Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16002 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9096/2019 R.G, proposto da:

B.G. E BO.GI., rappresentati e difesi

dall’avv. Mario Milone, con domicilio in Palermo, via Brigata Verona

n. 6.

– ricorrenti –

contro

C.M.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti

Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio, domiciliata in Corleone,

via Carmine n. 3.

– controricorrente –

e

CA.ST..

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 183/2019,

depositata in data 24.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.3.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Bo.Gi. e B.G., proprietari del fondo sito in (OMISSIS) (in catasto al fg. (OMISSIS) p.lle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), acquistato con rogito di compravendita del (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di Corleone – Ca.St. e C.M.A., proprietarie del terreno confinante (censito in catasto alla part. (OMISSIS), successivamente frazionata nelle partt. (OMISSIS) e (OMISSIS)), lamentando che l’esatto confine tra i rispettivi fondi non era individuato e che le convenute avevano occupato una porzione di circa mq. 1.300, ricadente nella p.lla (OMISSIS), realizzandovi talune opere abusive.

Hanno chiesto di individuare il confine tra i fondi, con apposizione dei termini lapidei, e di ordinare il rilascio della porzione illegittimamente occupata.

Ca.St. e C.M.A., costituitesi in giudizio, hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione, esponendo di aver instaurato – dinanzi al medesimo tribunale – un autonomo giudizio per l’accertamento dell’acquisto a titolo Originario della porzione controversa.

All’esito, il tribunale, respinta la richiesta di riunione dei processi e qualificata la domanda principale come regolamento di confini, ha dichiarato la tardività della riconvenzionale e ha identificato il confine tra i fondi con la “linea di colore nero, indicata in parte motiva, di cui all’elaborato grafico allegato alla relazione del CTU Geom. G.T. depositata il 16.09.2013”, ordinando alle convenute l’apposizione dei termini lapidei e la restituzione delle porzioni abusivamente detenute. La sentenza è stata integralmente riformata in appello. La Corte di Palermo ha osservato che gli attuali ricorrenti avevano inteso reagire all’occupazione di un’ampia estensione di terreno, sostenendo che “non di regolamento di confini può trattarsi, poichè non è questione un mero spostamento del confine tra le particene delle parti, odierne contendenti, ma di un’occupazione arbitraria perpetrata in tempi non conosciuti avverso la quale i B. non potevano reagire con la mera proposizione di una azione di regolamento di confini, ma con un’azione di rivendica, poichè nella loro domanda essi specificamente lamentano di aver perso il possesso e la disponibilità di una parte del loro fondo per opera delle convenute, attenendosi dunque allo schema dell’azione prevista dall’art. 948 c.c.”.

Su tali premesse, ha quindi respinto la domanda principale, ritenendo indimostrato, da parte dei B., “un risalente possesso sulla porzione di particella (OMISSIS) rivendicata contro le Ca.- C.”.

Per la cassazione della sentenza Bo.Gi. e B.G. hanno proposto ricorso in tre motivi.

C.M.A. ha proposto controricorso mentre C.S. è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2 e dell’art. 329c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la statuizione con cui il tribunale aveva ritenuto che i ricorrenti avessero proposto un’azione di regolamento dei confini non era stata oggetto di impugnazione, per cui la Corte d’appello non poteva riqualificare la domanda come rivendica, essendosi formato, su tale questione, il giudicato interno.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, dell’art. 183c.p.c., comma 4 e dell’art. 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando la nullità della sentenza, per aver la Corte riqualificato d’ufficio la domanda senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 948 e 950 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che, in mancanza di contestazioni sull’appartenenza della porzione controversa, non poteva ritenersi proposta un’azione di rivendica, benchè le ricorrenti avessero richiesto anche il rilascio della superficie occupata e le convenute avessero proposto una riconvenzionale di usucapione, occorrendo esclusivamente individuare l’esatta collocazione del confine ed adottare le statuizioni conseguenti. 2. Il primo ed il terzo motivo, che, per la loro stretta connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

La domanda degli attuali ricorrenti era volta ad accertare l’esatta delimitazione dei confini rispetto alla proprietà confinante, sulla premessa che la part. (OMISSIS) non era contemplata nel rogito di acquisto delle convenute, le quali avevano illegittimamente occupato il suolo, realizzandovi opere abusive.

Queste ultime avevano eccepito l’usucapione, assumendo di aver posseduto l’immobile da epoca precedente all’atto di acquisto della medesima porzione da parte dei B..

Sebbene detta deduzione fosse idonea a porre in discussione la titolarità del bene in capo agli attori ead incidere sulla qualificazione della domanda (dato che l’eccezione o la riconvenzionale di usucapione non snatura – di per sè – l’azione di regolamento dei confini proposta dall’attore sempre si faccia valere una situazione sopravvenuta, poichè in tal caso non si pone in discussione il titolo di acquisto vantato “ex adverso”: cfr., Cass. 20144/2013; Cass. 18870/2013), il tribunale aveva – tuttavia – ritenuto proposta un’actio finium regundorum, escludendo esplicitamente, sulla base delle descritte allegazioni, che i ricorrenti avessero esercitato un’azione di rivendica.

Tuttavia, sebbene le appellanti si fossero limitate a contestare l’identificazione dei confini operata dal tribunale, senza sollevare alcuna censura in merito alla qualificazione della domanda, la Corte distrettuale, in accoglimento del gravame, ha respinto la domanda principale – che ha riqualificato d’ufficio come rivendica – ritenendo che i ricorrenti, pur essendone onerati, non avessero dato prova di aver posseduto la porzione controversa “da tempo risalente”.

Va osservato che – in linea generale – il giudice di appello può attribuire alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta in primo grado o prospettata dalle parti, avendo il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia.

Tale potere è però esercitabile nei limiti delle questioni riproposte col gravame, nel rispetto del petitum e la causa petendi e con il divieto di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (cfr. Cass. 14077/2018; Cass. 16213/2015; Cass. 8142/2009; Cass. 4008/2006; Cass., 19090/2007).

Inoltre, come già statuito da questa Corte, il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica della domanda, se questa abbia formato oggetto di contestazione in primo grado e se sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia, la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass. 12843/2017; Cass. 25602/2015; Cass. 12875/2019; Cass. 15223/2014).

Per quanto detto e alla luce del contenuto dell’appello, non era consentito diversamente inquadrare i fatti costituti della pretesa, poichè il tribunale aveva ritenuto proposta un’azione di regolamento di confini, con pronuncia esplicita non oggetto di impugnazione, sicchè sulla questione si era formato il giudicato interno. Sono quindi accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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