Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16004 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13893/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della A.C. Virtus San Mauro a Mare associazione dilettantistica,

rappresentato e difeso dall’avv.to Salvatore Menditto, elettivamente

domiciliato presso l’avv. David Giuseppe Apolloni in Roma alla via

Conca D’Oro n. 285;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, pronunciata in data 13 febbraio 2012,

depositata in data 12 aprile 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro;

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso P.D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A.C. Virtus San Mauro a Mare associazione dilettantistica, per la cassazione della sentenza n. 39 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 13 febbraio 2012, depositata in data 12 aprile 2012 e non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva anno di imposta 2002, ha accolto l’appello del contribuente, avverso la sentenza della C.t.p. di Forlì n. 77/03/2009 favorevole all’ufficio;

con gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, l’ufficio accertava l’emissione di due fatture per prestazioni pubblicitarie rivelatesi in parte oggettivamente inesistenti, in quanto risultava che l’associazione aveva effettuato, con gli altri soggetti coinvolti, il “ritorno in nero” di parte degli importi fatturati;

da ciò era conseguito il recupero delle maggiori imposte dovute in conseguenza dell’inesistenza oggettiva delle operazioni e della decadenza dal regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991, per la violazione degli obblighi di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie di cui alla L. n. 133 del 1999;

avverso gli accertamenti ricorreva il contribuente, contestando l’infondatezza nel merito di tutti i suddetti rilievi;

la Commissione tributaria provinciale di Forlì, riuniti i ricorsi, li rigettava, mentre la C.t.r. accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo l’insufficienza e l’inadeguatezza delle presunzioni utilizzate dall’ufficio;

in particolare la C.t.r. così motivava: “Si tratta della legge che agevola l’attività delle associazioni sportive dilettantistiche. E’ individuata anche una violazione della L. n. 398 del 1991 e del D.M. n. 473 del 1999. L’Ufficio ha individuato delle prestazioni pubblicitarie a favore di SNC L.A. e di SAS Chimicart in due fatture, gli importi delle quali l’Ufficio ritiene siano stati in gran parte restituiti al committente. In un caso l’Ufficio si basa solamente su una semplice dicitura riportata a mano in calce alla fattura. La copia della fattura agli atti è intestata ad altro contribuente, AS Cesenatico Calcio. Nell’altro caso l’Ufficio ha rintracciato lettera contabile del c/c bancario n. (OMISSIS), intestato ai signori A., C. e M., soci della stessa associazione. L’Ufficio ritiene che tale c/c sia nella disponibilità dell’associazione, e che il prelievo di L. 3.000 sia strumentale per la restituzione di parte dell’importo della fattura al committente. L’Ufficio non ha prove che abbiano dimostrato siano stati fatti dei pagamenti in restituzione alle ditte committenti. Non è in grado di individuare il soggetto che ha fatto i pagamenti. Per quanto riguarda il c/c (OMISSIS), nulla può essere addebitato all’associazione; essa era estranea ai movimenti bancari avvenuti su tale conto. Gli indizi raccolti dall’Ufficio sono pochi; non sono state svolte indagini bancarie; non sono stati ricercati i personaggi che hanno fatto le ipotetiche restituzioni di fondi ai committenti. Gli indizi non sono gravi, precisi e concordanti: l’atto d’accertamento non ha fondamento. Corre l’obbligo di riformare la sentenza di primo grado”;

a seguito della notifica del ricorso, il contribuente si costituiva e resisteva con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 12 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

la ricorrente evidenzia che la C.t.r. non avrebbe considerato che l’ufficio aveva accertato plurimi indizi dai quali risultava la parziale inesistenza delle operazioni commerciali riportate in due fatture, per prestazioni pubblicitarie nell’ambito dell’attività calcistica promossa, emesse ed utilizzate dall’associazione;

il motivo è fondato e va accolto;

il vizio di insufficienza della motivazione in una sentenza può considerarsi sussistente soltanto quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia riscontrabile, in maniera evidente, il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti, tale da non consentire l’identificazione del processo logico – giuridico, sulla base del quale si fondi la decisione;

nel caso di specie, con gli avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate aveva contestato sia l’emissione che l’utilizzo di due fatture per operazioni oggettivamente false;

