Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16005 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15631/2010 proposto da:

LEDITORE SRL (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA R.B.

CRIVELLI 50, presso lo studio dell’avvocato SELENE SABELLICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO CIONTI, giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

D.B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLA FORTUNATO,

MARCELLO DI CAPUA, giusta procura ad litem a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 70550/09 del TRIBUNALE di MILANO del

29.4.2010, depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. La s.r.l. Leditore ha proposto istanza di regolamento di competenza contro D.B.M. avverso l’ordinanza riservata 30 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Milano – investito dell’opposizione, proposta dal D.B. con atto notificato il 1 ottobre 2009 avverso un decreto ingiuntivo, nei suoi confronti ottenuto da essa istante, emesso il 10 giugno 2009 e notificato l’11 luglio 2009, per una somma asseritamele percepita e trattenuta in eccedenza durante un rapporto di procacciamento d’affari intercorso inter partes – ha dichiarato l’incompetenza per materia del Tribunale di Milano sulla controversia e la competenza per materia e per territorio inderogabile del Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del quarto comma dell’art. 413 c.p.c., quale luogo di residenza dell’opponente, convenuto sostanziale, disponendo, altresì, la revoca del decreto opposto.

L’incompetenza è stata pronunciata all’esito di riserva assunta nella prima udienza di comparizione e sulla base di un’eccezione di incompetenza per materia formulata dall’opponente sull’assunto che il rapporto intercorso avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale, dopo avere espressamente affermato di doversi pronunciare ai sensi del disposto dell’art. 279 c.p.c., comma1, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, perchè la notificazione de decreto era avvenuta successivamente all’entrata in vigore di quella legge, ha declinato la competenza ritenendo che sulla base delle emergenze dei documenti in atti prodotti nella stessa sede monitoria (e particolarmente della lettera di conferimento dell’incarico, di documenti di erogazione per gli anni 2006, 2007 e 2088 di anticipi provvigionali in adempimento della clausola di cui all’art. 9 di detta lettera, nonchè della clausola di cui all’art. 10, nella quale si stabiliva che “l’incarico si intende conferito a tempo indeterminato, ma potrà essere comunque reciprocamente disdettato con lettera raccomandata inviata con un preavviso di 30 giorni” e della clausola di cui all’art. 8, secondo cui “non vi è consentito di svolgere attività di pubblicità o promozione diverse da quelle da noi adottate” e di quella dell’art. 7 sulla personalità dell’incarico) il rapporto fosse riconducibile all’ambito dell’art. 409 c.p.c., n. 3, sotto il profilo del suo carattere di stabilità e coordinazione.

p.2. – Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria il D. B..

p.3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. A sostegno dell’istanza di regolamento di competenza la ricorrente ha prospettato due motivi, il secondo articolato in due distinte censure, e precisamente.

a) violazione e/o errata applicazione dell’art. 38 c.p.c., e degli artt. 409 e 413 c.p.c., sotto il profilo che la valutazione sulla sussistenza della competenza sarebbe stata fatta non già in base a quanto risultava dagli atti, siccome impone il comma quarto dell’art. 38 c.p.c., bensì una indebita valutazione ed interpretazione del contento della documentazione prodotta agli atti e trascurando “eventuali ulteriori elementi probatori o allegazioni delle parti che, evidentemente, escludevano o avrebbero potuto escludere – nel prosieguo del giudizio – l’applicabilità dell’art. 409 c.p.c., n. 3;

b) violazione di quanto prescritto dall’art. 112 c.p.c., sia in quanto l’opponente aveva prospettato l’eccezione di incompetenza per materia adducendo il carattere subordinato del rapporto, sia in quanto il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale senza revocare il decreto, ai fini dell’assegnazione alla sezione lavoro dello stesso Tribunale, giacchè l’emissione del decreto non poteva ritenersi avvenuta da parte di un giudice incompetente per essere avvenuta anzichè da parte di Magistrato dello stesso ufficio addetto alle controversie di lavoro, lo era stato da magistrato addetto alle controversie ordinarie.

p.2. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza, considerando che il Tribunale avrebbe deciso correttamente sulla base degli atti e dei fatti posti a fondamento della domanda.

p.3. Il Collegio ritiene opportuno, a fini di nomofilachia, svolgere le seguenti osservazioni in via preliminare.

p.3.1. Il ricorso è innanzitutto ammissibile, per essere il provvedimento ancorchè pronunciato inesattamente con ordinanza, una sentenza in senso sostanziale.

