Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16006 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CARUTER SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato TAVANO MIRELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BONFIGLIO NATALE giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA IFIS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEMBIEN 33, presso lo studio dell’avvocato GALIENA

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CONTI LEOPOLDO giusta procura a margine del controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 151/2010 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è solo presente l’Avvocato Galiena Alessandro, difensore della

resistente;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La Caruter s.r.l. e C.G. hanno proposto, contro la Banca IFIS s.r.l., istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 7 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Patti ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza per territorio del Tribunale di Venezia sulla controversia da essi istanti introdotta nei confronti di detta s.r.l., nelle rispettive vesti di creditrice cedente di crediti verso la Gesenu s.p.a. e di fideiussore, per sentir dichiarare che i contratti di factoring e di conto corrente sulla base dei quali essa aveva vantato una pretesa creditoria non si erano mai conclusi o, in via subordinata che erano inefficaci o nulli, che nulla da essi attori era dovuto ai sensi dell’art. 1267 c.c. a titolo di garanzia per la solvenza della debitrice ceduta Gesenu s.p.a., che il credito era comunque inesistente, che era nulla la richiesta di rientro effettuata dalla IFIS, che erano comunque malie e/o inefficaci talune clausole della fideiussione.

L’incompetenza è stata dichiarata dal Tribunale nel presupposto della fondatezza dell’eccezione di sussistenza della competenza esclusiva ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 2, del foro di Venezia, prospettata dalla convenuta (in via prioritaria rispetto alla contestazione dei fori ordinari) sulla base di clausola contenuta nei contratti inter partes e particolarmente nell’art. 24 del contratto di factoring, nell’art. 17 di quello di due contratti di conto corrente e nell’art. 15 della fideiussione rilasciata dalla C..

p. 2. All’istanza ha resistito con memoria la Banca IFIS s.r.l..

3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso nei termini seguenti:

…. “rilevato, preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità del ricorso dedotte dalla Banca IFIS s.p.a., convenuta nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Patti, quali prospettate nello scritto difensivo, non possono essere accolte: (a) non quella che sostiene la inammissibilità del regolamento perchè l’atto che lo propone è (anche) intestato all'”art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2” anzichè all’art. 42 (e art. 47) c.p.c., giacchè la sorte dell’atto non può essere determinata da una eventuale inesatta concorrente intitolazione, una volta che come è nella specie – l’atto stesso contenga i requisiti di sostanza e rispetti le forme e i termini del rimedio (l’istanza per regolamento di competenza, appunto) che deve essere messo in opera, trattandosi di impugnativa contro decisione che statuisce solo sulla competenza; (b) non quella che assume l’inammissibilità del ricorso per assenza del “quesito di diritto”, perchè tale prescrizione (art. 366 bis c.p.c.) non è più applicabile per i ricorsi avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dal 4 luglio 2009, data della abrogazione della norma processuale per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47, restando la prescrizione del “quesito” applicabile solo per le pronunce emesse anteriormente a detta data (Cass. n. 7119/2010);

che nel merito il ricorso per regolamento deve peraltro dirsi infondato sotto tutti i profili dedotti, e deve confermarsi la dichiarazione di competenza del giudice di Venezia;

che, per un primo aspetto, il criterio fondante della censura, e cioè l’affermazione “in linea di principio” che così statuendo, in forza della clausola contrattuale derogatoria della competenza ex art. 29 c.p.c., il Tribunale di Patti avrebbe risolto (anche) il merito della controversia, attribuendo efficacia alla clausola e così predicando la validità del contratto in cui essa era contenuta, mentre oggetto della domanda degli odierni ricorrenti era per l’appunto la pronuncia di nullità del contratto, appare reversibile: se si negasse a priori validità alla clausola – e al contratto – per il solo fatto che così è detto nella domanda, seguendo tale ragionamento dei ricorrenti si verrebbe a statuire implicitamente nel senso del suo accoglimento, e si verrebbe a definire la competenza del giudice in base a un presupposto che ancora deve essere dimostrato;

