Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16003 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8057/2013 R.G. proposto da:

SO.F.TER. S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa

dagli avv.ti Massimo Pagliari e Francesco Roli, elettivamente

domiciliata presso il primo in Roma alla via Giovanni Pierluigi da

Palestrina, n. 19;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata,

ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/02/12 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, pronunciata in data 7 maggio 2012,

depositata in data 24 settembre 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la SO.F.TER. S.p.A. ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 50/02/12 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 7 maggio 2012, depositata in data 24 settembre 2012 e non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpeg ed Irap anno di imposta 2002, ha accolto l’appello principale dell’Ufficio ed ha rigettato l’appello incidentale della contribuente, avverso la sentenza della C.t.p. di Forlì che aveva parzialmente accolto il ricorso della società;

con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) oggetto di impugnazione, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Forlì, per l’anno 2002, accertava un maggior reddito di impresa di Euro 579.803,00, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40 e 41 bis, ed un maggior valore della produzione ai fini Irap di Euro 450.823,00, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5;

i rilievi erano i seguenti: 1. costi non inerenti di Euro 98.126,81, per svalutazione partecipazione; 2. costi non di competenza di Euro 6.915,29, per consulenze legali; 3. costi non deducibili di Euro 28.710,00, per tassa rifiuti; 4. costi non deducibili di Euro 59,40, per ammortamenti; 5. plusvalenze non dichiarate di Euro 40.000,00, da alienazione; 6. indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti per Euro 30.853,00; 7. costi non inerenti di Euro 127.118,75, per premi su prodotti finiti; 8. costi non deducibili di Euro 5.263,00, per imposta Irap; 9. costi non deducibili di Euro 242.757,15, per acquisti da paesi a fiscalità privilegiata;

avverso l’accertamento ricorreva la società, contestando l’infondatezza nel merito di tutti i suddetti rilievi, ad eccezione dei rilievi nn. 2, 4 e 8, per i quali nulla eccepiva;

si costituiva l’Ufficio chiedendo dichiararsi la definitività dei punti non impugnati dalla società e sostenendo la legittimità di tutti i rilievi;

la Commissione tributaria provinciale di Forli accoglieva parzialmente il ricorso della società in merito al rilievo n. 1, ritenendo inerenti i costi relativi alla svalutazione della partecipazione nella Geplast s.r.l., al rlievo n. 3, rilevando che l’Ufficio aveva accettato la richiesta della società di riduzione della tassazione di tali costi da Euro 28.710,00 ad Euro 7.887,00, al rilievo n. 7, ritenendo inerenti i costi relativi ai premi su prodotti finiti;

la Commissione di primo grado rigettava, invece, il ricorso della società in merito al rilievo n. 5, confermando la ripresa a tassazione delle plusvalenze da alienazione, al rilievo n. 6, confermando la ripresa dell’Ufficio per indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti, al rilievo n. 9, reputando indeducibili i costi sostenuti per gli acquisti da paesi a fiscalità privilegiata;

contro la predetta sentenza, presentava appello l’Ufficio, impugnando quanto deciso sui rilievi 1 e 7, e la società, impugnando quanto stabilito sui rilievi 6 e 9;

con riferimento al rilievo n. 1, la C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la normativa vigente nell’anno di imposta in contestazione prevedesse, nel caso di deficit patrimoniale, dovuto ad una perdita che superava il patrimonio netto contabile, la possibilità di dedurre, nell’esercizio successivo (l’anno 2002 per la perdita verificatasi nel 2001), i versamenti e le remissioni di debito a copertura delle perdite per la parte eccedente il patrimonio netto;

invece, secondo il giudice di appello, era corretto il recupero a tassazione della svalutazione della partecipazione nella Geplast s.r.l., dato che la perdita per la società controllata si era verificata nel 2001, mentre nel 2002 la stessa società era stata ricapitalizzata ed aveva conseguito un utile;

il giudice rilevava, inoltre, che la SO.F.TER. S.p.A., essendo socio unico della Geplast s.r.l. ed avendo in comune lo stesso amministratore unico, aveva avuto conoscenza, entro i termini per la redazione del proprio bilancio al 31/12/2001, del fatto che la perdita avesse eroso completamente il capitale sociale della controllata ed aveva avuto la possibilità di iscrivere a conto economico la svalutazione della partecipazione in base alla normativa vigente all’epoca, secondo cui il valore minimo della partecipazione dipendeva dal patrimonio netto della partecipata risultante dall’ultimo bilancio;

