Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16005 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 03/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 16005

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24061/2014 proposto da:

EDILSYSTEM SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MILARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI FIORENTINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 462/2014 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUZIATA, EX

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il

25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con sentenza n. 462/14 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’appello proposto dalla Edilsystem s.r.l. avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Castellammare di Stabia, che aveva respinto la domanda proposta da detta società nei confronti del condominio di via (OMISSIS), per nullità della procura ad litem, derivante dall’illeggibilità della firma del conferente. Osservava il Tribunale che oltre ad essere illeggibile tale firma, mancava all’interno della procura l’indicazione del nominativo del conferente e della relativa carica, a nulla rilevando che tali indicazioni fossero contenute nel corpo dell’atto.

2. – Contro tale sentenza la Edilsystem s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi.

2.1. – Il condominio di via (OMISSIS), è rimasto intimato.

2.2. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

3. – Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 157 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la pretesa nullità della procura alla lite è stata rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado; il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo nella specie possibile identificare il soggetto che aveva rilasciato la procura a margine della citazione di primo grado, attraverso le indicazioni contenute nel medesimo atto processuale; il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per il carattere apparente della motivazione del giudice d’appello; il quarto motivo espone la violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sempre con riferimento all’erronea negazione della possibilità di integrare la procura con le indicazioni emergenti dall’atto a margine del quale essa era stata vergata; il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e art. 159 c.p.c., nonchè artt. 1363 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il giudice d’appello interpretato la procura mediante applicazione delle regole ermeneutiche previste in materia contrattuale.

4. – I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitività, sono fondati nei limiti e nei termini che seguono.

Il giudice d’appello ha erroneamente interpretato i precedenti di questa Corte (nn. 24112/13, 21205/13 e 4199/12) che ha espressamente citato nella motivazione della sentenza impugnata, incorrendo in una loro falsa applicazione.

In base ad essi l’illeggibilità della firma non è causa d’invalidità della procura quante volte la l’identità e la carica del conferente siano desumibili o dalla procura stessa o dal contesto dell’atto cui quest’ultima accede.

Infatti, l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di “legale rappresentante”, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede (Cass. n. 4199/12; conformi, Cass. nn. 7179/15 e 27403/14).

E poichè nella specie nella citazione di primo grado erano stati indicati sia il nome del legale rappresentante della Edilsystem s.r.l., C.G., sia la sua carica, amministratore unico della società, era del tutto irrilevante che nella procura a margine del medesimo atto talk elementi identificativi non fossero stati ripetuti e la firma non risultasse leggibile.

5. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, che provvederà ad esaminare il merito della domanda e regolerà, all’esito, anche le spese di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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