Il Tribunale ha ritenuto espressamente di dover pronunciare con ordinanza ai sensi del nuovo art. 279 c.p.c., comma 1, siccome sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 46.

In tal modo il Tribunale è incorso in un primo errore, là dove ha considerato applicabile alla controversia la norma siccome sostituita.

Essa, viceversa, non era applicabile alla controversia.

p.3.2. Queste le ragioni.

p.3.2.1. La L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ha disposto che “fatto salvo quanto previsto dai commi successivi”, che dispongono circa l’applicabilità di talune norme modificate dalla stessa legge, fra le quali non rientra quella in discorso, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. La nozione di giudizio instaurato deve non solo essere intesa con riferimento al momento iniziale di giudizio riferito al rimo grado ma anche con riferimento alle varie forme di introduzione del giudizio esistenti. Ne consegue che, con riguardo al procedimento per decreto ingiuntivo, l’instaurazione del giudizio, iniziando detto procedimento con il deposito del ricorso monitorio (si veda, particolarmente agli effetti della litispendenza Cass. sez. un.), coincide con tale deposito.

Poichè, nella specie, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, agli effetti dell’art. 58, comma 1, di essa il giudizio si doveva ritenere instaurato prima dell’entrata in vigore della legge.

L’art. 279, comma 1, come novellato dalla L. n. 69 del 2009 non era, dunque, applicabile e sulla competenza il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare con sentenza e non con ordinanza, sulla base del seguente principio di diritto: “Agli effetti della disposizione di diritto intertemporale di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la data di instaurazione del giudizio per i procedimenti per decreto ingiuntivo, va individuata in quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le controversie di opposizione a decreti ingiuntivi, emessi su ricorsi depositati anteriormente al 4 luglio 2009, sia che essi siano stati emessi prima di tale data, sia che essi siano stati emessi dopo, sono soggette, ancorchè introdotte a far tempo da quella data, alle disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile anteriori alle modifiche introdotte da detta legge, salvo per quanto disposto dai commi successivi dello stesso art. 58”.

p.3.2.2. Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto pronunciare con sentenza a seguito di invito alla precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3.

Peraltro, e si tratta del secondo errore commesso, anche ove fosse stato applicabile il nuovo art. 279 c.p.c., comma 1, il Tribunale non avrebbe potuto prescindere dall’invito a precisare le conclusioni, giacchè detta norma, là dove ha previsto la forma della decisione soltanto sulla competenza, cioè negativa di essa od affermativa di essa, ha lasciato immutata la collocazione de potere decisorio dopo l’invito alla precisazione delle conclusioni, come questa Corte ha già chiarito con l’ord. n. 4986 del 2011.

Nella specie, peraltro, l’istante non si è doluto dell’omesso invio alla precisazione delle conclusioni, passaggio la cui omissione, se determina – come chiarito dalla citata pronuncia – l’inammissibilità del regolamento di competenza nel caso che con un’ordinanza il giudice si pronunci affermativamente sulla competenza e disponga la prosecuzione del giudizio (per non esservi alcuna decisione sulla competenza), nel caso in cui con un’ordinanza senza previo invio a precisare le conclusioni, declini, come nella specie, la competenza, al contrario giustifica l’ammissibilità del regolamento, perchè il giudice ha chiuso il processo davanti a sè, sia pure con inosservanza delle forme ed ha reso, quindi, una decisione (negativa) sulla competenza.

Il principio di diritto che viene in rilievo, nel regime dell’art. 279 c.p.c., comma 1, risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 69 del 2009 è il seguente, che il Collegio ritiene di enunciare a fini di nomofilachia: “In una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso che la competenza venga affermata quanto nel caso che la competenza sia negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza tale formalità ed abbia contenuto positivo e nel contempo disponga la prosecuzione del giudizio, non si configura decisione impugnabile con il regolamento di competenza (necessario).

Ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo ed il giudice, chiudendo la causa dinanzi a sè, declini la competenza, si configura decisione impugnabile con il regolamento di competenza (necessario)”.

Nella specie, in cui non trova applicazione l’art. 279, comma 1, novellato, per come si è detto, la decisione impugnata, doppiamente irrituale nella forma, avendo il Tribunale chiuso il processo davanti a sè è sentenza in senso sostanziale e come tale, avendo deciso solo sulla competenza, è stata correttamente impugnata con il regolamento necessario.

p.4. Venendo al merito dell’istanza, il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia gradatamente inammissibile e comunque infondato.

p.4.1. La ragione di inammissibilità risiede nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il motivo si fonda sulle risultanze della non meglio precisata documentazione allegata alla fase monitoria e di un’istanza ai sensi dell’art. 410 c.p.c., non meglio identificate e delle quali, oltre a non riprodurre il contenuto per quanto si correla alla censura, omette di indicare se e dove sarebbe stata prodotta ed esaminabile in questa sede (sull’applicabilità al regolamento di competenza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza, si veda Cass. (ord.) n. 20535 del 2009; sui caratteri della indicazione specifica, si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e Cass. sez. un. n. 7161 del 2010).

p.4.2. La ragione di infondatezza emerge dalla stessa prospettazione del ricorso, posto che non è dato comprendere come in esso possa sostenersi che il comma 3 (e non il quarto, posto che bisogna fare riferimento al testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 per le già dette ragioni) sia stato violato e sia stata quindi espressa decisione sulla competenza non “allo stato degli atti”, là dove il Tribunale ha deciso compiendo valutazioni sul contenuto dei documenti prodotti in fase monitoria, che palesemente dello stato iniziale della controversia fanno parte.

Quanto, poi, alla pretesa esorbitanza delle valutazioni compiute dai limiti della valutazione del merito ai fini della competenza, essa è priva di pregio, perchè i documenti sono stati apprezzati dal Tribunale esclusivamente in funzione della riconoscibilità in essi dei possibili caratteri indicati dall’art. 409 c.p.c., n. 3, siccome individuatori della competenza, Il Tribunale, senza evocarlo espressamente, ha inconsapevolmente applicato il segue principio di diritto: “Quando la domanda in via monitoria viene proposta con una qualificazione del rapporto idonea a giustificare la competenza di un giudice secondo criteri generali di valore e l’opponente a decreto ingiuntivo eccepisca che il rapporto ha una diversa qualificazione giustificativa della competenza per materia di un diverso giudice (nella specie, quello del lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, in ragione della dedotta sussistenza di un rapporto di agenzia), poichè questa competenza costituisce l’eccezione rispetto alla regola, ad integrare la fondatezza dell’eccezione di competenza – in relazione al principio per cui le questioni di competenza vanno risolte in base ad una mera istruzione sommaria ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, -, è sufficiente che la eccepita qualificazione giustificativa non sia “prima facie” infondata sulla scorta di quanto emerge dagli atti o dalla stessa istruzione sommaria. (Cass. (ord.), n. 4954 del 2008, alle cui motivazioni si rinvia; nel solco di essa si veda Cass. (ord.) n. 11998 del 2009).

p.4.3. Il secondo motivo è palesemente infondato, giacchè omette di considerare che l’incompetenza per materia (e quella per territorio inderogabile) sono rilevabili d’ufficio e nella loro individuazione il giudice non è vincolato alla prospettazione della parte eccipiente.

p.4.4. Il terzo motivo trascura di considerare che all’individuazione della competenza per materia è seguita anche quella della competenza territoriale inderogabile riferita ad un diverso ufficio giudiziario e, quindi, integrante questione di competenza.

p.5. Le considerazioni svolte rispondo anche alle deduzioni della memoria della ricorrente.

E’, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale le parti sono rimesse con termine per la riassunzione di mesi tre.

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette le parti con termine per riassumere di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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