quanto al rilievo n. 7, la C.t.r., accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, riteneva corretto il recupero a tassazione di costi per premi di vendita su prodotti finiti, corrisposti dalla SO.F.TER. S.p.A. alla controllata al 100% Geplast s.r.l. per l’importo di Euro 127.118,75, in quanto tali costi erano commisurati all’intero fatturato della partecipata, quindi anche alla vendite di quest’ultima ai propri clienti, senza che vi fosse un vantaggio economico per la controllante;

il giudice di appello affermava anche che la commercializzazione dei prodottti della controllante da parte della Geplast s.r.l. non fosse finalizzata al conseguimento di ricavi, ma solo ad un’adeguata copertura assicurativa dei crediti commerciali;

la C.t.r., invece, rigettava l’appello della società in relazione al rilievo n. 6, ritenendo che fosse corretto il recupero a tassazione dell’utilizzo del fondo svalutazione crediti per Euro 30.853,00, effettuato dalla società SO.F.TER. S.p.A. a copertura di una perdita su crediti nei confronti di una società estera (la Eclipse Group-TDM Chemical, con sede in (OMISSIS)), perchè la società non aveva provato che la debitrice fosse assoggettata a procedure concorsuali, nè di aver tentato in tutti modi di riscuotere il credito o di aver rinunciato a tanto per l’antieconomicità;

infine, con riferimento al rilevo n. 9, la C.t.r., rigettando l’appello della società, riteneva che fosse corretta la ripresa a tassazione di costi per acquisti in Paesi a fiscalità privilegiata, effettuati nel 2002 per Euro 242.757,15;

il giudice di appello rilevava che, per i costi relativi ad acquisti dal fornitore svizzero Polycompounds AG, la società non aveva effettuato le prescritte variazioni nella dichiarazione dei redditi negli appositi righi del quadro RF, rigo RF32 (variazioni in aumento) – spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-bis) e rigo RF 50 (variazioni in diminuzione) – spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-ter);

inoltre, secondo la C.t.r., la società non aveva fornito le richieste documentazioni atte a dimostrare la sussistenza delle condizioni per la deducibilità dei costi sostenuti, ai sensi dell’art. 110 del T.U.I.R., non avendo provato che l’impresa estera svolgeva una attività commerciale effettiva, ovvero, che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e che le stesse avevano avuto concreta esecuzione;

in particolare, la società non si era preventivamente munita del certificato emesso dal competente Uffcio imposte estero del relativo cantone svizzero, attestante il domicilio fiscale e l’assogettamento della società fornitrice a tassazione ordinaria, come richiesto dal D.M. 23 gennaio 2002, art. 3, che sancisce l’indeducibilità dei costi unicamente in relazione a società che non sono soggette a imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio;

la C.t.r. rilevava che, nel corso delle operazioni di verifica, la società aveva esibito un certificato scritto in lingua tedesca, con una traduzione manoscritta liberamente effettuata dalla contribuente, da cui risultava che la società fornitrice svizzera aveva pagato le imposte statali e quelle dirette federali fino al 2004;

inoltre, la Commissione concordava con i primi Giudici nel ritenere i documenti prodotti dalla società non probanti, in quanto scritti in lingua tedesca e privi di traduzione giurata, nonchè, nel considerare i documenti stessi, nella loro libera traduzione, comunque, non risolutivi nè idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 23 gennaio 2002, art. 3, n. 13;

a seguito di rituale notifica del ricorso, l’Ufficio si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 12 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.G. Visonà Stefano ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo articolato motivo, la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2447,2446 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 61, commi 3 e 5, e art. 75, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente contesta, in sintesi, che la C.t.r. abbia ritenuto corretto il recupero da parte dell’Ufficio di Euro 98.126,81 a titolo di svalutazione della partecipazione della ricorrente in Geplast s.r.l. sull’assunto che la società avrebbe dovuto imputare tale perdita all’esercizio 2001 non a quello 2002;

il motivo è fondato e va accolto;

nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate di Forlì aveva contestato a So.f.ter. S.p.A. l’indeducibilità della svalutazione della partecipazione detenuta nella Geplast S.r.l., società unipersonale, controllata al 100%;

l’iscrizione della svalutazione traeva origine dalla perdita conseguita nell’anno 2001 dalla società partecipata Geplast S.r.l., pari esattamente a Euro 172.750,00, per la quale la partecipante aveva proceduto all’integrale ripianamento, come disposto dall’assemblea ordinaria della Geplast s.r.l. in data 10 maggio 2002, convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2001 ai sensi dell’art. 2447 c.c.;

la Geplast s.r.l. nel 2001 aveva conseguito una perdita superiore al proprio patrimonio netto (capitale sociale e riserve), venendosi così a trovare in una situazione di “deficit patrimoniale”;

