Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16008 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ZURICH INSURANCE COMPANY – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

(OMISSIS), in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SMARGIASSI, rappresentata e difesa dall’avvocato TEDOLDI ALBERTO

giusta procura in calce alla citazione introduttiva della lite;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONSANTO FRANCESCO

giusta mandato a margine dell’atto introduttivo della lite;

– resistente –

avverso la sentenza n. 227/2010 del TRIBUNALE di SONDRIO del

28/05/2010, depositato l’08/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è solo presente l’Avvocato Clemente Michele (delega avvocato

Francesco Buonsanto), difensore del resistente;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Zurich Insurance Company-Rappresentanza Generale per l’Italia ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza dell’8 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Sondrio ha declinato la competenza a favore del Giudice di Pace di Sondrio sulla controversia introdotta con citazione del 24 ottobre 2009 da R.G. nei confronti di essa istante per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di prestazioni eseguita quale consulente tecnico di parte a suo favore in due controversie civili davanti al Tribunale di Sondrio, Sezione Distaccata di Morbegno.

La declinatoria di competenza (avvenuta erroneamente – ma senza checiò abbia determinato alcuna nullità, come ammette la parte istante) con sentenza, anzichè con ordinanza, siccome impone il nuovo art. 279 c.p.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 69 del 2009) è avvenuta a seguito di eccezione di incompetenza per valore e per territorio derogabile, sollevate dalla qui istante, la prima sotto il profilo che il valore della controversia era inferiore al limite generale della competenza per valore del giudice di pace, di cui all’art. 7 c.p.c., per come aumentato dalla L. n. 69 del 2009, la seconda sotto il profilo che la convenuta aveva sede in Milano, che il rapporto contrattuale di conferimento dell’incarico non era sorto nè si era svolto in Sondrio “dovendosi al più fare riferimento a Morbegno” (come si dice nel ricorso per regolamento) e che l’illiquidità del credito (relativo a parcella per prestazioni professionali) rendeva applicabile il foro del domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c..

L’istanza di regolamento si è doluta soltanto dell’individuazione della competenza territoriale fatta dal Tribunale, sostenendosi che essa avrebbe dovuto individuarsi in Milano.

p. 2. Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria il R..

p. 3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocato delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

p. 2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero nel senso della infondatezza dell’istanza, ma per ragioni diverse da quelle esposte nelle conclusioni, che sono incentrate sull’assunto che il forum contractus – che parte ricorrente ha sostenuto individuarsi in Milano, dove, a suo dire, si sarebbe perfezionato il contratto di conferimento dell’incarico, per avere il difensore nelle controversie in cui vennero svolte le funzioni di c.t.p. ricevuto l’accettazione dell’incarico da parte del R. – si individuerebbe in Sondrio, luogo in cui il perito R. sarebbe iscritto all’albo e nel quale pendevano le dette controversie e così pure il forum destinatae solutionis.

La ragione di infondatezza dell’istanza si rinviene in una circostanza, che il Collegio deve rilevare d’ufficio nell’esercizio dei poteri di valutazione relativi alle norme sulla competenza in senso statico ed in senso dinamico. Essa è rappresentata dalla palese incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Zurich. Incompletezza che emerge per il fatto che la contestazione della sussistenza in Sondrio del foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 19 c.p.c. non si estese all’inesistenza ivi di uno stabilimento o di una rappresentanza abilitata a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Ciò non solo risulta dallo stesso ricorso per regolamento, ma è confermato dalla comparsa di risposta della Zurich (pag. 2), nella quale trovasi allegato che “la convenuta ha sede in Milano”.

Ciò alla stregua del seguente principio di diritto: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 cod. proc. civ., comma 1, ultima parte, – cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; in senso conforme, Cass. (ord.) n. 21628 del 2010; a proposito dell’art. 18, si veda in senso omologo, Cass. n. 24277 del 2007. In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 cod. proc. civ., n. 2, prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi il comma 2, secondo inciso, dell’art. 38 cod. proc. civ., esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti”; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 25891 del 2010).

L’eccezione di incompetenza territoriale non avrebbe dovuto, dunque, prendersi in considerazione da parte del Tribunale e, pertanto, la individuazione nel Giudice di Pace di Sondrio quale giudice competente per valore appariva obbligata per il fatto che sotto il profilo territoriale la controversia risultava stabilizzata in Sondrio.

p. 3. Ferma la decisività di quanto rilevato, il Collegio rileva, per completezza che in questa sede parte ricorrente ha indicato per contrastare l’assunto della decisione impugnata che l’ha individuato in Sondrio – il foro di Milano sotto il profilo del cd. forum contractus, così modificando l’eccezione che aveva prospettato nella sua comparsa di risposta, indicando invece come luogo di conclusione del rapporto contrattuale Morbegno. Siffatta modifica le era preclusa atteso che si pose in contrasto con la consumazione del potere di rilevazione dell’eccezione di incompetenza territoriale, che comporta l’onere di indicare il giudice competente (art. 38, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009): si veda, in termini, Cass. (ord.) n. 2344 del 2005.

p. 4. I rilievi svolti rendono inutile prendere posizione sulle argomentazioni in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero svolte dalla ricorrente nella sua memoria.

p. 5. Conclusivamente, l’istanza di regolamento di competenza appare infondata. Dev’essere, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sondrio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Sondrio, davanti al quale rimette le parti con termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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