Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16003 del 01/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 01/08/2016), n.16003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Velletri con ordinanza n. R.G. 1106/2014, depositata il 1/10/2015,

nel procedimento pendente tra:

B.F.;

INA ASSITALIA SPA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Matera

Marcello che chiede alla Corte di cassazione, riunita in camera di

consiglio, di dichiarare la inammissibilità della richiesta di

regolamento di competenza d’ufficio, con le determinazioni di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARBI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Brancazi Flavio, agente di commercio, ha convenuto in giudizio davanti giudice di Pace di Anzio l’INA Assitalia s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto in relazione alla polizza cumulativa stipulata dall’Enasarco per un importo di Euro 1890,00. Il giudice di pace con provvedimento del 23.12.2011 ha declinato la propria competenza ritenendo che la controversia appartenesse alla competenza del giudice del lavoro.

Il ricorrente riassumeva la causa davanti al giudice del lavoro di Velletri che a sua volta con ordinanza dell’8.10.2013 rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale di Velletri sul rilievo che la controversia, avente ad oggetto l’adempimento di un contratto di assicurazione, non rientrasse nella competenza per materia del giudice del lavoro e dovesse essere trattata dal giudice civile.

Il Presidente del Tribunale assegnava la causa al giudice civile ordinario il quale riteneva a sua volta che la controversia dovesse essere attribuita al Giudice di Pace competente per valore.

A tal fine sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. e chiedeva a questa Corte di individuare il giudice competente a decidere la controversia.

Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del regolamento.

Tanto premesso la richiesta di regolamento è inammissibile per l’assorbente ragione che non viene contestata nè la competenza per materia nè quella per territorio ma si lamenta l’incompetenza per valore del giudice adito che, letto il disposto dell’art. 45 c.p.c., non rientra tra i casi in cui è possibile sollevare conflitto di competenza d’ufficio.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “il regolamento di competenza d’ufficio, di cui all’art. 45 c.p.c., può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e davanti al quale la causa sia stata riassunta, deduca a sua volta la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, e non già per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione” (cfr. già Cass. 7 maggio 1982, n. 2856 e successivamente Cass., ord. nn. 728 del 1996, 195 e 327 del 1998, 19792 del 2008, n. 6464 del 2011, 1537, 1538, 13364 e ancora 19261 del 2012).

Poichè il Tribunale di Velletri ha sollevato il conflitto per tutelare l’osservanza della regola sulla competenza per valore, benchè individuata correttamente e malamente disattesa dal giudice di pace, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile.

E’ appena il caso di precisare che il termine per la riassunzione per le parti, in difetto di loro costituzione, decorre dalla pubblicazione della presente ordinanza (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6823; Cass. 21 maggio 2003, n. 8024; Cass., ordd. nn. 1537 e 1538 del 2012).

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, per l’assenza di attività difensiva delle parti in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016

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