l’assemblea della Geplast s.r.l. in data 10 maggio 2002, in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2001, aveva pertanto deliberato innanzitutto la copertura della perdita mediante utilizzo integrale del capitale sociale di Euro 98.040,00 e della riserva legale di Euro 86,81 e, contestualmente, il versamento da parte dell’unico socio So.f.ter. S.p.A. di Euro 172.750,19, di cui Euro 74.623,38 a copertura della perdita eccedente il capitale sociale e la riserva legale (deficit patrimoniale), Euro 98.040,00 per la ricostituzione del capitale sociale ed Euro 86,81 per la ricostituzione della riserva legale;

nel corso dell’anno 2002 la So.f.ter. S.p.A. aveva eseguito il versamento richiesto e, contestualmente, aveva registrato l’operazione mediante iscrizione nel conto economico della voce di costo “Svalutazione partecipazioni” per l’intero importo del versamento (Euro 172.750,19) in contropartita dell’avvenuto pagamento (tramite banca);

l’Agenzia delle entrate aveva contestato tale svalutazione asserendo che in virtù dell’art. 75 TUIR (principio di competenza) la svalutazione avrebbe dovuto essere per intero dedotta nel corso dell’esercizio del 2001, cioè dell’anno in cui si era verificata la perdita per la società controllata;

secondo l’ufficio, nel corso dell’esercizio 2002, ai sensi dell’art. 61 T.U.I.R., comma 5, poteva essere dedotto soltanto il cosiddetto ripianamento del deficit patrimoniale (o versamento sotto zero) di Euro 74.623,38 mentre non si sarebbe potuto dedurre la parte diretta alla reintegra del capitale pari ad Euro 98.126,81;

tuttavia, la C.t.r. non ha tenuto conto che, prima dell’approvazione della copertura del deficit e della reintegra del capitale da parte dell’assemblea straordinaria di Geplast s.r.l., tenutasi il (OMISSIS), non era possibile per la SO.F.TER. S.p.A., che aveva redatto il proprio bilancio al 31 dicembre 2001 in data 29 marzo 2002 (cioè prima della società controllata), dedurre la svalutazione della partecipazione, poichè la Geplast s.r.l. non aveva ancora approvato il proprio bilancio stabilito se e come procedere al ripianamento della perdita ed alla ricostituzione del capitale;

invero, per la normativa vigente all’epoca, la società controllata avrebbe avuto una duplicità di opzioni, potendo anche deliberare la trasformazione della società;

pertanto sarebbe stato impossibile per la società controllante dedurre la svalutazione nel proprio bilancio al 31/12/2001, prima che la società controllata a sua volta avesse approvato il proprio bilancio, scegliendo tra le possibili opzioni;

con il secondo motivo la Società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 T.U.I.R., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto legittimo il recupero a tassazione di Euro 30.853,00 quale perdita sui crediti vantati dalla società nei confronti di Eclipse Group – TDM Chemical, con sede in (OMISSIS), nonostante essa avesse dato prova sia dell’irrecuperabilità del credito, sia della rinuncia al medesimo;

il motivo è inammissibile in quanto tende a contrastare una valutazione di merito della C.t.r., insindacabile in sede di legittimità;

invero il giudice di appello, sulla base dei documenti in atti, ha ritenuto che le perdite derivassero, non dall’accertata inesigibilità dei crediti, non avendo la società dimostrato di aver provato in tutti i modi di riscuotere il credito, ma da una rinuncia alla loro riscossione, senza che la società ricorrente avesse fornito la prova di oggettive condizioni di antieconomicità della riscossione, evidententemente valutando non sufficienti a questo fine la lettera dell’amministratore della società ricorrente all’agente di zona del 13 dicembre 2001 e la “comunicazione interna” dell’amministratore del 28 dicembre 2002, riportate in ricorso;

con il terzo motivo, la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 T.U.I.R. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente contesta che la C.t.r. abbia ritenuto legittimo il recupero a tassazione dei costi per premi di vendita su prodotti finiti che la società ricorrente ha corrisposto alla controllata Geplast s.r.l. per Euro 127.118,75, nonostante si trattasse a suo dire di costi “inerenti”;

il motivo è infondato;

secondo a giurisprudenza di questa Corte “in tema d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75 (ora 109), va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (ex pl., Cass. n. 20049 del 2017);

come è stato detto anche di recente, “in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, ora art. 109 medesimo D.P.R., comma 5, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perchè il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30366 del 21/11/2019; vedi anche Cass. N. 18904 del 2018 Rv. 649772 – 02, N. 450 del 2018 Rv. 646804 – 01);

anche secondo la prassi ministeriale (Circolare n. 30/9/944 del 07/07/1983 e Risoluzione n. 158/E del 28/10/1998), il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività di questa e, pertanto, possono essere considerati deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali e, comunque, quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi;