in particolare, come riportato negli atti impositivi, i verbalizzanti avevano accertato che la fattura n. (OMISSIS), emessa in data (OMISSIS) imp.le Euro 4.131,66 + Iva e Euro 826.33 dalla “A.S. Cesenatico Calcio” nei confronti della ” L.A. & C. snc” (annotata al registro acquisti del destinatario al n. (OMISSIS)), risultava incassata in un’unica soluzione a mezzo assegno bancario;

i verificatori avevano rinvenuto una contabile bancaria dove si evinceva che in data (OMISSIS) era stato eseguito un prelevamento in contanti di Euro 3.000,00 sul c/c n. (OMISSIS) intestato ad A., C. e M., associati del Cesenatico Calcio A.S.;

nella citata contabile, era riportata la dicitura ” L.”, per cui i verbalizzanti avevano ritenuto che da tale annotazione extracontabile si evinceva che il relativo importo era stato restituito allo stesso cliente L.;

secondo l’Agenzia delle entrate, il giudice di appello non avrebbe tenuto in conto l’evidente collegamento tra la fattura e la contabile bancaria, da cui poteva evincersi la restituzione di parte della somma alla ” L.A. & C. snc”;

inoltre, come riportato sull’avviso di accertamento, i verbalizzanti avevano accertato che la fattura n. (OMISSIS), emessa in data (OMISSIS) Imp.le Euro 88.000,00 + Iva e Euro 17.600,00 dalla “A.S. Cesenatico Calcio” nei confronti della “Chimicart. SAS di D.C.M. (annotata al registro acquisti del destinatario al n. (OMISSIS)) era stata incassata mediante n. (OMISSIS) RI.BA datate (OMISSIS) (Euro 21.120,00), 28/02/03 (Euro 21.120,00), 31/03/03 (Euro 21.120,00), 30/04/03 (Euro 21.120,00), 31/05/03 (Euro 21.120,00), tramite il c/c n. (OMISSIS) acceso presso la Carisp di Cesena;

in calce, la stessa fattura riportava, sia la descrizione della somma che era rimasta nella disponibilità della Chimicart. s.a.s., sia di quella che era restata a disposizione dell’associazione sportiva, pari ad 1/4 dell’imponibile complessivo indicato in fattura (Euro 88.000,00, diviso in quattro parti: 22.000,00 rimaste nella disponibilità dell’associazione sportiva comprovato dall’annotazione ” Euro 22.000,00 + Euro 17.600,00 – iva relativa all’intero importo della fattura -“, la rimanente restituita alla CHIMICART. s.a.s. – Euro 66.000,00 – tutto chiaramente desumibile dall’annotazione in calce “da rendere Euro 66.000,00”);

pertanto, l’ufficio aveva ritenuto che anche in questo caso l’annotazione extracontabile indicava la somma che era rimasta nella disponibilità della cliente e quella che, invece, era stata effettivamente incassata dall’Associazione, sotto la voce “reso” o “rimborso sponsor”;

ritiene la ricorrente che la C.t.r., nell’affermare che non vi fosse la prova dei pagamenti in restituzione da parte dell’associazione alle ditte committenti, abbia motivato in maniera insufficiente, sia in ordine all’effettività degli stessi, attese le annotazioni extracontabili ritrovate nella documentazione della associazione in sede di verifica, sia sull’impossibilità di ricollegare i suddetti pagamenti all’associazione dilettantistica A.C. Virtus San Mauro a Mare, atteso che la stessa associazione (con lo stesso indirizzo e gli stessi tre associati) nell’anno oggetto di accertamento (2002) aveva semplicemente una diversa denominazione, cioè “Cesenatico calcio A.S.”, indicata nelle fatture in contestazione;

la doglianza della ricorrente appare, quindi, fondata, in quanto la sentenza impugnata omette di esaminare il complesso quadro indiziario (documentazione extracontabile, collegamento tra gli associati e l’associazione, cambiamento della denominazione dell’associazione dall’anno 2003) rappresentato dall’Agenzia delle entrate e contestato dal contribuente, limitandosi ad affermazioni apodittiche che non consentono l’identificazione del processo logico – giuridico, sulla base del quale si fonda la decisione;

per quanto fin qui detto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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