Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16009 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4807/2016 proposto da:

M.G., B.N., difesi dagli avvocati MARIA LEONE e

FRANCO LEONE con domicilio presso la Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

TREVERSARI 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERARDINO CIUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1314/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– M.G. e B.N. proposero davanti al Tribunale di L’Aquila domanda di regolamento di confini e restituzione suolo nei confronti del vicino C.F., il quale, a sua volta, eccepì di avere acquistato per usucapione la proprietà della zona in contestazione;

– il Tribunale, con sentenza n. 679/2004, qualificata la domanda come regolamento di confini, la dichiarò inammissibile ritenendo certo il confine tra i fondi;

– la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza 2.12.2015, in accoglimento dell’appello degli attori, ha determinato il confine secondo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio;

– questa Corte Suprema con sentenza n. 18870/2013 ha accolto il ricorso del C. ed ha cassato con rinvio la predetta decisione affinchè fosse esaminata l’eccezione di usucapione, accertandosi in particolare se il convenuto avesse fatto valere una situazione sopravvenuta all’acquisto degli attori oppure se avesse invocato un acquisto anteriore al titolo degli attori ponendolo così in discussione e determinando un conflitto tra titoli da inquadrare non nell’azione di regolamento di confini, quanto piuttosto in quella di revindica con le dovute conseguenze in tema di onere probatorio;

– il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza n. 1314/2015, con cui è stato respinto l’appello con liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di primo grado;

– i M. – B. ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi illustrati da memoria a cui resiste il C. con controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e art. 345 e 394 c.p.c., art. 1158 c.c., error in procedendo, omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità della produzione documentale;

– con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 950, 1158, 2697, 2727, 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

– col terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’omessa motivazione (con riferimento alla liquidazione delle spese anche del giudizio di primo grado)

ritenuto che sulla questione di diritto devoluta al giudice di rinvio dalla precedente sentenza n. 18870/2013 non sembrano ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM

 

Rimette il ricorso all’udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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