conseguentemente, il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda la natura del bene o del servizio e il suo rapporto con l’attività d’impresa, da valutarsi in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell’impresa stessa e non, semplicemente, ex post, in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

la prova dell’inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente;

come questa Corte ha specificato in un’altra recente pronuncia (Cass. n. 14579/2018), pur aderendo all’orientamento del carattere qualitativo dell’inerenza dei costi, “…l’abbandono dei requisiti della vantaggiosità e della congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza…”;

pertanto, le spese incongrue o svantaggiose rimangono “…indici rivelatori della mancanza d’inerenza, pur non identificandosi con essa”;

nel caso di specie, come rilevato dal giudice di appello, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, i costi relativi a premi di vendita erano commisurati all’intero fatturato della partecipata, quindi anche alla vendite di quest’ultima ai propri clienti, senza che vi fosse un vantaggio economico per la controllante;

il giudice di appello rilevava, inoltre, che la commercializzazione dei prodotti della controllante da parte della Geplast s.r.l., per ammissione della stessa ricorrente, non era finalizzata al conseguimento di ricavi e ad un ampliamento del mercato della SO.F.TER. S.p.A., ma solo ad un’adeguata copertura assicurativa dei crediti commerciali;

tale ragione, esposta anche in ricorso a giustificazione della spesa (incrementare i guadagni della società in termini di minore sofferenza sui crediti), non sembra possa correlarsi ad un’attività anche potenzialmente produttiva di utili per la ricorrente, la quale, a fronte delle rilevate contestazioni, non ha fornito alcuna prova della riconducibilità dei costi alla propria attività di impresa;

la C.t.r., quindi, concludeva per la non inerenza della spesa – “premi di vendita su prodotti finiti che la So.F.Ter S.p.A. ha corrisposto alla controllata al 100% Geplast s.r.l.” – sull’assunto del difetto di economicità dell’operazione, avendo erogato tali premi senza ricevere alcun vantaggio economico correlato;

con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, del D.L. n. 203 del 2005, 3-bis, comma 5, del D.M. 23 gennaio 2002, art. 3, della L. finanziaria 2007, art. 1, commi 301, 302 e 303, e degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente contesta che la C.t.r. abbia ritenuto legittima la ripresa tassazione di costi per acquisti dalla Svizzera, paese a fiscalità privilegiata, effettuati dalla Società ricorrente nel 2002 per Euro 242.757,15, nonostante vi fosse prova in atti dell’assoggettamento del fornitore svizzero alle imposte cantonali e municipali e senza verificare se l’impresa svizzera svolgesse prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico e avessero avuto effettiva esecuzione;

il motivo è inammissibile, in quanto, pur avanzato come violazione di legge, tende ad una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità;

invero, “in tema di reddito d’impresa, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 301, modificando (con decorrenza 1 gennaio 2007) il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, commi 10 e 11 (già art. 76 medesimo decreto, commi 7 bis e 7 ter) – che sanciva l’indeducibilità dei costi scaturenti da operazioni commerciali intercorse con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (cd. Paesi “black list”), ove non fosse provato che i contraenti esteri svolgessero effettiva attività commerciale, che le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico, che le stesse avessero avuto concreta esecuzione e, in ogni caso, che i costi non fossero stati separatamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi ha degradato la separata indicazione dei costi da presupposto sostanziale di relativa deducibilità ad obbligo di carattere formale, passibile di corrispondente sanzione amministrativa” Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4030 del 27/02/2015; vedi anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6205 del 27/03/2015 e Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 22/02/2019);

con la sentenza impugnata, la C.t.r., diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, che censura la sentenza perchè la motivazione avrebbe completamente omesso di prendere in esame la questione, ha concluso che la ricorrente non ha dimostrato che l’impresa svizzera svolgeva un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e avevano avuto concreta esecuzione;

inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente – peraltro in lingua tedesca e senza traduzione asseverata – non risultasse l’assoggettamento dell’impresa svizzera alle imposte cantonali e municipali, circostanza sostanzialmente ammessa anche dalla società ricorrente, secondo cui “… è infatti indubitabile che il documento non dimostra il non assoggettamento a imposte cantonali e municipali..”, anche se, come rilevato dalla C.t.r., l’inidoneità del documento non era imputabile alla ricorrente;

sicchè le considerazioni della ricorrente sulla rilevanza, in senso contrario a quanto concluso dalla C.t.r., della documentazione versata in atti si risolvono in una contestazione della valutazioni di merito del giudice di appello, incensurabili in questa sede;

per quanto fin qui detto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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