Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16008 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22828-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA

PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 208/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata in data 8/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall’avv. P.M.A. del libero foro, ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di A.L. e avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 208/2018, pubblicata in data 8 marzo 2018, con la quale, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello proposto da Equitalia Nord S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 635/2014 e in riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata la prescrizione delle sole cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) ed è stata ridotta la relativa ipoteca dell’importo corrispondente a quanto non più dovuto in virtù della dichiarata prescrizione delle predette cartelle, con compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio di merito;

la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la causa, già fissata per l’adunanza camerale del 25 settembre 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo in quanto il Primo Presidente, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 18350/2019 del 9 luglio 2019 della Terza Sezione Civile, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione di massima di particolare importanza – rilevante nel caso all’esame – concernente la rappresentanza in giudizio della neoistituita Agenzia delle Entrate -Riscossione e, in particolare, l’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, la facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro;

la questione rimessa all’esame delle S.U. è stata decisa con sentenza n. 30008 del 19/11/2019, con la quale è stato affermato che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

alla luce del principio sopra richiamato e affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ben può l’Agenzia ricorrente avvalersi anche di avvocati del libero foro (v. pure Cass., 29/11/2019, n. 31240);

considerato che:

la ricorrente, con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti di cui a tre delle cinque partite di ruolo contenute nella cartella di pagamento n. (OMISSIS), in quanto già oggetto di annullamento di cui al D.L. del 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2018, trattandosi di crediti contenuti in partite di ruolo affidate all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, rispettivamente inferiori ad Euro 1.000,00;

questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’annullamento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, conv., con modif. in L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille Euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. ord., 7/06/2019, n. 15471);

stante l’operatività ipso iure dell’annullamento in parola, deve ritenersi irrilevante l’omessa notifica alla controparte, pur se non costituita, mediante elenco ex art. 372 c.p.c., comma 2, della produzione, a cura della ricorrente, degli estratti ruolo aggiornati al 27 febbraio 2020 in allegato alla memoria ex art. 380-bis c.p.c.;

ben può, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tre delle cinque partite di ruolo contenute nella cartella di pagamento n. (OMISSIS) e precisamente quelle indicate rispettivamente come:

– (OMISSIS),

– (OMISSIS),

– (OMISSIS);

con l’unico motivo – che va esaminato con riferimento al resto, non compreso nella intervenuta cessata materia del contendere -, si lamenta “Violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3): la sentenza contro cui si ricorre è viziata nella parte in cui ha applicato ai crediti richiesti alla sig.ra A.L. i termini di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, in luogo di quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore” (così testualmente è indicato nella rubrica del mezzo);

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (Cass., sez. un., 21/03/2017, n. 7155);

ed invero la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non avendo fornito la ricorrente validi elementi per mutare tale orientamento;

in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016, hanno affermato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la ed. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (v. in senso conforme Cass., ord., 26/04/2019, n. 11335; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11800);

questa Corte ha pure precisato, in tema di crediti previdenziali – e tali risultano essere quelli di cui si discute in causa (v. sentenza impugnata p. 7 e 9) – che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la ed. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito (Cass., ord., 26/04/2019, n. 11335; Cass. 22/07/2019 nn. 19658 e 19659);

alla luce di quanto sopra evidenziato, in conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tre delle cinque partite di ruolo contenute nella cartella di pagamento n. (OMISSIS) e precisamente “- quelle indicate rispettivamente come:

– (OMISSIS),

– (OMISSIS),

– (OMISSIS),

e il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto;

non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede,

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo, di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese/ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione a tre delle cinque partite di ruolo contenute nella cartella di pagamento n. (OMISSIS) e precisamente – quelle indicate rispettivamente come:

– (OMISSIS),

– (OMISSIS),

– (OMISSIS);

dichiara inammissibile il ricorso nel resto; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

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