Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16003 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.M.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato

GAETA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA (OMISSIS), (già Sanpaolo Imi Spa), in

persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CICCONI ENNIO

MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CMC PROGETTO SRL (già Mondialpol Roma Spa) , ASSICURAZIONI GENERALI

SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20948/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 3/07/09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. che è stata depositata in cancelleria la relazione del relatore cons. Antonio Segreto, con la quale si da atto che:

– A.M.M.D. ha proposto un primo ricorso ex art. 391 bis c.p.c. nei confronti della sentenza di questa Corte n. 20948/09, depositata il 30.9.2009, con la quale sono stati decisi i ricorsi proposti avverso la sentenza della corte di appello di Roma nn. 1007/2004. – Il ricorso è stato proposto dalla ricorrente per rimediare ad un preteso errore materiale commesso da questa Corte con la predetta sentenza n. 20948/2009, per non essersi la stessa pronunziata sul motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza di appello nella parte in cui si compensavano le spese di lite e si condannava essa ricorrente al pagamento di una determinata somma.

– Ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., che ha eccepito tra l’altro l’inammissibilità del ricorso per non essere stato lo stesso notificato a tutte le parti.

– Con successivo atto del 23.2.2011, completamente identico al primo, la A.M.M.D. proponeva lo stesso ricorso ex art. 391 c.p.c, notificato, questa volta, anche a Mondialpol Roma s.p.a. ed Assicurazioni Generali s.p.a.. La ricorrente presentava, quindi, memoria.

2. Il relatore ha proposto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, perchè il ricorso originario, avanzato erroneamente come correzione di errore materiale, in luogo di ricorso per revocazione, non era stato proposto anche nei confronti della Mondialpol Roma s.p.a. ed Assicurazioni Generali, mentre il secondo ricorso notificato anche a questi era tardivo, poichè era ampiamente decorso il termine annuale di cui all’art. 391 bis c.p.c., che, dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto al procedimento di correzione materiale, rimane vigente per il rimedio revocatorio (Cass. 14799 del 02/08/2004).

3. Ritenuto: che vada preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi;

che il Collegio, pur condividendo la conclusione di inammissibilità degli stessi, ritiene di dover aderire solo in parte alla motivazione in diritto esposta nella relazione, indicando le seguenti ragioni su cui fonda la decisione:

a) in tema di omessa pronunzia da parte della Corte di Cassazione su un motivo di ricorso, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza è, ai sensi dell’art. 391 bis e art. 395 cod. proc. civ., n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui è incorso il giudice di legittimità, il quale errore presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. n. 24512 del 20/11/2009; Cass. n. 24512 del 20/11/2009 ;

cass. 03/02/2006, n. 2425);

b) nella fattispecie i ricorsi, ex art. 391 bis c.p.c., sono stati proposti come rimedi per la correzione di errore materiale, ex art. 287 e 391 bis, e non come mezzo revocatorio per errore di fatto ex art. 395, n. 4 e art. 391 bis c.p.c., come emerge dall’interpretazione dei due atti e segnatamente del secondo ricorso (pag. 4 e 12) e nella memoria;

c) nella sentenza de qua di cui si chiede la correzione per la dedotta omissione di pronunzia non è ravvisabile un errore materiale ex art. 287 c.p.c., perchè è ius receptum che resta circoscritta alla sfera di emendabilità ex art. 287 c.p.c. in genere – come omissione equivalente al mero errore materiale – solo l’ipotesi della omessa pronuncia consequenziale perchè automatica (che non ricorre nella fattispecie, richiedendo la pronuncia sulle spese di registrazione pur sempre una valutazione dei principi affermati dalla ricorrente e dell’entità della spesa), ovvero l’ipotesi di mancata trascrizione, nel dispositivo, della pronuncia già emergente dalla motivazione (Cass. 30/10/1996, n. 822); d) ciò rende inammissibili i due ricorsi, in quanto la omissione di pronunzia da parte della Corte di cassazione, può essere fatta valere solo con il rimedio revocatorio per errore di fatto(ex art. 391 bis e art. 395 c.p.c., n. 4) e non con la richiesta di correzione di errore materiale; che i ricorsi devono, perciò, essere dichiarati inammissibili; che esistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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