Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16004 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO

FRANCESCO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA

GREGORIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.A. (OMISSIS), UB.AN.

(OMISSIS), U.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LACEDONIA 26, presso lo studio

dell’avvocato SERAFINA DENISE AMENDOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI NOVI ANGELO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO WASCHIMPS, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M., G.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 16462/2 009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 5/06/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Barba Gregorio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli avvocati Di Novi Angelo e Waschimps Aldo, difensori dei

controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto;

letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

A.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Catanzaro che aveva rigettato l’appello avverso una sentenza del tribunale di Paola, nel giudizio instaurato dall’ A. nei confronti An., A. e F. U., nonchè C.M., che a loro volta avevano chiamato in garanzia P. e G.M., eredi della venditrice.

La domanda dell’ A., relativa all’azione di riscatto per una vendita ai convenuti dell’immobile locato dall’ A., era stata rigettata perchè l’ A. non aveva provato la sua qualità di conduttore.

La corte di cassazione, con sentenza n. 16462 depositata il 15.7.2009, rigettava il ricorso.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., A.C..

Resistono con controricorsi U.F. ed A., nonchè G.P..

2. Il ricorrente ha lamentato l’errore revocatorio di fatto ex art. 391 bis e art. 395 c.p.c., n. 4, sotto tre profili.

a)Erroneamente la Cassazione avrebbe percepito che nel ricorso l’ A. aveva denunziato la nullità della sentenza solo per errata trascrizione delle conclusioni dell’appellante, non avvedendosi che invece, egli aveva proposto anche ricorso con i motivi 1^ e 2^ in merito alla “ricostruzione dello svolgimento e della disamina della vicenda giudiziale”.

b) La Cassazione sarebbe incorsa nella svista di supporre che il giudice di appello avesse “logicamente motivato”.

c) La Cassazione avrebbe erroneamente percepito che A.C. aveva denunziato un’inammissibilità della domanda di garanzia nei confronti U.- C..

3. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640).

Inoltre, relativamente a questo ultimo ma decisivo requisito del rimedio revocatorio, le S.U. di questa Corte hanno statuito che è inammissibile l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione fondata errori di criterio nella valutazione del fatto, cioè a dire su di una erronea valutazione delle situazioni processuali e dell’impianto probatorio, tali da consentire (se la sentenza impugnata non fosse stata pronunciata dalla Corte di cassazione) il ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. Unite, 15/11/2000, n. 1178; Cass. 11/02/2009, n. 3365).

Pertanto le censure prospettabili con il suddetto rimedio revocatorio nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione devono caratterizzarsi per essere interne al giudizio di legittimità ed incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, non potendosi dedurre asseriti errori revocatori in ipotesi addebitagli al giudice del merito, rimanendo esclusa, in ogni caso, la prospettabilità di una revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione (Cass. 21/04/2006, n. 9396).

3.2. Alla luce di questi principi, va osservato che la prima censura è (a parte la manifesta infondatezza della stessa) inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente si duole che, avendo la corte di cassazione errato nel percepire il ricorso principale, avrebbe deciso lo stesso ritenendo che il ricorso fosse relativo solo alla pretesa nullità della sentenza, e non anche alla “ricostruzione dello svolgimento e disamina della vicenda”.

Sennonchè la decisione della Corte di cassazione sul punto (rigetto della denunziata erronea trascrizione delle conclusioni come causa di nullità della sentenza di appello) non solo non ha impedito, ma anzi ha reso possibile passare all’esame delle questioni attinenti “ricostruzione dello volgimento e disamina della vicenda giudiziale”, che altrimenti sarebbero rimaste assorbite.

3.3. E’ inammissibile anche la seconda cesura, secondo cui la sentenza di questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto consistente nell’avere erroneamente percepito come “motivazione logica” da parte del giudice di appello quella relativa all’esclusione della qualità di conduttore nell’ A., mentre tale situazione era contraria alla realtà fattuale e documentale. In buona sostanza, al di là della formulazione utilizzata per adattare la censura al rimedio revocatorio, il nucleo di tale censura è costituito dal fatto che la corte di cassazione avrebbe omesso di riconoscere (anzi finendo per condividerli) tutti quegli errori della sentenza di appello nella confusione tra il contratto di locazione A.- N. ed il diverso contratto I.- N. relativo a diverso immobile, con l’ulteriore confusione in merito alla detta disdetta tra tali diversi contratti. La censura investe quindi la decisione di questa Corte secondo cui la corte di merito avrebbe sul suddetto punto ” logicamente motivato”.

Sennonchè la censura è inammissibile sia perchè non attiene ad un errore di fatto, ma ad un preteso vizio motivazionale della stessa corte di cassazione, che, allorchè era stato commesso dal giudice di appello, aveva dato luogo al vizio di cui all’art. 360, n. 5, lett. c), sia perchè cadeva su un punto controverso (la disdetta del contratto dell’ A., prima della vendita) su cui la corte di cassazione aveva emesso la sua valutazione e decisione dopo che la questione aveva fatto parte del thema disputandum.

4.1. Inammissibile è anche la censura secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il ricorrente A. non avrebbe mai denunziato la “supposta inammissiblità della domanda di garanzia”, così come i chiamati in causa non erano gli U.- C., ma i G..

4.2. La censura è inammissibile, in quanto i pretesi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata non avrebbero in ogni caso carattere di decisività relativamente al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall’ A. nei confronti della sentenza della corte di cassazione. Quindi tra il supposto errore e la decisione non vi è in ogni caso nesso causale.

Infatti la corte chiaramente dichiara che “Le ulteriori considerazioni sulla inammissibilità della domanda di garanzia svolta verso i chiamati in causa U. e C. non incidono su questa conclusione” (che è quella di rigetto del ricorso dell’ A.).

Il ricorso va, quindi dichiarato inammissibile.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse con la memoria presentata dal ricorrente A.;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese anche di questo giudizio;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da U.F. ed A. e liquidate in complessivi Euro, 2200, di cui Euro. 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e di quelle sostenute da G.P., liquidate in egual misura.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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