Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16006 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 16006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23769/2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CASADEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ANGELINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 742/2015 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 16 settembre 2015, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo n. 82 del 2015, e nei confronti del Comune di Fermo.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.R., sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

4. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, è fondato.

4.1. L’atto di appello, il cui esame è consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, risulta conforme al paradigma delineato dal nuovo testo dell’art. 342 c.p.c..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i requisiti di contenuto della motivazione dell’appello – richiesti dall’art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012 – pongono a carico dell’appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l’atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. 07/09/2016, n. 17712, con riferimento all’appello disciplinato dall’art. 434 c.p.c.).

4.2. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento in autotutela del verbale impugnato, ed ha compensato parzialmente le spese di lite.

L’appellante M., originaria ricorrente, ha lamentato l’erroneità della pronuncia sul rilievo che l’annullamento del verbale da parte del resistente Comune di Fermo era intervenuto in corso di causa, e che, pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale non era consentito porre a suo carico, neppure parzialmente, le spese di lite.

L’atto di appello così strutturato contiene la censura espressa e motivata finalizzata a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, e ciò è sufficiente ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 342 citato.

5. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che ha valore assorbente, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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