Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16004 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13020/2019 R.G. proposto da:

VISINVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Orsoni e dall’avv. Mario

Sanino, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180.

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro p.t..

– resistente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25883/2018,

depositata in data 16.10.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.3.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Visinvest s.r.l. propone ricorso per revocazione in tre motivi, illustrati con memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 25833/2018.

Il Ministero delle infrastrutture ha depositato memoria ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Il Ministero dell’economia è rimasto intimato.

Il giudizio di primo grado era stato instaurato dalla San Carlo s.r.l. dinanzi al tribunale di Venezia, per esser ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva dell’area denominata “(OMISSIS)”, censita alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), e foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), del Comune di Porto Tolle.

Il tribunale ha ritenuto che l’intera porzione controversa rientrasse nel demanio marittimo ed ha perciò respinto la domanda con sentenza confermata in appello.

Questa Corte – con la sentenza n. 9118/2012 – ha cassato la decisione di secondo grado per vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad escludere la demanialità della porzione di cui al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS) e ad ottenere il frazionamento dell’area di cui al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), rimettendo al giudice del rinvio il compito di individuare n/a parte che aveva mantenuto le caratteristiche che pertengono alla proprietà privata”. All’esito, la Corte veneziana ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che anche i predetti mappali ricadessero nel demanio marittimo, dato che l’elaborato peritale non conteneva “alcuna menzione di terre emerse con caratteristiche diverse da quelle complessive dell’area denominata (OMISSIS)”. Avverso detta decisione la Visinvest s.r.l. ha proposto ricorso in cassazione che questa Corte, con ordinanza n. 25883/2018, ha dichiarato inammissibile, rilevando che l’impugnazione era stata proposta da un soggetto diverso da quello che aveva instaurato il giudizio di merito (S. Carlo s.r.l.) e che la Visinvest s.r.l. non aveva allegato, nè provato la propria qualità di successore della parte originaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 392 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver questa Corte dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire, mentre non solo la ricorrente aveva indicato la qualità rivestita (agendo come “Vinsinvest s.r.l., già S. Carlo s.r.l.”), ma inoltre poteva al più ravvisarsi un difetto di titolarità del diritto controverso il cui esame era ormai precluso, dato che i resistenti, non costituendosi in giudizio, non avevano sollevato, in proposito, alcuna contestazione. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte di merito dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sostenendo che la domanda subordinata – oggetto del giudizio di rinvio – doveva esser definita in base agli esiti della c.t.u. e alle deduzioni contenute nella memoria di parte prodotta in data 17.12.2002, nella quale erano richiamati i rilievi topo-batimetrici e idrodinamici.

Si assume che, per contro, la Corte distrettuale abbia omesso di verificare la natura delle aree comprese nei mappali 11 e 6 ed abbia respinto illegittimamente la richiesta di una ct.u. integrativa, benchè dall’elaborato tecnico già prodotto fosse emersa la disomogenea natura dei luoghi; abbia negato che la consulenza confortasse le allegazioni della ricorrente, ritenendo erroneamente irrilevante la configurazione fisica delle porzioni di area insistenti nei mappali 11 e 6, non considerando che le terre emerse dall’acqua non appartengono al demanio marittimo.

2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiede che la decisione sia fondata, in tutto o in parte, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà documentata in atti induca, rispettivamente, ad escludere od affermare, a condizione che il fatto oggetto di un’erronea percezione sia stato posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica adottata dal giudice di legittimità e che esso non abbia costituito un punto controverso tra le parti, cui la sentenza abbia dato soluzione (Cass. 16447/2009).

Esula dall’ambito del giudizio revocatorio qualunque erroneità della valutazione di fatti 8anche processuali) o della loro rilevanza ai fini della decisione, vizi, questi ultimi, denunciagli solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun errore di fatto – riguardo alla qualità processuale dichiarata dalla ricorrente – risultando evidente che l’ordinanza impugnata si fonda su un giudizio di assoluta inadeguatezza delle indicazioni contenute in ricorso e di radicale carenza di qualsivoglia prova di una vicenda di successione processuale, capace di fondare la legittimazione a ricorrere in luogo della parte originaria.

Si è quindi in presenza non di una svista di carattere materiale riguardo ad un fatto inconfutabilmente risultante dagli atti, ma di un giudizio circa l’inammissibilità dell’impugnazione per un motivo attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio (rilevabile d’ufficio e superabile solo dalla prova, che competeva alla ricorrente, della propria legittimatio ad causam; Cass. 24050/2019; Cass. s.u. 9692/2013), non sindacabile con il ricorso per revocazione. Parimenti non integra un vizio revocatorio il fatto che questa Corte non abbia considerato che i resistenti, non essendosi costituiti, nulla avevano eccepito riguardo alla legittimazione della Visinvest s.r.l., nè che l’inammissibilità dell’impugnazione sia stata pronunciata senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

Anche tali doglianze prospettano non errori di fatto, ma presunti errori di giudizio non riconducibili alle ipotesi contemplate dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il terzo motivo è inammissibile, poichè, data l’impossibilità di adottare una pronuncia rescindente, non può darsi luogo alla successiva fase rescissoria, cui attiene la suddetta censura.

Il ricorso è dichiarato – per tali motivi – inammissibile.

Nulla sulle spese, essendosi il Ministero delle infrastrutture limitato a depositare memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, mentre il Ministero dell’economia è rimasto intimato.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Da atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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