.

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., u.c.,.

Nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l’atto di citazione in appello è stato notificato sicuramente non prima dell’anno 2016, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 2 maggio 2016, v. sentenza di secondo grado p.2), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ( nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528).

Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dai ricorrenti.

2.1. Comunque, anche con il mezzo all’esame, si tende, sostanzialmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, come già evidenziato con riferimento al primo mezzo.

3. Il terzo motivo è così rubricato: “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione art. 345 c.p.c., e art. 2697 c.c., e artt. 112 e 115 c.p.c., per omesso esame delle risultanze probatorie favorevoli alle parti appellanti”.

Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle prove documentali e testimoniali offerte, anche in sede conclusionale, pur se alcuni nuovi documenti avrebbero potuto essere prodotti in primo grado, tenuto conto che essi risultavano indispensabili nel grado di appella

3.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui el giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’ndispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. 9/11 2017, n. 26522; v. anche Cass., sez. un., 4/05/2017, n. 10790, in motivazione).

4. Con il quarto motivo, lamentano “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione art. 101 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare gli elementi e le prove offerte nelle difese in atti e avrebbe omesso, altresì, di trascrivere correttamente le conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni.

4.1. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare “l’esigenza di indicare in sentenza le “conclusioni” delle parti ex art. 132 c.p.c., n. 3, deve intendersi riferita – in funione del principio di cu all’art. 112 cit. codice, alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (Cass. 29/1/1985, n. 521); in ogni caso, non è prevista una espressa comminatoria di nulltità per la mancanza della trascrizione delle conclusioni in quanto l’eventuale nullità non discende dalla mancata trascrizione, ma dal mancato esame” (v. anche Cass. 9/05/2018, n. 1150). Va pure evidenziato che le istanze istruttorie e le risultanze anche documentali in atti sono state valutate in sinytesi dalla Corte di merito, sia pure, evidentemente, con esito diverso da quello separato dagli attuali ricorrenti.

A tale riguardo ricorrenti deve sottolinearsi che gli stessi ricorrenti (v. p. 18 del ricorso) riconoscono espressamente che la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente irrilevante la prova contraria non ammessa.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA