Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16008 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2018/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOMENIZZA N. 3,

presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.G., D.S.G., D.S.U.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3735/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che con atto 5.4.2004, D.S.U., D.S.G. e B.G. convennero S.G. innanzi al Tribunale di Roma per ottenerne la condanna al rilascio di una porzione del terreno di loro proprietà sito in (OMISSIS), ed occupato senza titolo dalla convenuta, oltre al risarcimento dei danni;

– che la convenuta si oppose alla domanda chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi l’avvenuto l’acquisto del terreno a suo favore per usucapione, avendolo coltivato in forma stabile ed ininterrottamente sin dal 1965, come peraltro riconosciuto da alcune pronunzie rese nel corso di giudizi possessori succedutisi con i danti causa degli attori;

– che gli attori chiamarono in causa D.C. per sentirlo condannare al risarcimento danni in loro favore per l’ipotesi di accoglimento della riconvenzionale, ed il D. si costituì chiedendo il rigetto della domanda;

– che il tribunale respinse la domanda principale ed accolse la riconvenzionale, dichiarando S.G. proprietaria della porzione di terreno in oggetto;

– che D.S.U., D.S.G. e B.G. proposero appello contro tale decisione e la Corte d’Appello di Roma, per quanto ancora interessa, in accoglimento del gravame ha ordinato alla S. il rilascio del terreno;

– che secondo la Corte d’Appello il giudicato formatosi sulle precedenti domande possessorie della S. era privo di efficacia nel giudizio di usucapione, difettando un’adeguata prova del requisito temporale, atteso che nel 1965 la S. aveva dieci anni ed era inverosimile l’assunto in base al quale essa, all’epoca, stesse già coltivando un fondo di 4.000 metri quadrati in forma imprenditoriale ed esercitando su di esso un possesso “animo domini”, mentre era ben più plausibile il fatto – allegato dai proprietari ed accertato in sede Istruttoria – che costei, vivendo nella casa colonica dei precedenti proprietari, li aiutava a raccogliere i frutti del terreno circostante;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. sulla base di due motivi a cui resistono gli intimati D.S.U., D.S.G. e B.M. (unico erede di Giovanni) con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

inoltre:

– che con il primo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia in violazione dell’art. 948 c.c. (mancata pronuncia circa l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo alla parte attrice) e nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., comma 1 e art. 156 c.p.c., comma 2, per avere la Corte d’Appello omesso di pronunziarsi sull’avversa domanda di accertamento della proprietà ex art. 948 c.c., necessario presupposto del rilascio, così erroneamente disposto;

– che con il secondo motivo, per mero errore materiale distinto sempre col n. 1, si deduce violazione dell’art. 1158 c.c. (per le affermazioni in diritto contrastanti con le norme regolatrici dell’usucapione) e nullità del procedimento in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (la Corte avrebbe erroneamente ritenuto necessari ai fini della prova dell’usucapione, atti di natura negoziale, essendo invece sufficiente il compimento di atti materiali che presuppongono la capacità di intendere e di volere):

ritenuto che sulla questione di diritto dell’onere della prova non emerge una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in Camera di consiglio.

PQM

 

rimette gli atti alla pubblica udienza davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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