che è dunque corretto il rilievo di fondo del Tribunale, secondo cui la competenza si determina in relazione alla materia portata in giudizio, e dunque in base ai contratti (della cui validità o meno si tratterà in prosieguo, nel merito) rispetto ai quali la pronuncia giudiziale viene richiesta;

che a rafforzare tale rilievo è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo della Corte regolatrice, che esclude che possa risolversi il problema della competenza in forza della mera affermazione di parte che deduca l’invalidità del contratto o la sua mancata conclusione, perchè tale aspetto attiene all’accertamento del merito della controversia ossia alla verifica del fatto costitutivo della pretesa, positiva o negativa che sia, e pertanto a un momento logicamente successivo (tra altre, Cass. n. 10966/2003, n. 20177/2004, n. 8950/2006, n. 11415/2007, n. 4024/2008); anche perchè altrimenti verrebbe a essere ammessa una determinazione di competenza – in ipotesi lesiva della precostituzione del giudice “naturale” di quella controversia – in base a una mera asserzione della parte;

che, per i restanti aspetti, le doglianze del ricorso non risultano fondate: la ricezione delle copie contrattuali da parte di Caruter s.r.l. è ravvisabile nei documenti recanti le dichiarazioni versate nel frontespizio dei contratti stessi, sottoscritte dai ricorrenti;

la conclusione negoziale è ravvisabile nella accettazione della proposta formulata dalla Banca, quale resa nelle copie sottoscritte dalla s.r.l. Caruter e mediante le sottoscrizioni contrattuali in calce, anche per accettazione specifica delle clausole vessatorie tra cui dunque anche la clausola derogatoria della competenza; la deroga negoziale, contenuta sia nel contratto di factoring sia in quello che regola il rapporto di conto corrente sia ancora nella garanzia fideiussoria, individua la competenza del giudice di Venezia; e la eccezione di incompetenza della Banca IFIS è proposta con riguardo a tutti i possibili fori alternativi, così come risulta dal contenuto della comparsa di costituzione in giudizio della banca stessa, che è riferita alle previsioni di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.; mentre, da ultimo, non appare chiara, quanto a quest’ultimo aspetto, la deduzione del ricorso là dove lamenta la mancata indicazione di un ulteriore foro correlato al luogo di “insorgenza dell’obbligazione” di Caruter s.r.l. e del fideiussore “per effetto dell’anticipazione delle somme”, giacchè anche per questa ipotetica ragione di individuazione di competenza in relazione al rapporto sostanziale è operante la clausola derogatoria”..

p. 2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero innanzitutto riguardo all’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità, con la sola precisazione, quanto alla prima, che il ricorso è comunque intestato “ricorso per regolamento di competenza”, onde la successiva aggiunta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2” risponde, nelle intenzioni dei ricorrenti al convincimento che il ricorso prospetterebbe questioni comunque non ricadenti nella causa di inammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 2, (sull’applicabilità dell’art. 360 bis c.p.c. al regolamento di competenza, si veda Cass. (ord.) n.). Onde, nella specie nemmeno si configura un caso nel quale è necessario fare ricorso ai comunque corretti principi evocati nelle conclusioni.

Il Collegio ritiene, poi, integralmente condivisibile la ragione di infondatezza della contestazione della applicazione, fatta dal giudice di merito, del foro convenzionale esclusivo: essa è sorretta dai richiamati puntuali precedenti di questa Corte.

Essendo assorbente ai fini della determinazione della competenza il rilievo del foro dell’art. 29 c.p.c., lo scrutinio delle doglianze subordinate, sollevate con l’istanza di regolamento quanto ai fori ordinati, è, invece, superfluo, pur apparendo comunque condivisibili le conclusioni sul punto del Pubblico Ministero.

L’istanza di regolamento di competenza è, dunque, rigettata sulla base del seguente principio di diritto: “la clausola di deroga alla competenza in via esclusiva ai sensi dell’art. 29 c.p.c., contenuta in un accordo negoziale riguardo alle controversie nascenti da esso, opera anche riguardo alla domanda con cui una delle parti chieda l’accertamento della inesistenza o invalidità dell’accordo”.

3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, davanti al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna le ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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